§ 95.8.18 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1173 .
Tasse di bollo sui documenti di trasporto terrestri, marittimi, fluviali, lacuali ed aerei.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.8 imposta di bollo
Data:07/05/1948
Numero:1173


Sommario
Art. 1.      La tassa di bollo sui documenti per i trasporti terrestri, marittimi, fluviali, lacuali ed aerei di viaggiatori, bagagli, animali, velocipedi e merci, è dovuta nella [...]
Art. 2.      Le polizze di carico, le lettere di vettura e gli altri documenti di trasporto non possono essere impiegati per più di un viaggio
Art. 3.      Le tasse di bollo proporzionali stabilite dagli articoli 1, 2, 3 e 6 dell'annessa tariffa (allegato A) devono essere commisurate sia sui proventi soggetti alla tassa [...]
Art. 4.      Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato deve presentare alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari [...]
Art. 5.      Entro il 15 febbraio di ciascun anno gli esercenti e concessionari delle linee automobilistiche indicate nell'art. 3, devono presentare al competente Ufficio del [...]
Art. 6.      Per i nuovi servizi di trasporti automobilistici indicati nell'art. 3, gli esercenti o concessionari devono, entro un mese dall'attivazione della linea o di parte di [...]
Art. 7.      Le tasse di bollo riscosse dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato devono essere conglobate, con la tassa erariale, nel prezzo di trasporto
Art. 8.      Le tasse di bollo stabilite in misura proporzionale dagli articoli 7 e 8 della tariffa (Allegato A) sono commisurate sui proventi dei trasporti di persone, bagagli, [...]
Art. 9.      I concessionari ed esercenti delle linee automobilistiche e dei trasporti indicati agli articoli 3 e 8 devono, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente [...]
Art. 10.      Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 8 non sono applicabili ai biglietti e riscontri per trasporti di viaggiatori, bagagli, animali, velocipedi e merci, sulle ferrovie [...]
Art. 11.      Un ottavo dell'intero provento della tassa erariale che gli esercenti di ferrovie concesse all'industria privata, di tramvie extra-urbane e di linee di navigazione [...]
Art. 12.      Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 8 non sono neppure applicabili alle lettere di vettura e di trasporto, ai fogli di via ed alle polizze di carico di cui agli [...]
Art. 13.      E' fatto obbligo alle ditte esercenti linee automobilistiche autorizzate in via definitiva sovvenzionate o meno dallo Stato o autorizzate in via provvisoria, alle [...]
Art. 14.      Gli impiegati ed agenti delle dogane non possono rilasciare bollette od altri recapiti concernenti i carichi di merci, apporvi il visto e darvi corso, ove le polizze di [...]
Art. 15.      Gli Uffici di pubblica sicurezza non possono apporre il visto alle lettere di vettura o di trasporto fatte nello Stato che non siano munite del bollo prescritto
Art. 16.      I funzionari delle Amministrazioni delle finanze e dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) e gli ufficiali ed [...]
Art. 17.      Per le carte e per gli scritti in contravvenzione, oltre alla pena pecuniaria, è sempre dovuta la tassa di bollo o il supplemento di essa
Art. 18.      La indicazione di pesi inferiori al vero, ed ogni altra falsa dichiarazione sulle polizze di carico, sulle lettere di vettura o di trasporto o sui fogli di via che porti [...]
Art. 19.      Non vi è infrazione quante volte risulti provato che la mancanza o la insufficienza del bollo sulle polizze di carico, lettere di vettura o di trasporto e fogli di via, [...]
Art. 20.      Sono obbligate solidalmente per le trasgressioni al presente decreto tutte le parti che emettono, sottoscrivono, ricevono o accettano un documento per trasporti non [...]
Art. 21.      Le autorità, i funzionari ed ufficiali pubblici, oltre alla responsabilità propria per la trasgressione al divieto di prestarsi all'uso di documenti non regolarmente [...]
Art. 22.      Si incorre in tante pene pecuniarie quanti sono gli atti, scritti o documenti in contravvenzione, benchè una stessa persona li abbia sottoscritti o ne abbia fatto uso
Art. 23.      L'azione per le pene pecuniarie si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa trasgressione. Peraltro la compiuta prescrizione non autorizza l'uso o [...]
Art. 24.      Le trasgressioni alle anteriori leggi delle tasse di bollo sui documenti per i trasporti sono regolate da quelle leggi quanto alle penalità, ma gli atti, scritti e [...]
Art. 25.      Il credito dello Stato per le tasse di bollo è privilegiato ai termini degli articoli 2752 e 2758 del Codice civile sulla generalità dei mobili del debitore nonchè sugli [...]
Art. 26.      Ogni trasgressione al bollo su atti, scritti e documenti soggetti alle tasse di bollo stabilite dagli articoli 9, 10, 11, 14, 15 e 18 della tariffa allegato A al [...]
Art. 27.      Per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 13 è comminata la pena pecuniaria da L. 2000 a L.10.000 per ogni giorno in cui ha avuto luogo [...]
Art. 28.      Per la omessa o ritardata presentazione della denuncia prescritta dagli articoli 4, 5 e 6, si applica una sopratassa uguale a sei decimi della tassa dovuta
Art. 29.      Sono competenti ad accertare le trasgressioni alle disposizioni del presente decreto
Art. 30.      Restano ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 344, per la parte non modificata dagli articoli 27 e 29 del presente [...]
Art. 31.      Per l'accertamento, la cognizione e la definizione delle trasgressioni contemplate dal presente decreto si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, [...]
Art. 32.      Le Intendenze di finanza sono competenti a decidere su tutte le controversie amministrative, senza limite di valore, relative alle tasse e sopratasse contemplate dal [...]
Art. 33.      Per la esazione coattiva delle tasse e delle sovratasse previste dal presente decreto si applicano le stesse disposizioni che regolano la riscossione delle imposte di [...]
Art. 34.      I documenti che all'attuazione del presente decreto si trovino già bollati col bollo straordinario potranno adoperarsi previo completamento della tassa dovuta nella [...]
Art. 35.      Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione


§ 95.8.18 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1173 [1].

Tasse di bollo sui documenti di trasporto terrestri, marittimi, fluviali, lacuali ed aerei.

(G.U. 24 settembre 1948, n. 223, S.O.)

 

 

Titolo I

 

BASE IMPONIBILE E NORME GENERALI D'APPLICAZIONE DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI

 

     Art. 1.

     La tassa di bollo sui documenti per i trasporti terrestri, marittimi, fluviali, lacuali ed aerei di viaggiatori, bagagli, animali, velocipedi e merci, è dovuta nella misura proporzionale e fissa indicata dalla tariffa annessa al presente decreto e vistata dal Ministro per le finanze ed è applicata con le norme e con le sanzioni stabilite dagli articoli seguenti.

     I detti documenti, ancorchè non muniti di firma, sono assoggettati a bollo prima di essere consegnati ai richiedenti, salvo che la tassa si paghi in modo virtuale, nei casi e modi stabiliti dal presente decreto.

 

          Art. 2.

     Le polizze di carico, le lettere di vettura e gli altri documenti di trasporto non possono essere impiegati per più di un viaggio.

     Sulle polizze di carico e sulle lettere di vettura e di trasporto, possono essere scritte di seguito le girate ed avalli ed altre simili dichiarazioni senza l'applicazione di tassa di bollo distinta.

 

          Art. 3.

     Le tasse di bollo proporzionali stabilite dagli articoli 1, 2, 3 e 6 dell'annessa tariffa (allegato A) devono essere commisurate sia sui proventi soggetti alla tassa erariale di cui alle leggi 6 aprile 1862, n. 542, 14 giugno 1874, n. 1945 e 29 marzo 1900, n. 101, sia sui proventi della medesima natura, esenti o non soggetti a tassa erariale, derivanti da Ferrovie dello Stato, sia su tutti i proventi delle linee automobilistiche sovvenzionate o meno dallo Stato, concesse in via definitiva.

 

          Art. 4.

     Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato deve presentare alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari una denunzia in duplice esemplare indicante i proventi realizzati nell'anno precedente soggetti alla tassa proporzionale ed il numero dei biglietti e degli altri riscontri e documenti di trasporto rilasciati nell'anno precedente, soggetti alla tassa fissa di bollo, distinti secondo le varie aliquote di tassa previste nella tariffa.

     Entro il successivo 30 aprile la stessa Amministrazione deve provvedere al versamento presso la Tesoreria provinciale di Roma delle tasse di bollo proporzionali e fisse riscosse nell'anno precedente, dando comunicazione degli estremi delle relative quietanze di tesoreria alla detta Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari alla quale è riservato il diritto di eseguire gli opportuni controlli.

 

          Art. 5.

     Entro il 15 febbraio di ciascun anno gli esercenti e concessionari delle linee automobilistiche indicate nell'art. 3, devono presentare al competente Ufficio del registro una denuncia, in duplice esemplare, indicante i proventi realizzati ed il numero dei biglietti e degli altri riscontri e documenti di trasporto realmente rilasciati nell'anno precedente.

     In base a tale denuncia ed, occorrendo, alle risultanze dei libri e delle contabilità di ciascuna azienda, nonchè agli accertamenti eseguiti dalla Polizia tributaria investigativa, l'Ufficio del registro procede alla liquidazione della tassa definitivamente dovuta per l'anno precedente e ne dà notizia al contribuente, non oltre il 10 marzo successivo, mediante la restituzione di un esemplare della denuncia di cui al comma precedente, debitamente annotata della liquidazione definitiva.

     Per ciascun anno la tassa deve essere pagata in via provvisoria, salvo conguaglio, in base all'importo liquidato definitivamente per l'anno precedente, in quattro rate trimestrali posticipate, con scadenza al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre ed al 31 dicembre.

     La differenza di tassa che dalla liquidazione definitiva risulti pagata in più o in meno per l'anno precedente, deve essere accreditata sull'importo della prima rata o deve essere pagata entro lo stesso termine stabilito per il pagamento della rata medesima.

 

          Art. 6.

     Per i nuovi servizi di trasporti automobilistici indicati nell'art. 3, gli esercenti o concessionari devono, entro un mese dall'attivazione della linea o di parte di essa, dichiarare al competente Ufficio del registro il provento presuntivo dei trasporti per il periodo dal giorno della attivazione sino al 31 dicembre dell'anno in corso, ed in base alla fatta dichiarazione devono eseguire il pagamento delle relative tasse di bollo a rate trimestrali entro i termini indicati nell'articolo precedente.

     Per l'anno successivo si osservano le norme ordinarie, ragguagliando ad anno intero il provento dei trasporti, in proporzione di quello effettivamente conseguito nell'anno precedente.

     Nella denuncia sopraindicata devono altresì comprendersi gli elementi indicati nell'art. 9.

 

          Art. 7.

     Le tasse di bollo riscosse dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato devono essere conglobate, con la tassa erariale, nel prezzo di trasporto.

     La frazione dell'importo totale della tassa proporzionale inferiore ad una lira è, con unico arrotondamento, portata a lira intera.

 

          Art. 8.

     Le tasse di bollo stabilite in misura proporzionale dagli articoli 7 e 8 della tariffa (Allegato A) sono commisurate sui proventi dei trasporti di persone, bagagli, animali, velocipedi e merci effettuati da esercenti o concessionari di linee automobilistiche autorizzate in via provvisoria, nonchè dei trasporti, non gratuiti, extraurbani di persone, bagagli, animali, velocipedi e merci effettuati con autovetture o con autocarri attrezzati e collaudati per il trasporto di persone. Tali tasse devono essere corrisposte con marche da bollo o con bollo a punzone applicati sui biglietti a cura esclusiva degli uffici del registro competenti per territorio.

     Qualora il prezzo del trasporto sia di persone, che di animali e di cose varii in relazione alla percorrenza, gli esercenti ed i concessionari delle linee e dei trasporti di cui al comma precedente, debbono tenere tante serie di biglietti per quanti sono gli scaglioni di prezzo soggetti alla stessa tassa di bollo.

     Le tasse di bollo sopraindicate, devono, agli effetti della rivalsa a favore dell'esercente o concessionario, essere conglobate nel costo del biglietto o del riscontro.

     E', pertanto, in facoltà del Ministero delle finanze di consentire, su richiesta delle ditte interessate, il pagamento della tassa in modo virtuale, mediante convenzione nei termini e con le modalità che verranno indicate con apposito decreto dello stesso Ministro per le finanze [2] .

 

          Art. 9.

     I concessionari ed esercenti delle linee automobilistiche e dei trasporti indicati agli articoli 3 e 8 devono, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o entro un mese dall'inizio del servizio o dall'attivazione di nuove linee o percorrenze, presentare denuncia al competente Ufficio del registro indicante:

     a) linee messe in esercizio; percorrenza di esse; costo dei biglietti secondo le varie destinazioni, al netto della tassa di bollo;

     b) numero delle vetture poste in esercizio, con la specificazione dei rispettivi numeri di targa e di matricola, nonchè del numero delle rispettive licenze di circolazione e del nome dell'intestatario della licenza stessa;

     c) numero delle corse da eseguire in ciascuna giornata per ciascuna linea.

     Uguale denuncia deve essere presentata, in caso di variazione in aumento od in diminuzione delle linee, percorrenze e vetture e in caso di variazione della intestazione delle licenze, entro un mese dall'avvenuta variazione.

 

          Art. 10.

     Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 8 non sono applicabili ai biglietti e riscontri per trasporti di viaggiatori, bagagli, animali, velocipedi e merci, sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tramvie extra-urbane e sulle linee di navigazione interna a motore meccanico, diverse da quelle urbane, o considerate come tali, salvo per i detti biglietti e riscontri il disposto dell'art. 11.

 

          Art. 11.

     Un ottavo dell'intero provento della tassa erariale che gli esercenti di ferrovie concesse all'industria privata, di tramvie extra-urbane e di linee di navigazione interna extra-urbane a motore meccanico, devono corrispondere in proprio sui trasporti di cui agli articoli 149 e seguenti del testo unico delle leggi 9 maggio 1912, numero 1447, all'art. 16 del decreto Luogotenenziale 23 aprile 1918, n. 560, ed all'art. 7 del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive modificazioni, va attribuita al capitolo del bilancio dell'entrata concernente la tassa di bollo.

 

          Art. 12.

     Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 8 non sono neppure applicabili alle lettere di vettura e di trasporto, ai fogli di via ed alle polizze di carico di cui agli articoli 1684 del Codice civile, 460 e 958 del Codice di navigazione, nè ai biglietti e riscontri per trasporto di passeggeri, bagagli, animali e velocipedi effettuati da ditte esercenti la navigazione marittima ed aerea, ai biglietti per l'occupazione di posti nelle vetture letto sulle ferrovie ed alle tessere ed ai biglietti di abbonamento di cui all'art. 9 della tariffa allegato A al presente decreto, salvo per tutti i detti atti e scritti l'applicazione della tassa di bollo nei modi stabiliti dalla tariffa medesima.

 

          Art. 13.

     E' fatto obbligo alle ditte esercenti linee automobilistiche autorizzate in via definitiva sovvenzionate o meno dallo Stato o autorizzate in via provvisoria, alle aziende esercenti linee tramviarie extra-urbane, linee di navigazione interna extra-urbane a motore meccanico, linee di navigazione marittima, linee aeree sovvenzionate a mano dallo Stato, nonchè agli esercenti di autotrasporti extra-urbani non gratuiti di persone effettuati con autovetture o con autocarri attrezzati e collaudati per il trasporto di persone, di riscuotere il prezzo del trasporto tanto delle persone che delle cose e degli animali mediante il rilascio di biglietti staccati da blocchetti a madre e figlia.

     Ogni biglietto deve essere distinto, per ciascun anno solare, con un numero progressivo e con una serie differente un anno dall'altro e deve contenere l'indicazione della ditta che effettua il trasporto, del percorso, della data, del costo del biglietto, comprensivo della tassa di bollo, e, qualora la tassa venga corrisposta in modo virtuale, dell'Ufficio del registro presso il quale la tassa viene pagata.

     Le matrici dei biglietti devono essere conservate a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per anni tre.

     Nel caso di trasporti gratuiti le aziende devono rilasciare al passeggero un biglietto indicante che il viaggio si effettua a titolo gratuito in base a tessera o altro documento attestante il suo diritto al trasporto gratuito.

     (Omissis) [3].

 

Titolo II

 

OBBLIGHI DEI FUNZIONARI - RESPONSABILITÀ - PRESCRIZIONE PRIVILEGIO DELLO STATO

 

          Art. 14.

     Gli impiegati ed agenti delle dogane non possono rilasciare bollette od altri recapiti concernenti i carichi di merci, apporvi il visto e darvi corso, ove le polizze di carico e le lettere di vettura o di trasporto fatte nello Stato non siano munite del bollo prescritto.

     Essi debbono però rilasciare prontamente le bollette e dar libero corso alle merci, nonostante la irregolarità delle polizze di carico o delle lettere di vettura o di trasporto, qualora il contravventore definisca l'infrazione in via breve mediante il pagamento di una somma pari ad un sesto del massimo della pena pecuniaria, oltre al contemporaneo pagamento delle tasse di bollo dovute.

 

          Art. 15.

     Gli Uffici di pubblica sicurezza non possono apporre il visto alle lettere di vettura o di trasporto fatte nello Stato che non siano munite del bollo prescritto.

 

          Art. 16.

     I funzionari delle Amministrazioni delle finanze e dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) e gli ufficiali ed agenti della forza pubblica indicati nell'art. 29 sono specialmente incaricati di curare l'esatta esecuzione di questo decreto e di accertarne le trasgressioni.

     Tutti gli altri funzionari, tanto dell'ordine giudiziario che amministrativo, devono denunziare agli Uffici del registro le trasgressioni commesse sugli atti che loro vengono presentati, e trasmettere agli Uffici medesimi gli atti e scritti in contravvenzione.

     Peraltro, gli scritti, non in regola col bollo, presentati alle autorità ed uffici pubblici col solo scopo di domandare o di promuovere dichiarazioni o provvedimenti, si considerano soltanto come non avvenuti e restano senza corso.

 

          Art. 17.

     Per le carte e per gli scritti in contravvenzione, oltre alla pena pecuniaria, è sempre dovuta la tassa di bollo o il supplemento di essa.

 

          Art. 18.

     La indicazione di pesi inferiori al vero, ed ogni altra falsa dichiarazione sulle polizze di carico, sulle lettere di vettura o di trasporto o sui fogli di via che porti all'applicazione di tasse inferiori a quelle dovute, costituiscono trasgressione al presente decreto.

 

          Art. 19.

     Non vi è infrazione quante volte risulti provato che la mancanza o la insufficienza del bollo sulle polizze di carico, lettere di vettura o di trasporto e fogli di via, tragga origine, nei casi di urgenza, dalla impossibilità di procurarsi subito le marche da bollo necessarie, e purchè di tale circostanza si faccia risultare nel contesto dell'atto e questo sia presentato entro tre giorni all'Ufficio del registro per sottoporlo al bollo.

 

          Art. 20.

     Sono obbligate solidalmente per le trasgressioni al presente decreto tutte le parti che emettono, sottoscrivono, ricevono o accettano un documento per trasporti non bollato o con bollo insufficiente, quando pel documento fosse dovuto il bollo all'atto della formazione.

     Sono nulli i patti anche indirettamente contrari al disposto di questo decreto, compreso il patto che la tassa e la pena pecuniaria per le infrazioni debbano ricadere sull'inadempiente, o su colui che dia causa all'uso dell'atto irregolare.

 

          Art. 21.

     Le autorità, i funzionari ed ufficiali pubblici, oltre alla responsabilità propria per la trasgressione al divieto di prestarsi all'uso di documenti non regolarmente bollati, sono responsabili solidalmente con le parti per le trasgressioni alle medesime imputabili.

 

          Art. 22.

     Si incorre in tante pene pecuniarie quanti sono gli atti, scritti o documenti in contravvenzione, benchè una stessa persona li abbia sottoscritti o ne abbia fatto uso.

     Si incorre similmente in tante pene pecuniarie quante sono le distinte trasgressioni, riferentisi ad un medesimo atto o scritto.

 

          Art. 23.

     L'azione per le pene pecuniarie si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa trasgressione. Peraltro la compiuta prescrizione non autorizza l'uso o la produzione degli atti e scritti in contravvenzione, senza l'effettivo pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie dovute.

     L'azione per il conseguimento o per la restituzione delle tasse pagabili in modo virtuale e delle relative sopratasse si prescrive nel termine di cinque anni dalla scadenza dei termini per il pagamento o dal giorno in cui il pagamento fu eseguito.

 

          Art. 24.

     Le trasgressioni alle anteriori leggi delle tasse di bollo sui documenti per i trasporti sono regolate da quelle leggi quanto alle penalità, ma gli atti, scritti e documenti in contravvenzione sono sottoposti alle tasse di bollo stabilite dal presente decreto.

 

          Art. 25.

     Il credito dello Stato per le tasse di bollo è privilegiato ai termini degli articoli 2752 e 2758 del Codice civile sulla generalità dei mobili del debitore nonchè sugli autoveicoli, da chiunque posseduti, utilizzati per i trasporti contemplati dal presente decreto.

     Per il pagamento delle tasse e sovratasse e delle penalità, il successore a qualsiasi titolo per atto tra vivi delle linee ed aziende esercenti i trasporti considerati dal presente decreto, è responsabile in solido col cedente a norma dell'art. 19 della legge 7 gennaio 1929, numero 4.

 

Titolo III

 

SANZIONI - PROCEDURA

 

          Art. 26.

     Ogni trasgressione al bollo su atti, scritti e documenti soggetti alle tasse di bollo stabilite dagli articoli 9, 10, 11, 14, 15 e 18 della tariffa allegato A al presente decreto, è punita con la pena pecuniaria da L. 300 a L. 3000 per ogni documento.

     Le trasgressioni al disposto degli articoli 5, 7, 8, 12, 13, 16 e 17 della suindicata tariffa, sono punite con la pena pecuniaria da 100 a 200 volte la tassa non pagata, per ogni biglietto non bollato o con bollo insufficiente; tale pena pecuniaria è a carico dell'esercente, in solido col fattorino addetto alla distribuzione dei biglietti.

 

          Art. 27.

     Per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 13 è comminata la pena pecuniaria da L. 2000 a L.10.000 per ogni giorno in cui ha avuto luogo la trasgressione.

     Per l'omessa indicazione sui biglietti dei dati di cui al secondo e quarto comma dell'art. 13, chi effettua il trasporto incorre nella pena pecuniaria da L. 100 a L. 1000 per ogni biglietto.

     La mancata conservazione delle matrici dei biglietti prescritta dal terzo comma dell'art. 13 è punita con la pena pecuniaria da L. 5000 a L. 20.000 per ciascuna linea avente una percorrenza massima non superiore a 50 chilometri e da L. 10.000 a L. 50.000 per ciascuna linea di percorrenza superiore.

     Le pene pecuniarie di cui ai commi precedenti sono a carico delle ditte ed aziende indicate all'art. 13 e dei loro rappresentanti in solido tra loro.

     (Omissis) [4].

 

          Art. 28.

     Per la omessa o ritardata presentazione della denuncia prescritta dagli articoli 4, 5 e 6, si applica una sopratassa uguale a sei decimi della tassa dovuta.

     In caso di infedele denuncia si applica la pena pecuniaria da 50 a 100 volte la tassa sui biglietti non denunciati.

     Per l'omessa o ritardata presentazione delle denunzie prescritte dall'art. 9 o per l'inesattezza od omissione dei dati ivi indicati, si applica la pena pecuniaria da un minimo di L. 1000 ad un massimo di L. 10.000, salvo, nei casi più gravi o di recidiva, il ritiro della concessione di esercizio della linea, o del servizio di autotrasporti.

     Per l'omesso o ritardato pagamento della tassa prevista dagli articoli 4, 5 e 6 si incorre nella sopratassa uguale al 12 per cento delle somme non versate.

     Le sopratasse previste nel presente articolo sono ridotte al decimo del loro ammontare, qualora il pagamento della tassa abbia luogo non oltre 60 giorni dopo la scadenza del termine stabilito.

 

          Art. 29.

     Sono competenti ad accertare le trasgressioni alle disposizioni del presente decreto:

     1) i funzionari dell'Amministrazione delle finanze e del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), muniti di tessera di riconoscimento;

     2) gli ufficiali, sottufficiali ed agenti appartenenti al Corpo della guardia di finanza;

     3) i funzionari e gli agenti della pubblica sicurezza, e gli ufficiali, sottufficiali e militi appartenenti all'Arma dei carabinieri;

     4) i controllori ed altri sorveglianti ed agenti delle ferrovie e delle aziende esercenti, i quali rivestano la qualità di agenti giurati, limitatamente, peraltro, alle irregolarità di viaggio sui trasporti dell'azienda alla quale appartengono.

     Del 40% del prodotto netto delle pene pecuniarie riscosse, una metà, con un massimo di L. 15.000 per ogni violazione, spetta agli scopritori, ed il restante importo è devoluto al Fondo massa del Corpo od alla Cassa di previdenza dell'amministrazione o azienda a cui appartiene lo scopritore.

     Del prodotto netto della sopratassa di cui al 5° comma dell'art. 27, la metà è devoluta all'Erario, l'altra metà è devoluta per 2/3 alla azienda esercente e per 1/3 alla Cassa soccorso del personale da essa dipendente.

     Il prodotto netto si ottiene detraendo le spese inerenti alla riscossione nella misura fissa del 10 per cento.

 

          Art. 30.

     Restano ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 344, per la parte non modificata dagli articoli 27 e 29 del presente decreto.

 

          Art. 31.

     Per l'accertamento, la cognizione e la definizione delle trasgressioni contemplate dal presente decreto si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, concernente norme generali per la repressione delle violazioni alle leggi finanziarie.

 

          Art. 32.

     Le Intendenze di finanza sono competenti a decidere su tutte le controversie amministrative, senza limite di valore, relative alle tasse e sopratasse contemplate dal presente decreto. Contro le loro decisioni è ammesso il ricorso al Ministero delle finanze nei modi e termini stabiliti dalle disposizioni regolamentari se l'ammontare controverso delle tasse e sopratasse superi L. 10.000; se il detto ammontare non superi questo limite, le decisioni delle Intendenze, contro le quali non sia stato presentato ricorso in revocazione alle stesse Intendenze per errore di fatto o di calcolo o per ricupero di un documento decisivo ai sensi dell'art. 7 del regio decreto 22 maggio 1910, n. 316, possono impugnarsi soltanto dinanzi all'autorità giudiziaria entro il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa eseguita nelle forme prescritte col regolamento.

     Parimente entro lo stesso termine possono essere impugnate avanti l'autorità giudiziaria le decisioni del Ministero, fermo il disposto del secondo comma del citato art. 7 per quanto riguarda i ricorsi in revocazione.

 

          Art. 33.

     Per la esazione coattiva delle tasse e delle sovratasse previste dal presente decreto si applicano le stesse disposizioni che regolano la riscossione delle imposte di registro.

 

Titolo IV

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 34.

     I documenti che all'attuazione del presente decreto si trovino già bollati col bollo straordinario potranno adoperarsi previo completamento della tassa dovuta nella misura stabilita dal presente decreto mediante applicazione di non più di cinque marche da bollo di qualunque tipo ad unica sezione.

     Nella denunzia prescritta dagli articoli 5 e 6 gli esercenti e concessionari delle linee automobilistiche indicate nell'art. 3, devono agli effetti della liquidazione definitiva della tassa relativa al 1948 tenere distinti i proventi realizzati a tutto il mese anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, da quelli realizzati da tale data fino al 31 dicembre 1948.

     Per l'anno 1949, la tassa da pagarsi in via provvisoria, è determinata commisurando la nuova aliquota ai proventi dei trasporti conseguiti nell'anno 1948.

 

          Art. 35.

     Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione.

     Da tale data resta abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto o con esso incompatibile.

     Per quanto riguarda le tasse di bollo proporzionali per i trasporti di persone e di cose sulle Ferrovie dello Stato previste dalla allegata tariffa, le disposizioni contenute nel presente decreto entreranno in vigore nello stesso giorno in cui verrà attuata la riforma del sistema tariffario in vigore per i trasporti di persone e di cose sulle Ferrovie dello Stato disposta col decreto del Ministro per i trasporti n. 1019 del 30 novembre 1945, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" del 5 dicembre 1945, n. 146, e comunque il 1° gennaio 1949.

     Restano contemporaneamente abrogate le disposizioni contenute negli articoli 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 151, 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1946, n. 10,10 del decreto legislativo Presidenziale 29 marzo 1947, n. 164 e 4 del decreto legislativo Presidenziale 20 luglio 1947, n. 673, per la parte concernente le tasse e sopratasse di bollo, dovendo le tasse di bollo proporzionali, di cui agli articoli 1, 2 e 3 dell'allegata tariffa, essere applicate sull'ammontare complessivo del prezzo del trasporto, secondo le tariffe vigenti alla data indicata nel comma precedente.

 

     Tariffa delle tasse di bollo sui documenti per i trasporti terrestri, marittimi, fluviali, lacuali ed aerei [5].

 

 

Reti, linee e mezzi di trasporto

Artt. della tariffa

Indicazione relative ai trasporti

Tasse dovute

Modo di pagamento

Note

 

 

Oggetto del trasporto e documenti relativi

Fisse

Propor-zionali per ogni 100 lire

 

 

Linee ferroviarie a scartamento ordinario ed a scartamento ridotto, navi traghetto, gestite dall'Amministrazione delle ferrovie dello Sato e linee automobilistiche sostitutive.

1

Persone

a) Biglietti di corsa semplice a tariffa ordinaria o ridotta: per ciascun viaggiatore (1)

2

3-

Virtuale

 

 

 

 

b) Biglietti di doppia corsa o di andata e ritorno:

 

 

 

 

 

 

 

per ciascun viaggiatore

2

3-

Id.

 

 

 

 

c) Per ogni biglietto di abbonamento settimanale o festivo

2

3-

Id.

 

 

 

 

d) Per ogni biglietto di abbonamento di altra specie a tariffa ridotta

2

3-

Id.

 

 

 

 

e) Per ogni biglietto di abbonamento a tariffa ordinaria

2

3-

Id.

 

 

2

Bagagli, animali e velocipedi

Per ogni scontrino di spedizione o contromarca o documento di trasporto

3

3-

Id.

 

 

3

Merci

Lettere di vettura o altro documento di trasporto:

 

 

 

 

 

 

 

a grande velocità:

 

 

 

 

 

 

 

a) a collettame (2)

3

3-

Id.

 

 

 

 

b) a carro completo o considerato come tale a piccola velocità.

100

3-

Id.

 

 

 

 

a) a collettame (3)

3

1-

Id.

 

 

 

 

b) a carro completo o considerato come tale

100

1-

Id.

 

Linee esercitate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (Servizio internazionale).

4

Merci

Lettera di vettura od altro documento di spedizione o di trasporto a grande ed a piccola velocità:

 

 

 

 

 

 

 

a) a collettame

3

-

Virtuale

 

 

 

 

b) a carro completo o considerato come tale

100

-

Id.

 

Vetture letto sulle ferrovie

5

Persone

Biglietti per occupazione di posti nelle vetture letto sulle ferrovie:

 

 

 

La tassa è dovuta indipendentemente dalle vigenti tasse erariali sui prezzi dei trasporti.

 

 

 

nei treni accelerati diretti e direttissimi, per ogni posto

150

-

Id.

 

 

 

 

nei treni celeri (di lusso per ogni posto

200

-

Id.

 

Linee automobilistiche sovvenzionate o meno dallo Stato, concesse in via definitiva.

6

Persone, bagagli, animali, velocipedi e merci

Biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori e documenti per il trasporto e la consegna delle cose e degli animali relativi a: a) linee extraurbane, provinciali, interprovinciali ed internazionali (4)

-

4,50

Id.

La tassa proporzionale è dovuta anche sull'importo degli abbonamenti.

 

 

 

 

 

 

 

Per gli abbonamenti rilasciati ad operai, studenti ed impiegati la tassa è ridotta all'1 per cento.

 

 

 

b) linee di gran turismo

-

-6

Id.

Per la tassa fissa di bollo sulle tessere e i biglietti di abbonamento veggasi l'articolo 9 della presente tariffa

Linee automobilistiche autorizzate in via provvisoria

7

Persone, animali, velocipedi, bagagli e merci

Biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori e documenti per il trasporto e la consegna delle cose e degli animali relativi a:

 

 

Marche o bollo a punzone o in modo virtuale (5)

La tassa di bollo di cui contro è stabilita per ciascun biglietto in ragione di ogni cento lire; per l'applicazione di essa le frazioni di prezzo inferiori a lire cento vanno arrotondate per ciascun biglietto a cento lire intere.

 

 

 

 

 

 

Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste debbono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro

 

 

 

 

a) linee extraurbane, provinciali, interprovinciali ed internazionali

-

4,50

 

 

 

 

 

b) linee di gran turismo

-

6 -

 

 

 

 

 

c) gite turistiche effettuate con autobus

-

6 -

 

 

Autotrasporti extra urbani effettuati con autoveicoli pel trasporto di persone, compresi i servizi di noleggio.

8

Persone bagagli, animali, velocipedi e merci.

Biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori e documenti per il trasporto e consegna delle cose ed animali

-

450

Marche o bollo a punzone o in modo virtuale (5).

 

 

 

 

Biglietti per servizi di noleggio per gite turistiche

-

6 -

Quando la tassa venga pagata mediante marche queste devono essere applicate e annullate esclusivamente dagli Uffici del registro

 

Trasporti sulle ferrovie esercitate dalla industria privata, sulle linee tramviarie extraurbane, sulle linee di navigazione interna extraurbane e linee automobilistiche sovvenzionate o no dallo Stato concesse in via definitiva o autorizzate provvisoriamente ed autotrasporti extraurbani con autovetture o con autocarri attrezzati e collaudati pel trasporto di persone.

9

Persone

Tesse o biglietti di abbonamento:

200

-

Marche o bollo a punzone o in modo virtuale (5). Qualora la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere applicate e annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.

E' dovuta una sola tassa per ogni anno quando la tessera o il biglietto pur riguardando un abbonamento rinnovabile mensilmente, bimestralmente, trimestralmente o semestralmente, non debba essere rinnovato nell'anno decorrente dalla data in cui l'abbonamento stesso è stato iniziato.

 

 

 

se l'abbonamento è consentito a prezzi normali

 

 

 

 

 

 

 

se l'abbonamento è concesso a prezzi ridotti

75

-

 

 

 

 

 

Tessere gratuite, escluse quelle di servizio:

 

 

 

 

 

 

 

valide per un periodo di tempo non superiore a tre mesi (6)

400

-

 

 

 

 

 

valide per un periodo di tempo superiore a tre mesi fino ad un anno (6)

1000

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documenti di trasporto redatti nello Stato:

10

-

Marche o bollo a punzone o in modo virtuale (7).

Ogni trasporto di merci effettuato per conto terzi deve risultare da apposito documento, che può assumere la forma di lettera di vettura, foglio di via, bolletta di consegna, ecc., recante l'indicazione degli elementi occorrenti per la liquidazione della tassa.

 

 

 

per ogni esemplare e, se l'esemplare è composto di più fogli, per un solo foglio:

 

 

 

Qualora venga emesso un solo documento per trasporto di merci spedite a più destinatari o allo stesso destinatario in località diverse, la tassa deve corrispondersi tante volte quanti sono i destinatari o le località di destinazione. Parimenti la tassa deve corrispondersi tante volte quanti sono i definiti destinatari delle merci, o in caso di merci spedite allo stesso destinatario in località diverse, quante sono tali località, nel caso in cui il documento di trasporto sia indirizzato ad uno spedizioniere.

 

 

 

a) per il trasporto di merci del peso non superiore a 20 kg. qualunque sia il numero dei colli

 

 

E' data facoltà al Ministro per le finanze di stabilire con proprio decreto che, per particolari categorie di trasporto, le tasse vengano riscosse in abbonamento o in modo virtuale o con altre modalità.

Qualora per lo stesso trasporto vengano emessi più documenti o più esemplari dello stesso documento, uno solo di essi quello destinato a restare nelle mani del vettore, deve essere assoggettato a tassa.

 

 

 

b) per il trasporto di merci del peso da oltre 20 a 60 kg. qualunque sia il numero dei colli

30

-

 

L'obbligo della corresponsione della tassa sul documento di trasporto grava esclusivamente sul vettore.

 

 

 

c) per il trasporto di merci del peso da oltre 60 a 120 kg. qualunque sia il numero dei colli

60

-

 

Il vettore ha il diritto di rivalsa per la tassa corrisposta verso il debitore del corrispettivo del trasporto.

 

 

 

 

150

-

 

Sono esenti da tasse:

 

 

 

 

 

 

 

a) i trasporti effettuati per un percorso totale non superiore ai 100 km.

 

 

 

 

 

 

 

b) i trasporti di acqua, esclusa la minerale, latte e materiali di risulta, di demolizione e rifiuti.

Trasporti terrestri (art. 1683 e seguenti del Codice civile)

11

Merci

Documenti di trasporto provenienti dall'estero:

 

 

Per gli esemplari di cui si faccia uso nello Stato per la prima volta col presentarli alla Dogana la tassa si riscuote in modo virtuale a mezzo degli Uffici doganali.

 

 

 

 

per ogni esemplare è, se l'esemplare è composto di più fogli, per un solo foglio:

 

 

Per gli esemplari di cui in ogni altro caso si faccia uso nello Stato la tassa si riscuote mediante punzone o in modo virtuale (7) oppure mediante marche, le quali, oltreché dagli Uffici del registro possono essere apposte ed annullate direttamente dalle parti con la scritturazione od impressione della data nei modi indicati nello articolo 18 del decreto Presidenziale 5 giugno 1953, n. 492

 

 

 

 

a) se il peso complessivo della merce non supera i 20 kg.

10

-

 

 

 

 

 

b) se il peso complessivo della merce supera i 20 kg

200

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navigazione marittima

12

Persone

Biglietti per il trasporto non gratuito di passeggeri (8)

 

 

Bollo a punzone o in modo virtuale (7)

 

 

 

 

a) per collegamenti tra scali nel Mediterraneo

5

-

 

 

 

 

 

b) per collegamenti tra scali del Mediterraneo e scali oltre il Canale di Suez e lo Stretto di Gibilterra e per collegamenti fra scali oltre il Canale di Suez o lo Stretto di Gibilterra

100

-

 

 

Navigazione marittima

13

Bagagli, animali e velocipedi

Documenti per il trasporto e per la consegna di bagagli animali e velocipedi (9)

10

-

Bollo a punzone o in modo virtuale (7)

 

Trasporti marittimi (art. 460 del Codice della navigazione)

14

Merci

Polizze di carico redatte nello Stato:

 

 

Marche o bollo a punzone o in modo virtuale (7).

Per ogni polizza di carico la tassa di bollo dovrà corrispondersi tante volte quanti sono i destinatari o commissionari, oppure quante sono le serie delle marche o cifre numeriche con le quali risultano contrassegnate nei documenti di spedizione e le diverse località alle quali le merci sono frazionatamente dirette nel caso in cui le polizze di carico, tanto se create nello Stato che provenienti dall'estero, contengano la descrizione di merci spedite più destinatari o commissionari, oppure, pur apparendo unico il destinatario di professione spedizioniere o rappresentante, le merci spedite siano contrassegnate nei detti documenti per gruppi di collo con marche o cifre numeriche a serie anche progressive in corrispondenza ai colli e con la indicazione di diverse località alle quali le merci sono frazionatamente dirette.

 

 

 

per ogni esemplare e, se l'esemplare è composto di più fogli, per un solo foglio:

 

 

Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste oltre che dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate dalle parti con la scritturazione ed impressione della data.

 

 

 

 

a) per il trasporto di merci del peso non superiore a 20 kg. qualunque sia il numero dei colli

15

-

 

 

 

 

 

b) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 20 a 60 kg.

30

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 60 a 120 kg.

40

-

 

 

 

 

 

d) per il trasporto di più colli del peso complessivo da oltre 20 a 120 kg.

80

-

 

 

 

 

 

e) per il trasporto di merci di peso superiore a 120 kg. qualunque sia il numero dei colli:

 

 

 

 

 

 

 

se da scalo a scalo nello Stato

80

-

 

 

 

 

 

se destinate a porti esteri del Mediterraneo

160

-

 

 

 

 

 

se destinate a scali oltre il Canale di Suez o lo Stretto di Gibilterra

240

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasporti marittimi (art. 460 del Codice della navigazione)

15

Merci

Polizze di carico provenienti dall'estero:

 

 

Marche o bollo a punzone o in modo virtuale. Per gli esemplari di cui si faccia uso nello Stato per la prima volta col presentarli alla Dogana, la tassa si riscuote in modo virtuale a mezzo degli Uffici doganali. Per gli esemplari di cui in ogni caso si faccia uso nello Stato la tassi riscuote mediante punzone o in modo virtuale (7) oppure mediante marche, le quali, oltreché dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate dalle parti con la scritturazione od impressione della data.

 

 

 

 

per ogni esemplare, e se l'esemplare è composto di più fogli, per un solo foglio:

 

 

 

 

 

 

 

a) per il trasporto di merci del peso non superiore a 20 kg. qualunque sia il numero dei colli

15

-

 

 

 

 

 

b) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 20 a 120 kg.

80

-

 

 

 

 

 

c) per il trasporto di più colli del peso complessivo da oltre 20 a 120 kg.

80

-

 

 

 

 

 

d) per il trasporto di merci di peso superiore a 120 kg. qualunque sia il numero dei colli:

 

 

 

 

 

 

 

se provenienti da porti esteri del mediterraneo

160

-

 

 

 

 

 

se provenienti da scali oltre il Canale di Suez o lo Stretto di Gibilterra

240

-

 

 

Trasporti aerei

16

Persone

Biglietti per il trasporto non gratuito di passeggeri:

 

 

Marche o bollo a punzone o in modo virtuale (7).

 

 

 

 

a) quando il costo del biglietto non supera le L. 6000

300

-

Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste debbono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.

 

 

 

 

b) quando il costo del biglietto supera L. 6000

600

-

 

 

Trasporti aerei

17

Bagagli e animali

Bollettini dei bagagli superiori al peso di 15 kg. e lettere di trasporto degli animali.

300

-

Marche o bollo a punzone o in modo virtuale (7).

 

 

 

 

 

 

 

Qualora la tassa venga pagata mediante marche, queste debbono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.

 

Trasporti aerei (art. 958 del Codice civile della navigazione)

18

Merci

1) Lettere di trasporto aereo redatte nello Stato: per ogni esemplare e, se l'esemplare è composto di più fogli, per un solo foglio:

 

 

Marche o bollo a punzone in modo virtuale. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste oltreché dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed nnullate dalle parti con la scritturazione od impressione della data. Marche o bollo a punzone o in modo virtuale. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltreché dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate dalle parti con la scritturazione od impressione della data.

La tassa di bollo per ogni lettera di trasporto aereo, dovrà corrispondersi tante volte quanti sono i destinatari o commissionari, oppure quante sono le serie di marche o cifre numeriche con le quali le merci risultano contrassegnate nei documenti di spedizione o le diverse località, alle quali le merci sono frazionatamente dirette, nel caso in cui le lettere di trasporto aereo per trasporto con aeromobile, sia redatte nello Stato che provenienti dall'estero, contengano la descrizione di merci spedite a più destinatari o commissionari, oppure, pur apparendo unico il destinatario di professione spedizioniere o rappresentante, le merci spedite siano contrassegnate nei detti documenti per gruppi di colli con marche o cifre numeriche a serie anche progressive in corrispondenza ai colli e con la indicazione di diverse località alle quali le merci sono frazionatamente dirette.

 

 

 

a) per il trasporti di merci del peso non superiore a 20 kg. qualunque sia il numero dei colli

50

-

 

 

 

 

 

b) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 20 a 60 kg.

50

-

 

 

 

 

 

c) per il trasporto di merci del peso da oltre 60 a 120 kg.

100

-

 

 

 

 

 

d) per il trasporto di più colli del peso complessivo da oltre 20 a 120 kg.

200

-

 

 

 

 

 

e) per il trasporto di merci di peso superiore a 120 kg. qualunque sia il numero dei colli:

 

 

 

 

 

 

 

se da scalo a scalo nello Stato

200

-

 

 

 

 

 

se destinate a scali all'estero

400

-

 

 

 

 

 

2) Lettere di trasporto aereo provenienti dall'estero: per ogni esemplare, e, se l'esemplare è composto di più fogli, per un solo foglio:

 

 

 

 

 

 

 

a) per il trasporto di merci del peso non superiore a 20 kg. qualunque sia il numero dei colli

50

-

 

 

 

 

 

b) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 20 a 120 kg.

200

-

 

 

 

 

 

c) per il trasporto di più colli del peso complessivo da oltre 20 a 120 kg.

200

-

 

 

 

 

 

d) per il trasporto di merci di peso superiore a 120 kg. qualunque sia il numero dei colli

400

-

 

 

(1) Sono esenti i biglietti per i trasporti d'importo non superiore a lire 20 e quelli rilasciati per trasporti sulle ferrovie metropolitane nel percorso urbano.

(2) Compresi i pacchi ferroviari, per ogni pacco, e il bestiame a capo. La tassa non è applicabile alla spedizione dei giornali.

(3) Compresi i pacchi ferroviari, per ogni pacco, e il bestiame a capo.

(4) Per esigenze dei traffici o quando sussista reciprocità di trattamento tributario possono essere concesse esenzioni e riduzioni dal pagamento della tassa con decreto del Ministro per le finanze.

(5) Il pagamento delle tasse in modo virtuale deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per le finanze.

(6) Sono esenti dal pagamento della tassa le lettere rilasciate gratuitamente, per obbligo di legge, ai mutilati ed invalidi di guerra e del lavoro ed equiparati.

(7) Il pagamento della tassa in modo virtuale deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per le finanze.

(8) Sono esenti da tassa i biglietti di imbarco per gli emigranti considerati tali dall'art. 6 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.

(9) Le polizze di carico sono soggette alle tasse di cui all'art. 14 della presente tariffa.

 


[1] Le disposizioni del presente decreto cessano di avere applicazione per effetto dell’art. 90 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 con decorrenza 1° gennaio 1973. Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così sostituito dall'art. unico della L. 24 febbraio 1953, n. 143.

[3] Comma abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

[4] Comma abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

[5] Allegato così sostituito dall'art. 1 della L. 22 agosto 1962, n. 1283.