§ 95.8.47 - D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.
Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.8 imposta di bollo
Data:30/12/1982
Numero:955


Sommario
Art. 1.      Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le [...]
Art. 2.      L'art. 2 è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 3.      L'art. 3 è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 4.      L'art. 4 è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 5.      L'art. 5 è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 6.      L'art. 6 è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 7.      L'art. 7 è soppresso
Art. 8.      L'art. 8 è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 9.      L'art. 9 è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 10.      L'art. 10 è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 11.      L'art. 13 è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 12.      L'art. 14 è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 13.      L'art. 15 è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 14.      L'art. 16 è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 15.      L'art. 17 è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 16.      L'art. 19 è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 17.      L'art. 22 è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 18.      L'art. 24 è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 19.      L'art. 25 è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 20.      L'art. 26 è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 21.      L'art. 29 è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 22.      L'art. 32 è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 23.      L'art. 36 è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 24.      L'art. 37 è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 25.      L'art. 39 è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 26.      L'art. 40 è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 27.  [1]
Art. 28.  [2]
Art. 29.      Il presente decreto entra vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 95.8.47 - D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.

Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo.

(G.U. 31 dicembre 1982, n. 359)

 

 

     Art. 1.

     Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le modificazioni e le integrazioni correttive di cui agli articoli seguenti del presente decreto.

 

          Art. 2.

     L'art. 2 è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 3.

     L'art. 3 è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 4.

     L'art. 4 è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 5.

     L'art. 5 è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 6.

     L'art. 6 è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 7.

     L'art. 7 è soppresso.

 

          Art. 8.

     L'art. 8 è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 9.

     L'art. 9 è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 10.

     L'art. 10 è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 11.

     L'art. 13 è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 12.

     L'art. 14 è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 13.

     L'art. 15 è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 14.

     L'art. 16 è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 15.

     L'art. 17 è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 16.

     L'art. 19 è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 17.

     L'art. 22 è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 18.

     L'art. 24 è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 19.

     L'art. 25 è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 20.

     L'art. 26 è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 21.

     L'art. 29 è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 22.

     L'art. 32 è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 23.

     L'art. 36 è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 24.

     L'art. 37 è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 25.

     L'art. 39 è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 26.

     L'art. 40 è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 27. [1]

     Nella parte prima della tariffa allegato A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto l'art. 10-ter; il titolo e gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 34 e 35 sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti (Omissis).

     Nella parte seconda della tariffa indicata nel precedente comma gli articoli 38 e 39 sono soppressi; il titolo e gli articoli 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 sono sostituiti, rispettivamente dai seguenti (Omissis).

 

          Art. 28. [2]

     Alla tabella allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     Il titolo è sostituito dal seguente (Omissis).

     Art. 2. - è sostituito dal seguente (Omissis).

     Art. 3. - è sostituito dal seguente (Omissis).

     Art. 5. - è sostituito dal seguente (Omissis).

     Art. 6. - è sostituito dal seguente (Omissis).

     Art. 7. - è sostituito dal seguente (Omissis).

     Art. 9. - è sostituito dal seguente (Omissis).

     Art. 11. - è sostituito dal seguente (Omissis).

     Art. 12. - è sostituito dal seguente (Omissis).

     Art. 15. - è sostituito dal seguente (Omissis).

     Art. 16. - è sostituito dal seguente (Omissis).

     Art. 18. - è sostituito dal seguente (Omissis).

     Art. 20. - è sostituito dal seguente (Omissis).

     Art. 24. - è sostituito dal seguente (Omissis).

     Art. 25. - è sostituito dal seguente (Omissis).

     Art. 26. - è sostituito dal seguente (Omissis).

     Art. 27. - è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 29.

     Il presente decreto entra vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Le integrazioni e correzioni apportate all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, hanno efficacia dal 1° gennaio 1974 e quelle apportate al secondo comma dell'art. 5 della tabella, allegato B allo stesso decreto, hanno effetto dal 1° gennaio 1973.

 


[1]  Articolo così modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G.U. 4 marzo 1983, n. 62.

[2]  Articolo così modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G.U. 4 marzo 1983, n. 62.