§ 27.6.91 - L. 12 novembre 1971, n. 952.
Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:12/11/1971
Numero:952


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni dell'art. 2 della legge 28 marzo 1968, n. 420, per l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari, nonché le norme sulla copertura delle perdite di esercizio delle [...]
Art. 2.      L'autorizzazione ad assumere mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci per l'anno 1971 delle province e dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, che siano stati [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 27.6.91 - L. 12 novembre 1971, n. 952. [1]

Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitari.

(G.U. 25 novembre 1971, n. 298).

 

 

Art. 1.

     Le disposizioni dell'art. 2 della legge 28 marzo 1968, n. 420, per l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari, nonché le norme sulla copertura delle perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto, contenute nell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, sono prorogate per l'anno 1971.

 

     Art. 2.

     L'autorizzazione ad assumere mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci per l'anno 1971 delle province e dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, che siano stati approvati dai competenti organi regionali di controllo, con le modalità e nei termini previsti dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62, viene concessa con decreto del Ministro per l'interno.

     Qualora l'importo del mutuo autorizzato sia inferiore a quello richiesto, la provincia o il comune adottano i provvedimenti necessari a garantire l'equilibrio finanziario del bilancio stesso, con riferimento alla concessa autorizzazione ministeriale.

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.