§ 95.21.3 – D.Lgs.C.P.S. 12 maggio 1947, n. 356.
Rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.21 imposta sul reddito
Data:12/05/1947
Numero:356


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° gennaio 1947, il coefficiente di rivalutazione dei redditi imponibili dominicale ed agrario dei terreni disposto dall'articolo unico del decreto [...]
Art. 2.      E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e del tesoro delle somme occorrenti per le spese inerenti all'applicazione [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"


§ 95.21.3 – D.Lgs.C.P.S. 12 maggio 1947, n. 356. [1]

Rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario.

(G.U. 26 maggio 1947, n. 118).

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° gennaio 1947, il coefficiente di rivalutazione dei redditi imponibili dominicale ed agrario dei terreni disposto dall'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 364, è elevato da 6 a 12.

     Per gli anni 1947 e 1948 le aliquote delle imposte erariali sui terreni e sul reddito agrario sono ridotte al 5 per cento nei confronti delle ditte, persone fisiche ed enti, iscritte a ruolo per un reddito dominicale ed agrario che riferito alla revisione generale degli estimi dei terreni stabilita da regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non sia superiore, rispettivamente, a L. 2000 e a L. 700.

 

          Art. 2.

     E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e del tesoro delle somme occorrenti per le spese inerenti all'applicazione del presente decreto.

     Con decreti del Ministro per le finanze e il tesoro saranno introdotte in bilancio le necessarie variazioni.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 28 dicembre 1952, n. 4437.