§ 95.17.4 - Legge 29 settembre 1965, n. 1117.
Modifiche alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, istitutiva di un'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.17 imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse
Data:29/09/1965
Numero:1117


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Il fondo premi nei giuochi di abilità e nei concorsi pronostici esercitati tanto dallo Stato che dal CONI e dall'UNIRE, ai sensi del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, è costituito dal [...]
Art. 3.      L'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le norme previste dalla presente legge.
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 95.17.4 - Legge 29 settembre 1965, n. 1117.

Modifiche alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, istitutiva di un'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni.

(G.U. 9 ottobre 1965, n. 254)

 

     Art. 1.

     (Omissis) [1].

     L'imposta è dovuta, senza alcuna detrazione, sull'intero complessivo ammontare delle poste di giuoco effettuate per ogni singola manifestazione di giuoco o concorso periodico, quale risulta dagli accertamenti compiuti a norma delle disposizioni vigenti.

     (Omissis) [2].

 

          Art. 2.

     Il fondo premi nei giuochi di abilità e nei concorsi pronostici esercitati tanto dallo Stato che dal CONI e dall'UNIRE, ai sensi del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, è costituito dal 38 per cento dell'intero complessivo ammontare delle poste di giuoco determinato a norma dell'art. 1.

 

          Art. 3.

     L'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, è sostituito dal seguente:

     "Per la raccolta delle schede e per la riscossione delle poste i gestori si avvalgono anche delle ricevitorie del lotto. Per il disimpegno delle funzioni predette i gestori possono altresì autorizzare persone ed enti non appartenenti alla propria Amministrazione.

     Il regolamento del giuoco o del concorso deve indicare se i ricevitori debbono essere considerati come rappresentanti del gestore o se come agenti in proprio.

     I gestori sono tenuti a consentire ai propri ricevitori di provvedere anche alla raccolta delle schede ed alla riscossione delle poste degli altri giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati a norma del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496".

 

          Art. 4.

     Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le norme previste dalla presente legge.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1]  Comma abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504.

[2]  Comma abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504.