§ 95.15.2 - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 645.
Istituzione degli uffici periferici per i servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.15 iva
Data:26/10/1972
Numero:645


Sommario
Art. 1.      Per i servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui agli artt. 1 e 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sono istituiti, nell'ambito della [...]
Art. 2.      Gli uffici di cui all'articolo precedente assumono la denominazione di "ufficio imposta sul valore aggiunto" e sono ordinati in reparti amministrativi, secondo le norme [...]
Art. 3.      Gli uffici imposta sul valore aggiunto sono classificati tra gli uffici di prima categoria per il periodo corrente fino al 31 dicembre 1974; per i periodi successivi, la [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana


§ 95.15.2 - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 645.

Istituzione degli uffici periferici per i servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto

(G.U. 11 novembre 1972, n. 292, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Per i servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui agli artt. 1 e 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sono istituiti, nell'ambito della Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, uffici periferici con competenza territoriale a base provinciale e con sede nei capoluoghi di provincia.

     Ai suddetti uffici sarà destinato, in quanto possibile, personale in servizio nell'Amministrazione delle tasse e imposte indirette sugli affari.

     Nelle Province di Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino possono essere istituiti due uffici imposta sul valore aggiunto di cui uno anche con sede diversa dal capoluogo. La sede dell'ufficio da istituirsi in aggiunta al primo, nonché la ripartizione delle competenze e dei servizi tra i due uffici sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze [1]

 

          Art. 2.

     Gli uffici di cui all'articolo precedente assumono la denominazione di "ufficio imposta sul valore aggiunto" e sono ordinati in reparti amministrativi, secondo le norme di cui al D.P.R. 5 aprile 1965, n. 691; presso i medesimi è istituito il servizio autonomo di cassa, previsto dalla legge 15 maggio 1954, n. 270, al quale sono destinati funzionari del ruolo istituito con tale legge.

     I due uffici IVA aventi sede nella stessa provincia assumeranno, rispettivamente, la denominazione di "Primo ufficio imposta sul valore aggiunto" e di "Secondo ufficio imposta sul valore aggiunto" e saranno diretti da primi dirigenti. Presso uno dei due uffici potrà non essere istituito o potrà essere soppresso il servizio autonomo di cassa [2] .

 

          Art. 3.

     Gli uffici imposta sul valore aggiunto sono classificati tra gli uffici di prima categoria per il periodo corrente fino al 31 dicembre 1974; per i periodi successivi, la classificazione avrà luogo con le modalità di cui all'art. 161 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari approvato con R.D. 23 marzo 1933, n. 185.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1]  Comma aggiunto dall'art. 4 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853.

[2]  Comma aggiunto dall'art. 4 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853.