§ 95.19.6F - Legge 1 ottobre 1969, n. 698.
Integrazione dell'art. 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare, riguardante le [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:01/10/1969
Numero:698


Sommario
Art. unico.      All'art. 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:


§ 95.19.6F - Legge 1 ottobre 1969, n. 698. [1]

Integrazione dell'art. 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare, riguardante le attribuzioni del Corpo delle capitanerie di porto.

(G.U. 27 ottobre 1969, n. 273)

 

     Art. unico.

     All'art. 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

     "e-bis armare le unità navali assegnate al servizio delle capitanerie di porto ed iscritte nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare, nonchè farne assumere il comando, per l'assolvimento dei compiti di istituto, a propri ufficiali che abbiano conseguito il titolo professionale di capitano di lungo corso o che provengano dal Corpo di stato maggiore della Marina militare, in possesso, gli uni e gli altri, dei requisiti prescritti per l'esercizio del comando navale".

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.