§ 27.6.134 - D.P.R. 14 luglio 1980, n. 595.
Attuazione dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 3, recante [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:14/07/1980
Numero:595


Sommario
Art. 1.      Il bilancio annuale di previsione delle unità sanitarie locali, redatto in termini di competenza e di cassa, con divieto di gestioni fuori bilancio, si articola nelle entrate e spese di cui agli [...]
Art. 2.      Le entrate delle unità sanitarie locali sono ripartite nei seguenti titoli
Art. 3.      Le spese delle unità sanitarie locali sono ripartite nei seguenti titoli
Art. 4.      Le entrate e le spese relative alle partite di giro comprendono entrate e spese effettuate per conto di terzi e che perciò costituiscono nello stesso tempo un debito e un credito per l'unità [...]
Art. 5.      Il numero e la denominazione delle funzioni e delle categorie deve essere conforme agli elenchi B e C allegati al presente decreto
Art. 6.      I capitoli di entrata e di spesa possono avere un numero d'ordine discontinuo in relazione ad esigenze di carattere meccanografico
Art. 7.      I capitoli non possono considerare entrate o spese concernenti due o più categorie o voci economiche di cui all'allegato A al presente decreto
Art. 8.      Il bilancio di previsione delle unità sanitarie locali, nella versione di competenza e di cassa, conclude con un riepilogo delle spese secondo la classificazione economico-funzionale, da [...]


§ 27.6.134 - D.P.R. 14 luglio 1980, n. 595.

Attuazione dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 3, recante norme sulla classificazione economica e funzionale della spesa, sulla denominazione dei capitoli delle entrate e delle spese, nonché sui relativi codici, delle unità sanitarie locali.

 

Art. 1.

     Il bilancio annuale di previsione delle unità sanitarie locali, redatto in termini di competenza e di cassa, con divieto di gestioni fuori bilancio, si articola nelle entrate e spese di cui agli articoli seguenti.

 

     Art. 2.

     Le entrate delle unità sanitarie locali sono ripartite nei seguenti titoli:

     Titolo I. - Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, delle regioni, dei comuni e di altri enti del settore pubblico allargato.

     Titolo II. - Entrate varie.

     Titolo III. - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale.

     Titolo IV. - Entrate derivanti da accensioni di prestiti.

     Titolo V. - Entrate per partite di giro.

     Nell'ambito di ciascun titolo le entrate si ripartiscono in categorie secondo la loro natura, in conformità all'allegato D al presente decreto, ed in capitoli secondo il rispettivo oggetto.

 

     Art. 3.

     Le spese delle unità sanitarie locali sono ripartite nei seguenti titoli:

     Titolo I. - Spese correnti.

     Titolo II. - Spese in conto capitale.

     Titolo III. - Spese per il rimborso di prestiti.

     Titolo IV. - Spese per partite di giro.

     Le spese sono ripartite in categorie, secondo l'analisi economica, in conformità dell'allegato E al presente decreto, ed in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

 

     Art. 4.

     Le entrate e le spese relative alle partite di giro comprendono entrate e spese effettuate per conto di terzi e che perciò costituiscono nello stesso tempo un debito e un credito per l'unità sanitaria locale.

     Sono compresi fra le partite di giro i depositi cauzionali presso terzi e i relativi rimborsi, nonché le somme destinate alla gestione economato.

     Le entrate e le spese relative alle gestioni autonome e contabilità speciali sono ripartite, a seconda della loro natura, nei titoli di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

 

     Art. 5.

     Il numero e la denominazione delle funzioni e delle categorie deve essere conforme agli elenchi B e C allegati al presente decreto.

     Con decreti del ministro del tesoro, di concerto con il ministro della sanità, possono essere introdotte variazioni ai predetti elenchi.

 

     Art. 6.

     I capitoli di entrata e di spesa possono avere un numero d'ordine discontinuo in relazione ad esigenze di carattere meccanografico.

     Ciascun capitolo di entrata e di spesa deve indicare:

     1) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

     2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

     3) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra operazioni in conto competenza e in conto residui.

     Tra le entrate di cui al precedente n. 3) è iscritto l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

 

     Art. 7.

     I capitoli non possono considerare entrate o spese concernenti due o più categorie o voci economiche di cui all'allegato A al presente decreto.

     I capitoli di spesa devono indicare chiaramente gli oggetti e le finalità delle spese, operando la distinzione fra spese relative a funzioni proprie e spese relative a funzioni delegate.

     Ciascun capitolo di entrata e di spesa deve essere contraddistinto da un numero di codice meccanografico a tre cifre secondo le modalità indicate nell'allegato A al presente decreto.

     Sui mandati di pagamento tale codice sarà completato con l'aggiunta di altre tre cifre relative al codice della funzione quale risulta dall'allegato B al presente decreto.

     Anche per le reversali di incasso è obbligatoria la aggiunta del codice di funzione con riferimento alla spesa cui l'entrata può essere correlata. Qualora non possa farsi riferimento ad una specifica funzione, le ultime tre cifre assumeranno valore «000».

     Le modalità relative potranno essere variate con decreti del ministro del tesoro, di concerto con il ministro della sanità.

 

     Art. 8.

     Il bilancio di previsione delle unità sanitarie locali, nella versione di competenza e di cassa, conclude con un riepilogo delle spese secondo la classificazione economico-funzionale, da realizzarsi, rispettivamente, in conformità degli allegati F e G al presente decreto.

     Analoghi riepiloghi dovranno essere allegati anche ai conti consuntivi.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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