§ 95.11.42 - Legge 31 ottobre 1963, n. 1459.
Modifiche alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata per alcuni prodotti di lusso.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.11 imposta generale sull'entrata
Data:31/10/1963
Numero:1459


Sommario
Art. 1.      Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sotto indicati l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura seguente
Art. 2.      La nuova aliquota stabilita per il commercio dei prodotti di cui alla lettera e) del precedente articolo non si applica agli atti economici aventi per oggetto l'acquisto [...]


§ 95.11.42 - Legge 31 ottobre 1963, n. 1459. [1]

Modifiche alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata per alcuni prodotti di lusso.

(G.U. 9 novembre 1963, n. 292)

 

 

     Art. 1.

     Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sotto indicati l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura seguente:

     a) pelli da pellicceria fini: voci doganali: 43.01-A 43.02-A-I-a; 43.03-A-I 43.03-C-I: 12 per cento;

     b) vini spumanti in bottiglia: 12 per cento;

     c) pietre preziose, comprese le pietre sintetiche e scientifiche ed escluse le pietre preziose destinate ad uso industriale; perle naturali e coltivate: 12 per cento;

     d) liquori ed aperitivi a base alcoolica: 10 per cento;

     e) antichità di ogni genere; curiosità; libri antichi; oggetti di collezione, compresi i francobolli; pitture, acquerelli, pastelli, disegni, sculture originali ed incisioni di artisti od autori non viventi: 10 per cento;

     f) carte da giuoco, servizi, articoli ed accessori per giuoco: 10 per cento.

     Le stesse aliquote si applicano per l'importazione dall'estero dei prodotti sopra elencati.

 

          Art. 2.

     La nuova aliquota stabilita per il commercio dei prodotti di cui alla lettera e) del precedente articolo non si applica agli atti economici aventi per oggetto l'acquisto nello Stato o l'importazione dei medesimi prodotti da parte delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni, delle Università, dei Musei e degli Istituti artistici o culturali aventi carattere pubblico; per tali acquisti l'imposta generale sull'entrata resta ferma nella misura del 5,30 per cento.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.