§ 95.21.a - Legge 10 novembre 1949, n. 805.
Modificazioni al decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, portante disposizioni per le imposte straordinarie sul patrimonio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.21 imposta sul reddito
Data:10/11/1949
Numero:805


Sommario
Art. 1.      L'alinea 6) dell'art. 8 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito come appresso
Art. 2.      L'ultimo comma dell'art. 9 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'art. 12 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente
Art. 4.      Il secondo comma dell'art. 15 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente
Art. 5.      L'art. 18 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente
Art. 6.      L'art. 51 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente
Art. 7.      L'art. 50 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente
Art. 8.      Il riscatto dell'imposta straordinaria progressiva su l patrimonio, dovuta per maggiori accertamenti in confronto della dichiarazione, deve essere chiesto entro il [...]
Art. 9.      Entro il termine di due mesi dalla entrata in vigore della presente legge i contribuenti che abbiano presentato più dichiarazioni, frazionando fra queste il patrimonio [...]
Art. 10.      Nel decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, dopo l'art. 62, viene inserito il seguente art. 62 bis
Art. 11.      L'art. 69 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n . 1131, è sostituito dal seguente
Art. 12.      Nelle successioni aperte entro il 31 dicembre 1949, l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario, prevista dall'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 [...]
Art. 13.      Quando, ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, siano stati compresi nel patrimonio posseduto al 28 marzo 1947 dall'autore della [...]
Art. 14.      L'assorbimento di cui all'art. 12 deve essere chiesto dagli interessati all'Ufficio del registro, al quale è presentata la denunzia di successione
Art. 15.      L'alinea c) dell'art. 70 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito come appresso
Art. 16.      Gli enti e le società costituiti all'estero sono soggetti alla imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, limitatamente al capitale comunque investito od [...]
Art. 17.      L'alinea b) dell'art. 71 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente
Art. 18.      La prima parte del primo comma dell'art. 72 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituita dalla seguente
Art. 19.      L'art. 74 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n . 1131, è sostituito dal seguente
Art. 20.      Fermo restando il pagamento dell'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali iscritta provvisoriamente a ruolo nella misura [...]
Art. 21.      L'art. 78 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n . 1131, è sostituito dal seguente
Art. 22.      L'art. 79 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n . 1131, è sostituito dal seguente
Art. 23.      L'art. 82 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n . 1131, è sostituito dal seguente
Art. 24.      Il terzo comma dell'art. 83 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente
Art. 25.      A fronte del pagamento della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali e della imposta straordinaria proporzionale sul [...]
Art. 26.      Ai soli fini della pubblicità degli accertamenti entro il 30 giugno di ogni anno, e sino ad esaurimento, sono pubblicati, per la durata di quindici giorni, nell'albo [...]
Art. 27.      Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi dal giorno della pubblicazione della presente legge, un testo unico contenente le disposizioni delle varie [...]


§ 95.21.a - Legge 10 novembre 1949, n. 805.

Modificazioni al decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, portante disposizioni per le imposte straordinarie sul patrimonio.

(G.U. 12 novembre 1949, n. 260, S.O.).

 

 

     Art. 1.

     L'alinea 6) dell'art. 8 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito come appresso:

     "6) le cose mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, quando facciano parte di collezioni o serie, che siano soggette a pubblico uso o godimento oppure che, ai sensi dell'art. 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, siano state notificate entro il 31 dicembre 1948.

     "Qualora le cose mobili indicate nel precedente comma siano alienate, a titolo oneroso, entro un decennio dal 28 marzo 1947, l'esenzione viene revocata, con conseguente nuova liquidazione del debito di imposta. Il Ministero della pubblica istruzione comunica al Ministero delle finanze le denuncie di alienazione presentate a mente dell'art. 30 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, anche se intenda avvalersi del diritto di prelazione sulle cose alienate".

 

          Art. 2.

     L'ultimo comma dell'art. 9 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

     "Le aree fabbricabili ed i boschi si valutano in base ai valori medi del periodo 1° luglio 1946 - 31 marzo 1947, determinati caso per caso".

 

          Art. 3.

     L'art. 12 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

     "Contro le valutazioni dei terreni, eseguite dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette con i coefficienti indicati negli articoli precedenti, i contribuenti possono ricorrere alle Commissioni amministrative per questioni riflettenti la non corrispondenza dei fondi alla qualità di coltura risultante dal catasto. Le Commissioni decidono sentito il parere della Commissione censuaria provinciale competente. Gli Uffici distrettuali delle imposte possono, a loro volta, rettificare le risultanze catastali, quando esse non corrispondano alla qualità della coltura, salvo il diritto del contribuente di ricorrere, contro la rettifica, alle Commissioni suddette.

     "Per i territori a vecchio catasto, non descritti per qualità e classe, la facoltà di ricorso e di rettifica è ammessa nei riguardi dell'imponibile.

     "Contro le valutazioni dei fabbricati eseguite dagli Uffici distrettuali delle imposte con i coefficienti indicati negli articoli precedenti, i contribuenti possono, ai soli fini dell'imposta straordinaria sul patrimonio, ricorrere alle Commissioni amministrative per questioni riflettenti la natura, la consistenza o l'assegnazione del fabbricato alla categoria o alla classe, quando la destinazione o le caratteristiche di esso siano, in atto, notevolmente diverse da quelle dell'unità tipo, approvate dalla Commissione censuaria centrale come rappresentative della categoria o classe cui il fabbricato è stato assegnato. Le Commissioni decidono sentito il parere della Commissione censuaria provinciale competente".

 

          Art. 4.

     Il secondo comma dell'art. 15 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

     "Nel caso in cui il canone sia stabilito in natura, viene assoggettato alla imposta il valore che, per convenzione o per legge, gli sarebbe stato attribuito, qualora si fosse dovuto procedere al riscatto alla data del 28 marzo 1947".

 

          Art. 5.

     L'art. 18 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

     "I buoni del Tesoro ordinari si valutano per il loro importo nominale, con deduzione dello sconto dalla data del 28 marzo 1947 a quella della loro scadenza. Gli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato si valutano in base alla quotazione media ufficiale del trimestre 1° gennaio - 31 marzo 1947. I titoli del prestito della ricostruzione 3,50 per cento, in quanto soggetti alla imposta straordinaria per essere stati convertiti in titoli 5 per cento, a mente del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 aprile 1947, n. 338, si valutano in base alla quotazione media ufficiale del trimestre 1° giugno - 31 agosto 1947".

     "Le azioni, obbligazioni, cartelle di prestito ed ogni altro titolo di credito quotato in borsa sono valutati in base alla media dei prezzi di compenso del trimestre 1° gennaio - 31 marzo 1947".

     "La valutazione sarà effettuata in base alla quotazione media ufficiale ovvero alla media dei prezzi di compenso del semestre 1° ottobre 1946 - 31 marzo 1947, in quanto più favorevoli, qualora la quotazione media ufficiale ovvero la media dei prezzi di compenso del 1948, tenuto conto, per questi ultimi, della rettifica delle quotazioni in rapporto alla emissione di nuove azioni dopo il 28 marzo 1947, siano state inferiori del 15 per cento a quelle del trimestre 1° gennaio - 31 marzo 1947".

     "I valori medi dei titoli quotati in borsa nei periodi considerati nei commi precedenti saranno rilevati in apposita tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze".

     "Il Ministro delle finanze, qualora abbia fondate ragioni per ritenere che le quotazioni di borsa del trimestre 1° gennaio - 31 marzo 1947, per le speciali circostanze in cui si sono effettuate le contrattazioni, non siano idonee alla determinazione del valore dei titoli, ha facoltà di richiederla al Comitato direttivo degli agenti di cambio. Si osservano al riguardo i criteri e la procedura vigenti per l'applicazione della imposta di negoziazione. Il valore così determinato non potrà essere inferiore alla quotazione della tabella ministeriale.

     "I buoni postali fruttiferi sono valutati per l'importo nominale".

 

          Art. 6.

     L'art. 51 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

     "L'imposta straordinaria progressiva è dovuta in rate bimestrali entro il 31 dicembre 1948, ovvero entro il 31 dicembre 1949, per i patrimoni costituiti per almeno due terzi da cespiti immobiliari o da aziende industriali. L'importo liquidato in base alla dichiarazione viene iscritto a ruolo in via provvisoria, salvo conguaglio, con inizio della riscossione dalla rata del febbraio 1948".

     "E' in facoltà dell'Amministrazione di rettificare, in via provvisoria, le dichiarazioni presentate dai contribuenti, o di procedere ad accertamenti provvisori, qualora sia stata omessa la presentazione della dichiarazione, e di effettuare la conseguente iscrizione a ruolo della imposta relativa, salva ed impregiudicata la rettifica o l'accertamento in via definitiva, nei modi e termini stabiliti, e salvo il conguaglio dell'imposta provvisoriamente iscritta con quella dovuta in base all'accertamento definitivo".

     "L'imposta inscritta, a titolo provvisorio o definitivo, in ruoli, la cui riscossione si inizi dopo la rata del febbraio 1948, è ripartita nelle rate ancora da scadere entro il 31 dicembre 1948 o il 31 dicembre 1949 e, in ogni caso, in un numero non inferiore a sei".

     "L'imposta inscritta in ruoli la cui riscossione si inizi dopo il 31 dicembre 1948 o il 31 dicembre 1949, a seconda della composizione del patrimonio, è riscossa in sei rate bimestrali con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata".

     "Per la riscossione dell'imposta progressiva compete all'esattore l'aggio contrattuale, esclusa l'addizionale prevista dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424”.

 

          Art. 7.

     L'art. 50 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

     "Restando invariato il pagamento della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio iscritta provvisoriamente a ruolo per l'anno 1949, i contribuenti possono chiedere, entro il perentorio termine di quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette che il pagamento del debito residuato al 1° gennaio 1950 avvenga, a seconda della composizione del patrimonio, in rate bimestrali entro il 31 dicembre 1953 o, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1955, con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata scadente dopo il 31 dicembre 1949".

     "Ai fini della rateazione prevista nel comma precedente, sono considerate valide le domande comunque già presentate per la rateazione, rispettivamente, in quattro o sei anni. Le domande di maggiore rateazione dell'imposta liquidata in via provvisoria in base alla dichiarazione si considerano efficaci anche ai fini della imposta successivamente liquidata in via definitiva".

     "La maggiore rateazione dell'imposta dovuta in seguito all'accertamento dell'Ufficio deve essere domandata entro il perentorio termine di trenta giorni dalla notificazione dell'avviso relativo".

 

          Art. 8.

     Il riscatto dell'imposta straordinaria progressiva su l patrimonio, dovuta per maggiori accertamenti in confronto della dichiarazione, deve essere chiesto entro il perentorio termine di trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, e il relativo importo versato in Tesoreria nei trenta giorni successivi a quello della notifica della liquidazione.

     Compete in tal caso un abbuono dell'interesse composto dell'8 per cento in ragione d'anno sull'importo complessivo di tutte le rate di imposta straordinaria ancora da scadere.

     Qualora il contribuente contesti l'avviso di accertamento, il riscatto viene liquidato sul valore che la finanza avrebbe facoltà di iscrivere provvisoriamente a ruolo. L'importo del riscatto dell'imposta liquidata in relazione al maggiore valore definitivamente stabilito in sede contenziosa deve essere versato nei trenta giorni dalla notificazione della relativa liquidazione.

     Il riscatto è ammesso se l'imposta è riscuotibile in un numero di rate superiore a sei.

     Si applicano ai riscatti previsti nel presente articolo le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'art. 53 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

 

          Art. 9.

     Entro il termine di due mesi dalla entrata in vigore della presente legge i contribuenti che abbiano presentato più dichiarazioni, frazionando fra queste il patrimonio posseduto alla data del 28 marzo 1947, sono tenuti a presentare un'unica dichiarazione complessiva all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, richiamandovi le dichiarazioni già prodotte.

     Ove il contribuente non ottemperi all'obbligo previsto nel comma precedente, è soggetto ad una sopratassa pari alla differenza fra l'imposta definitivamente liquidata sull'intero patrimonio e quella liquidata in complesso sulla base delle dichiarazioni frazionate.

 

          Art. 10.

     Nel decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, dopo l'art. 62, viene inserito il seguente art. 62 bis:

     "Indipendentemente dal riscatto di ufficio previsto dall'art. 54, l'Intendenza di finanza, quando, in assenza di beni immobili capaci di garantire la riscossione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, abbia motivo di ritenere che il contribuente possa sottrarsi al pagamento dell'imposta medesima, può domandare all'autorità giudiziaria competente a norma dell'art. 672 del Codice di procedura civile il sequestro conservativo di somme e di beni mobili di pertinenza dei contribuenti anche se dati in cauzione."

     "Il sequestro d'azienda non può essere concesso se non sentito il debitore".

     "Al sequestro conservativo di cui al presente articolo non sono applicabili le disposizioni degli articoli 674 e 675 del Codice di procedura civile".

     "Nel giudizio di convalida spetta al contribuente di fornire la prova che il credito dell'Amministrazione è assistito da idonee garanzie".

 

          Art. 11.

     L'art. 69 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n . 1131, è sostituito dal seguente:

     "Il contribuente, che abbia subìto danni per eventi bellici in misura tale da fare ritenere eccessivamente gravoso il pagamento della imposta straordinaria accertata a suo carico, può chiedere che il pagamento stesso sia effettuato in periodi più lunghi di quelli stabiliti al capo VIII del presente decreto, ma non superiori, in ogni caso, a sessanta rate bimestrali, decorrenti da quella del febbraio 1948".

     "La domanda deve essere presentata entro il perentorio termine di quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge alla Intendenza di finanza della provincia nella cui circoscrizione trovasi il Comune nel quale il pagamento deve essere effettuato. La maggiore rateazione si applica al debito di imposta residuante al 1° gennaio 1950".

     "Contro la determinazione negativa della Intendenza è ammesso ricorso al Ministero delle finanze, che decide in via definitiva".

     "Le determinazioni positive e negative dell'Intendenza di finanza devono essere pubblicate, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione agli interessati, nell'albo pretorio del Comune capoluogo della provincia, per la durata di quindici giorni".

 

          Art. 12.

     Nelle successioni aperte entro il 31 dicembre 1949, l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario, prevista dall'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, e dall'art. 8 della legge 12 maggio 1949, n. 206, è assorbita, sino a concorrente quantità della stessa, dalla imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, di cui al titolo I del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, accertata a carico dell'autore della successione per i beni caduti nella medesima.

 

          Art. 13.

     Quando, ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, siano stati compresi nel patrimonio posseduto al 28 marzo 1947 dall'autore della successione beni di aliena pertinenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, l'assorbimento previsto dall'articolo precedente deve eseguirsi escludendo la quota proporzionale afferente a detti beni.

     Tale quota viene portata in deduzione dall'imposta sul valore globale dell'asse ereditario dovuta per i beni stessi, qualora questi, entro il termine indicato nell'art. 12, cadano nella successione di chi ne appariva proprietario alla data del 28 marzo 1947.

     Nel caso di aumento avvenuto dopo il 28 marzo 1947, nella consistenza del patrimonio dell'autore della successione, l'assorbimento previsto dall'art. 12 è eseguito in rapporto alla imposta globale ridotta della quota proporzionale al valore dei beni di cui il patrimonio si è accresciuto.

     In caso di diminuzione, l'assorbimento ha luogo in rapporto alla imposta straordinaria progressiva, ridotta della quota proporzionale afferente ai beni che sono usciti dal patrimonio.

 

          Art. 14.

     L'assorbimento di cui all'art. 12 deve essere chiesto dagli interessati all'Ufficio del registro, al quale è presentata la denunzia di successione.

     Per le successioni già aperte alla data di entrata in vigore della presente legge, la relativa domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, per l'imposta straordinaria già iscritta a ruolo, e di sei mesi dalla scadenza della prima rata del ruolo, per l'imposta straordinaria iscritta posteriormente.

     Per le successioni che si aprono dopo l'entrata in vigore della presente legge, la domanda diretta ad ottenere l'assorbimento deve essere fatta, a pena di decadenza, nella prima denunzia di successione per l'imposta straordinaria già iscritta a ruolo all'epoca della presentazione della denunzia stessa, e nel termine di sei mesi dalla scadenza della prima rata del ruolo, per l'imposta straordinaria iscritta dopo la presentazione della prima denunzia di successione.

     Entro sessanta giorni da quello in cui l'accertamento della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio si è reso definitivo, il contribuente, che ha ottenuto i benefici previsti nei precedenti articoli per un importo superiore a quello dell'imposta straordinaria accertata in via definitiva, deve presentare all'Ufficio del registro un certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante l'ammontare dell'imposta straordinaria definitivamente accertata.

     In caso di omissione, il contribuente soggiace ad una pena pecuniaria pari al doppio della maggiore imposta portata in deduzione.

     Alla domanda, con cui il contribuente chiede per la prima volta l'assorbimento in rapporto alla imposta straordinaria progressiva, deve essere unito un certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette contenente la descrizione dei cespiti sui quali detta imposta è stata liquidata. Alle eventuali domande successive deve essere unito un certificato attestante le variazioni che siano intervenute nei cespiti suddetti.

 

          Art. 15.

     L'alinea c) dell'art. 70 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito come appresso:

     "c) istituzioni, fondazioni ed enti morali in genere, che esplicano una attività produttiva di reddito tassabile, ai fini della imposta di ricchezza mobile, in categoria B o che corrispondono tributi sostitutivi di essa, per la parte di patrimonio destinata all'esercizio di tale attività".

 

          Art. 16.

     Gli enti e le società costituiti all'estero sono soggetti alla imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, limitatamente al capitale comunque investito od esistente nello Stato, con deduzione dell'ammontare delle partecipazioni alla società o ente, che risultino accertate al nome di persone fisiche. L'imposta a carico della società o dell'ente si applica con aliquote corrispondenti ad un terzo di quelle dell'art. 31 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, con il massimo del 15 per cento.

     L'ultimo comma dell'art. 70 del predetto decreto è soppresso, salvo conguaglio dell'imposta straordinaria proporzionale eventualmente già liquidata con quella dovuta ai sensi del primo comma.

     Le dichiarazioni comunque già presentate ai sensi dell'art. 76, terzo comma, del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, sono valide agli effetti dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. Tuttavia le società e gli enti costituiti all'estero possono dichiarare, entro il termine di quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il capitale investito od esistente in Italia e l'ammontare delle partecipazioni accertate o accertabili al nome di persone fisiche.

 

          Art. 17.

     L'alinea b) dell'art. 71 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

     "b) le società cooperative di consumo, produzione e lavoro, comprese le agricole, quelle edificatrici di case economiche e quelle di pesca, e i loro consorzi, nonchè le casse rurali e artigiane e le società mutue di assicurazione, che siano rette con i principii e con la disciplina della mutualità e che operino effettivamente secondo questi principii".

 

          Art. 18.

     La prima parte del primo comma dell'art. 72 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituita dalla seguente:

     "Per le cooperative e le società mutue di assicurazione la condizione relativa ai principii ed alla disciplina della mutualità, di cui all'articolo precedente, è, in ogni caso, subordinata alla esistenza nello statuto delle seguenti clausole:".

 

          Art. 19.

     L'art. 74 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n . 1131, è sostituito dal seguente:

     "Il patrimonio imponibile delle società, le cui azioni sono quotate in borsa, è quello risultante dalla valutazione effettuata a norma dell'art. 18.

     "Il patrimonio imponibile delle società, le cui azioni non sono quotate in borsa, e delle società non per azioni, è quello risultante dalla valutazione effettuata a norma dell'art. 19.

     "Per tutti gli altri soggetti il patrimonio è valutato in base alle disposizioni degli articoli 9 e seguenti del presente decreto.

     "Nel caso in cui cespiti posseduti dalla società o dall'ente siano stati danneggiati in dipendenza di eventi bellici, e i medesimi siano stati, alla data del 28 marzo 1947, in tutto o in parte ripristinati dalla società o dall'ente con mezzi propri, dall'imponibile determinato a mente dei commi precedenti è portata in detrazione una somma pari al valore del ripristino. Quando il ripristino sia stato effettuato con il contributo statale, la detrazione è ammessa per la quota proporziona le all'ammontare dei mezzi propri investiti dalla società o dall'ente.

     "Dall'imponibile valutato come sopra, è detratto l'ammontare dei titoli di Stato e degli altri titoli dichiarati esenti da imposta all'atto dell'emissione. Inoltre, è detratta una percentuale del valore delle azioni, delle quote di partecipazione e degli altri titoli, che già non siano detratti per intiero, posseduti dal soggetto, corrispondente al rapporto in cui il capitale e le riserve si trovano rispetto al loro ammontare aumentato delle passività, secondo le risultanze dell'ultimo bilancio approvato".

 

          Art. 20.

     Fermo restando il pagamento dell'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali iscritta provvisoriamente a ruolo nella misura prevista dall'art. 77 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, il debito di imposta residuato al 1° luglio 1949 è ripartito in trenta rate bimestrali uguali, con scadenza della prima al 10 agosto 1949.

 

          Art. 21.

     L'art. 78 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n . 1131, è sostituito dal seguente:

     "L'Amministrazione finanziaria ha la facoltà di iscrivere a ruolo l'imposta straordinaria liquidata in base all'imponibile dichiarato dal contribuente, o - quando la dichiarazione non è richiesta - tenendo conto dell'imponibile in base al quale è liquidata, a titolo provvisorio, l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, salvo conguaglio, in entrambi i casi, sulle risultanze dell'accertamento definitivo.

     "L'imposta inscritta a titolo provvisorio o definitivo, in ruoli, la cui riscossione s'inizia dopo la rata dell'agosto 1949, è ripartita in quote uguali nelle rate residue sino al 10 giugno 1954.

     "L'imposta inscritta in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la scadenza della rata del giugno 1954, è riscossa in sei rate bimestrali uguali, con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata".

 

          Art. 22.

     L'art. 79 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n . 1131, è sostituito dal seguente:

     "Per gli accertamenti, per le rettifiche delle dichiarazioni, per la risoluzione delle controversie e per la riscossione dell'imposta straordinaria valgono le norme vigenti per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

     "Per la riscossione compete all'esattore l'aggio contrattuale, esclusa l'addizionale prevista dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424”.

 

          Art. 23.

     L'art. 82 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n . 1131, è sostituito dal seguente:

     "I contribuenti possono versare in Tesoreria, in unica soluzione con l'abbuono dell'interesse composto del 7 per cento, in ragione d'anno, l'importo complessivo di tutte le rate d'imposta straordinaria ancora da scadere.

     "Il riscatto può essere chiesto tanto per l'importo accertato in via provvisoria, quanto per quello accertato in via definitiva.

     "Il riscatto dell'intero ammontare dell'imposta deve essere domandato al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro il giorno 10 del mese precedente a quello della scadenza della prima rata di imposta ed il versamento in Tesoreria deve essere effettuato entro il mese di scadenza della rata stessa.

     "I riscatti successivi devono essere domandati entro il 30 aprile di ciascun anno, con effetto dalla rata scadente nell'agosto successivo, ed il versamento in Tesoreria deve essere effettuato entro il 31 maggio dell'anno in cui la domanda è presentata.

     "Non è ammesso il riscatto delle sole ultime sei rate bimestrali".

     "In tutti i casi di versamento diretto in Tesoreria, non compete alcun aggio all'esattore ed al ricevitore provinciale".

     "Sono altresì applicabili le norme degli articoli 54 e 55".

 

          Art. 24.

     Il terzo comma dell'art. 83 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

     "Le società per azioni e in accomandita per azioni devono l'imposta anche sui cespiti acquisiti nel periodo compreso tra la chiusura dell'ultimo bilancio anteriore al 1° gennaio 1947 e la data di entrata in vigore del decreto sopra citato, quando l'acquisizione abbia avuto luogo a titolo gratuito od a titolo oneroso, salvo, in questo ultimo caso, non sia dimostrato che il cespite acquisito rappresenta trasformazione di beni esistenti nel patrimonio sociale anteriormente alla chiusura del bilancio predetto".

 

          Art. 25.

     A fronte del pagamento della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali e della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio, disciplinate nei titoli II e III del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, le società e gli enti possono utilizzare i saldi attivi di rivalutazione monetaria.

 

          Art. 26.

     Ai soli fini della pubblicità degli accertamenti entro il 30 giugno di ogni anno, e sino ad esaurimento, sono pubblicati, per la durata di quindici giorni, nell'albo pretorio del Comune capoluogo di provincia, gli elenchi degli accertamenti provvisori e definitivi.

     Gli elenchi debbono contenere l'indicazione delle generalità e del domicilio fiscale del contribuente; dell'ammontare del patrimonio netto accertato e di quello del patrimonio tassabile; delle modalità di pagamento.

 

          Art. 27.

     Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi dal giorno della pubblicazione della presente legge, un testo unico contenente le disposizioni delle varie leggi sulle imposte straordinarie sul patrimonio.