§ 95.21.20 – L. 27 settembre 1982, n. 683.
Elevazione della misura delle detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e riduzione della imposta per i redditi posseduti nell'anno 1982.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.21 imposta sul reddito
Data:27/09/1982
Numero:683


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1981, n. 645, concernenti l'ammontare della detrazione di imposta sul reddito delle persone [...]
Art. 2.      Sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nell'anno 1982 i sostituti di imposta devono procedere all'applicazione delle maggiori detrazioni previste dall'articolo 1 [...]
Art. 3.      Con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, su conforme deliberazione [...]
Art. 4.      Se il tasso di inflazione e le variazioni in aumento delle retribuzioni, accertati per l'anno 1982 con il decreto previsto dall'articolo precedente, non superano il 16 [...]
Art. 5.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1982 in lire 1.650 miliardi, si provvede
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 95.21.20 – L. 27 settembre 1982, n. 683.

Elevazione della misura delle detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e riduzione della imposta per i redditi posseduti nell'anno 1982.

(G.U. 28 settembre 1982, n. 267).

 

     Art. 1.

     Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1981, n. 645, concernenti l'ammontare della detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, si applicano ai redditi posseduti nell'anno 1982.

     Relativamente agli stessi redditi:

     1) le detrazioni previste nel numero 2) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono elevate come segue:

     L. 18.000 per un figlio;

     L. 36.000 per due figli;

     L. 54.000 per tre figli;

     L. 72.000 per quattro figli;

     L. 102.000 per cinque figli;

     L. 144.000 per sei figli;

     L. 186.000 per sette figli:

     L. 276.000 per otto figli;

     L. 114.000 per ogni altro figlio.

     2) la riduzione prevista nel numero 2) del secondo comma dello stesso articolo 15 per il caso di mancanza del coniuge è fissata in lire quarantottomila;

     3) il limite di redditualità di lire novecentosessantamila previsto nei numeri 1), 2) e 3) del secondo comma dello stesso articolo 15 è elevato a lire unmilionetrecentocinquantamila;

     4) l'importo di lire centosessantottomila, indicato nel primo comma, lettera a), dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è elevato a lire duecentoquarantamila e gli importi di lire centottantaseimila e centosessantottomila indicati nel secondo comma dello stesso articolo sono rispettivamente elevati a lire duecentocinquantottomila e a lire duecentoquarantamila.

 

          Art. 2.

     Sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nell'anno 1982 i sostituti di imposta devono procedere all'applicazione delle maggiori detrazioni previste dall'articolo 1 non oltre il secondo mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge eseguendo altresì entro lo stesso termine eventuali conguagli relativi al periodo decorso dal 1° gennaio 1982.

 

          Art. 3.

     Con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, su conforme deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro e non oltre il 15 dicembre 1982, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono accertati per l'anno 1982 - considerando le medie dell'anno rispetto a quelle dell'anno 1981 - il tasso di inflazione, le variazioni percentuali delle retribuzioni medie e della produttività sulla base degli elementi che devono essere forniti dall'ISTAT in relazione rispettivamente alle variazioni, stimate per lo stesso anno 1982, degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, delle retribuzioni lorde medie del totale dei lavoratori dipendenti e del valore aggiunto in termini reali per occupato. Se, per lo stesso anno, l'aumento delle retribuzioni lorde medie ha superato il 16 per cento, è altresì accertato se l'eccedenza è contenuta entro il limite del 50 per cento dell'aumento della produttività.

 

          Art. 4.

     Se il tasso di inflazione e le variazioni in aumento delle retribuzioni, accertati per l'anno 1982 con il decreto previsto dall'articolo precedente, non superano il 16 per cento o se questa percentuale è superata solamente dal tasso di inflazione oppure se è superata dalla sola variazione delle retribuzioni ma l'eccedenza è, in questo caso, contenuta nel limite del 50 per cento dell'eventuale aumento di produttività, ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche ai redditi posseduti nell'anno 1982 si applicano le seguenti maggiori detrazioni, in aggiunta a quelle di cui all'art. 1:

     a) la detrazione di imposta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, richiamata nel primo comma dell'articolo 1, è ulteriormente elevata a lire duecentoquarantamila;

     b) gli importi di lire duecentoquarantamila e di lire duecentocinquantottomila stabiliti nel numero 4) del secondo comma dell'articolo 1 sono elevati rispettivamente a lire trecentomila e a lire trecentodiciottomila;

     c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è ridotta di un importo pari al tre per cento dell'imposta lorda arrotondato a norma della legge 23 dicembre 1977, n. 935. La predetta riduzione non si applica sull'imposta relativa agli scaglioni di reddito complessivo eccedenti l'ammontare di lire trentamilioni.

     Ai fini dell'applicazione delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di conguaglio di fine anno 1982 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

 

          Art. 5.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1982 in lire 1.650 miliardi, si provvede:

     a) quanto a lire 1.300 miliardi a carico del capitolo 6820 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982;

     b) quanto a lire 350 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento recato dal capitolo 4667 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1982.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.