§ 95.19.35 - D.L. 19 dicembre 1953, n. 916 .
Modificazione al regime fiscale di taluni filati di fibre tessili naturali ed artificiali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:19/12/1953
Numero:916


Sommario
Art. 1.      L'imposta di fabbricazione sui filati, istituita col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, continuerà a riscuotersi, per i filati [...]
Art. 2.      I numeri 3 e 8 dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1949, n. 27, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 3.      L'art. 6 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      L'art. 3 della legge 22 marzo 1951, n. 205, è sostituito dal seguente:
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.      La misura dell'ammenda nei casi contemplati dagli articoli 28 e 31 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, è elevata nel minimo [...]
Art. 8.      L'ultimo comma dell'art. 38 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, è sostituito dal seguente:
Art. 9.      Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7 per quanto concerne la misura delle pene della multa e dell'ammenda sono adottate in deroga agli articoli 24 e 26 del Codice penale e delle [...]
Art. 10.      L'ultimo comma dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 940, è sostituito dal seguente:
Art. 11.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato per la conversione in legge alle [...]


§ 95.19.35 - D.L. 19 dicembre 1953, n. 916 [1].

Modificazione al regime fiscale di taluni filati di fibre tessili naturali ed artificiali.

(G.U. 19 dicembre 1953, n. 291).

 

     Art. 1.

     L'imposta di fabbricazione sui filati, istituita col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, continuerà a riscuotersi, per i filati di produzione nazionale, col sistema dell'abbonamento annuale sulla base delle misure unitarie d'imposta vigenti nell'anno al quale si riferisce l'abbonamento, ed in ragione della capacità di produzione risultante dal numero dei fusi di filatura o dal numero delle filiere, installate e funzionanti, e della durata e tipo di lavorazione.

     (Omissis) [2].

 

          Art. 2.

     I numeri 3 e 8 dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1949, n. 27, sono sostituiti dai seguenti:

     3) per ogni kg. di filato di juta L. 15;

     8) per i filati di fibre tessili artificiali e sintetiche a filamento continuo sottoindicati (compresi lamette e crini, ed i filati di lanasel, lanalux e simili) la tassazione è stabilita come segue:

I. Filati alla viscosa che nella lunghezza di 4500 metri pesano:

a) meno di 26 gr.: per ogni kg.

L.

112

b) gr. 26 fino a 38 gr.: per ogni kg.

"

92

c) più di 38 gr. fino a 50 gr.: per ogni kg.

"

79

d) più di 50 gr. fino a 75 gr.: per ogni kg.

"

71

e) più di 75 gr.: fino a 100 gr.: per ogni kg.

"

64

f) più di 100 gr.: per ogni kg.

"

60

II. Filati all'acetato che nella lunghezza di 4500 metri pesano:

a) meno di 26 gr.: per ogni kg.

L.

164

b) gr. 26 fino a 50 gr.: per ogni kg.

"

94

c) più di 50 gr. fino a 75 gr.: per ogni kg.

"

79

d) più di 75 gr. fino a 100 gr.: per ogni kg.

"

71

e) più di 100 gr.: per ogni kg.

"

67

III. Filati al cuproammonio che nella lunghezza di 4500 metri pesano:

a) meno di 21 gr.: per ogni kg.

L.

139

b) gr. 21 fino a 30 gr.: per ogni kg.

"

113

c) più di 30 gr. fino a 50 gr.: per ogni kg.

"

92

d) più di 50 gr. fino a 75 gr.: per ogni kg.

"

81

e) più di 75 gr.: per ogni kg.

"

71

IV. Filati di fibre tessili artificiali a filamento continuo altre, che nella lunghezza di 4500 metri pesano:

a) meno di 21 gr.: per ogni kg.

L.

180

b) gr. 21 fino a 30 gr.: per ogni kg.

"

124

c) piu' di 30 gr. fino a 50 gr.: per ogni kg.

"

101

d) più di 50 gr. fino a 75 gr. : per ogni kg.

"

89

e) più di 75 gr. fino a 100 gr.: per ogni kg.

"

78

f) più di 100 gr.: per ogni kg.

"

74

V. Filati di fibre poliamidiche che nella lunghezza di 4500 metri pesano:

a) meno di 11 gr.: per ogni kg.

L.

812

b) gr. 11 fino a 30 gr.: per ogni kg.

"

339

c) più di 30 gr. fino a 45 gr.: per ogni kg.

"

291

d) più di 45 gr. fino a 100 gr.: per ogni kg.

"

277

e) più di 100 gr. fino a 125 gr.: per ogni kg.

"

254

f) più di 125 gr.: per ogni kg.

"

190

VI. Filati di fibre poliviliniche che nella lunghezza di 4500 metri pesano:

a) meno di 41 gr.: per ogni kg.

L.

139

b) gr. 41 fino a 50 gr.: per ogni kg.

"

131

c) più di 50 gr. fino a 75 gr.: per ogni kg.

"

121

d) più di 75 gr. fino a 100 gr.: per ogni kg.

"

114

e) più di 100 gr.: per ogni kg.

"

108

VII. Filati di fibre tessili sintetiche altre, che nella lunghezza di 4500 metri pesano:

a) meno di 11 gr.: per ogni kg.

L.

893

b) gr. 11 fino a 30 gr.: per ogni kg.

"

373

c) più di 30 gr. fino a 45 gr.: per ogni kg.

"

320

d) più di 45 gr. fino a 100 gr.: per ogni kg.

"

305

e) più di 100 gr.: per ogni kg.

"

279

 

          Art. 3.

     L'art. 6 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, è sostituito dal seguente:

     "L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia, procede alla verifica degli impianti e dei macchinari, provvede al loro suggellamento e può ordinare, a spese del fabbricante, le opere che ritenga necessarie per la tutela degli interessi fiscali.

     In base alle risultanze della verificazione di cui sopra, l'Ufficio tecnico rilascia una licenza di esercizio soggetta al pagamento di un diritto annuo di:

     a) L. 2000 per le fabbriche artigiane di cui all'art. 7 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456, nonchè per le filande di seta, qualunque sia il numero di bacinelle installate, e per le filature a mano di canapa;

     b) L. 10.000 per le fabbriche nelle quali sono installati un numero di fusi o filiere non superiore a 20.000;

     c) L. 20.000 per le fabbriche nelle quali sono installati un numero di fusi o filiere superiore a 20.000 ma non a 50.000;

     d) L. 30.000 per le fabbriche nelle quali sono installati un numero di fusi o filiere superiore a 50.000;

     Il versamento del diritto di licenza deve essere effettuato dalla ditta presso la competente Sezione provinciale di tesoreria.

     La licenza è valevole per la ditta, per lo stabilimento e per l'anno solare per cui è rilasciata.

     Il diritto deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e per gli stabilimenti di nuovo impianto o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

     I diritti di licenza nella misura di cui sopra si applicano alle licenze da rilasciare, mentre per quelle già rinnovate per l'anno 1954, sarà provveduto alla riscossione della differenza fra la nuova e la vecchia misura".

 

          Art. 4.

     L'art. 3 della legge 22 marzo 1951, n. 205, è sostituito dal seguente:

     "Quando l'imposta è riscossa in abbonamento spetta la riduzione proporzionale del canone per l'inattività completa della fabbrica di filati, od anche di un suo reparto omogeneo di filatura, che abbia durata non inferiore ad un intero turno giornaliero di lavorazione, qualunque sia la causa che provochi le anzidette inattività.

     La riduzione del canone di cui al precedente comma spetta altresì quando uno o più filatoi o macchine da filiera rimangono inattivi per un periodo di tempo non inferiore a tre giorni lavorativi consecutivi.

     Per fabbrica di filati si intende l'insieme dei reparti di filatura (uno o più) compresi in uno stesso recinto di fabbrica.

     Costituisce reparto omogeneo di filatura sia ogni corpo di fabbrica - compreso nello stesso recinto - nel quale siano stati installati macchinari che abbiano autonomia completa per la produzione di un determinato tipo di filato, sia un insieme di filatoi che, per tipo di macchine e per specie di produzione, abbia autonomia di funzionamento rispetto al rimanente della fabbrica, distinguendosi, ai fini della riduzione di canone prevista dal presente articolo, il gruppo di filatoi di pettinati da quello dei filatoi dei cardati e, nella filatura dei pettinati e in quella dei cardati, il gruppo dei selfacting dal gruppo dei filatoi continui (ring, filatoi a campana, filatoi ad aletta).

     Nelle fabbriche di filati di lino o di canapa costituiscono pure reparti omogenei diversi, da un canto la filatura ad umido e dall'altro la filatura a secco.

     Ogni reparto deve essere distinto dall'altro con separazione ottenuta con elementi divisori di carattere stabile da approvarsi dall'Amministrazione finanziaria".

 

          Art. 5. [3]

 

          Art. 6. [4]

     Gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 25. "Chiunque fabbrica clandestinamente i prodotti elencati

     all'articolo unico della legge 18 febbraio 1949, n. 27, successivamente modificato con legge 24 dicembre 1949, n. 940, con decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456, e con l'art. 2 del presente decreto, è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta corrispondente ai prodotti già ottenuti ed ottenibili dalle materie rinvenute in fabbrica e nei locali annessi od attigui.

     La multa non può essere in nessun caso inferiore a lire un milione.

     E' considerata fabbrica clandestina anche la sola esistenza nei locali della fabbrica o in locali annessi od attigui degli apparecchi o meccanismi di produzione e di materie prime ovvero di filati semilavorati e finiti, prima della prescritta denuncia.

     Gli apparecchi e i macchinari, i prodotti e le materie prime, oggetto della violazione di cui al primo comma del presente articolo, sono soggetti a confisca ai termini della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e in deroga alle disposizioni dell'art. 240 del Codice penale.

Art. 26. "Chiunque sottrae o tenta di sottrarre con qualunque mezzo di prodotti al regolare accertamento dell'imposta è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta evasa.

     La multa non può essere in nessun caso inferiore a lire duecentomila. Il contravventore incorre nel ritiro della licenza.

     I prodotti sottratti o che si tentasse di sottrarre e le case adoperate per commettere la frode sono soggetti a confisca ai termini della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e in deroga alle disposizioni dell'art. 240 del Codice penale".

Art. 27. "La lavorazione dei prodotti di cui all'articolo unico

     della legge 18 febbraio 1949, n. 27, successivamente modificato con la legge 24 dicembre 1949, n. 940, con decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456, e con l'art. 2 del presente decreto, eseguita in tempi diversi da quelli specificati nelle convenzioni di abbonamento, nelle denuncie o dichiarazioni di lavoro, è punita con la multa da lire duecentomila a lire un milione nonchè con multa proporzionale in misura non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta evasa.

     La stessa multa proporzionale in misura non minore del doppio, nè maggiore del decuplo dell'imposta, si applica per le qualità e le quantità di filati che comunque importano una tassazione superiore a quella corrispondente ai filati indicati nelle convenzioni di abbonamento, nelle denuncie o dichiarazioni di lavoro.

     Il contravventore può incorrere nel ritiro della licenza”.

 

          Art. 7.

     La misura dell'ammenda nei casi contemplati dagli articoli 28 e 31 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, è elevata nel minimo a L. 30.000 e nel massimo a L. 300.000.

 

          Art. 8.

     L'ultimo comma dell'art. 38 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, è sostituito dal seguente:

     "L'Intendenza, qualora risulti escluso il proposito di frode, può disporre che il trasgressore paghi, per effetto della definizione amministrativa, una somma da L. 30.000 a L. 300.000, fermo l'obbligo della corresponsione dei diritti dovuti".

 

          Art. 9.

     Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7 per quanto concerne la misura delle pene della multa e dell'ammenda sono adottate in deroga agli articoli 24 e 26 del Codice penale e delle loro successive modificazioni.

 

          Art. 10.

     L'ultimo comma dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 940, è sostituito dal seguente:

     "Sulle somme versate dalle ditte cadute in mora dopo il quinto giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, è dovuto, oltre l'indennità di mora di cui al comma precedente, anche l'interesse legale da calcolarsi a decorrere dal termine di scadenza della rata non pagata".

 

          Art. 11.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato per la conversione in legge alle Camere.


[1] Convertito in legge dall'art. unico della L. 14 febbraio 1954, n. 5. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Comma abrogato dall'art. 7 del D.L. 23 ottobre 1964, n. 987.

[3] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.L. 7 ottobre 1961, n. 1029.

[4] Articolo così modificato dalla legge di conversione.