§ 95.19.13 - D.Lgs.C.P.S. 3 settembre 1947, n. 1035 .
Indennità fissa per alcuni servizi delle imposte di fabbricazione ed elevazione del diritto suppletivo per analisi delle merci da [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:03/09/1947
Numero:1035


Sommario
Art. 1.      Agli impiegati del gruppi A, B e C delle imposte di fabbricazione i quali, nell'interesse dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, compiano servizi di istituto (accertamenti, visite, ecc.) [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.     
Art. 8.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


§ 95.19.13 - D.Lgs.C.P.S. 3 settembre 1947, n. 1035 [1].

Indennità fissa per alcuni servizi delle imposte di fabbricazione ed elevazione del diritto suppletivo per analisi delle merci da eseguirsi d'urgenza.

(G.U. 10 ottobre 1947, n. 233).

 

     Art. 1.

     Agli impiegati del gruppi A, B e C delle imposte di fabbricazione i quali, nell'interesse dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, compiano servizi di istituto (accertamenti, visite, ecc.) fuori dell'ufficio, entro distanze inferiori a quelle previste perchè sorga il diritto al trattamento di missione intero o ridotto, è corrisposta in aggiunta al rimborso delle spese di trasporto un'indennità fissa, commisurata ad un quarto della diaria di missione (escluso il supplemento di pernottazione) prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 13 gennaio 1947, n. 7, purchè il tempo impiegato nell'espletamento del servizio non sia inferiore a quattro ore.

     Qualora i servizi previsti nel precedente comma siano compiuti di notte od abbiano richiesto almeno due ore, comprese nel periodo fra l'ora una e le ore cinque, è inoltre dovuto il supplemento di pernottazione in misura ridotta ad un quarto.

     Le disposizioni dei comma precedenti sono applicabili anche agli impiegati di altra specializzazione e ai militari della guardia di finanza, addetti ai servizi delle imposte di fabbricazione.

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3. [3]

 

          Art. 4. [4]

 

          Art. 5. [5]

 

          Art. 6. [6]

 

          Art. 7.

     Le disposizioni degli articoli 1, 2, 4 e 5 hanno effetto a decorrere dal 28 gennaio 1947.

 

          Art. 8.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


[1] Ratificato dalla legge 28 dicembre 1952, n. 4417. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[3] Articolo sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 842 e abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[4] Articolo modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 842 e abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[5] Articolo sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 842 e abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[6] Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.