§ 27.6.86 - Legge 10 maggio 1970, n. 288.
Rivalutazione dei compensi per alloggi forniti dai comuni alle truppe di passaggio o in precaria residenza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:10/05/1970
Numero:288


Sommario
Art. 1.      La tabella A annessa al regolamento sugli alloggiamenti militari dovuti dai Comuni, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 374, e successive modificazioni, [...]
Art. 2.      Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a variare le tariffe stabilite nella tabella di [...]
Art. 3.      La legge 25 maggio 1954, n. 329, è abrogata
Art. 4.      Alla maggiore spesa annua di lire 30 milioni derivante dalla presente legge si fa fronte con i normali stanziamenti del capitolo 2303 dello stato di previsione della [...]


§ 27.6.86 - Legge 10 maggio 1970, n. 288. [1]

Rivalutazione dei compensi per alloggi forniti dai comuni alle truppe di passaggio o in precaria residenza.

(G.U. 23 maggio 1970, n. 128)

 

 

     Art. 1.

     La tabella A annessa al regolamento sugli alloggiamenti militari dovuti dai Comuni, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 374, e successive modificazioni, relativa alle tariffe dei compensi per gli alloggi dovuti dai comuni agli ufficiali ed alle truppe di passaggio o in precaria residenza, è sostituita dalla seguente:

 

Gradi e qualità

Alloggi spettanti

Compensi giornalieri

Ufficiali:

 

 

 

Ufficiali generali

due camere

L.

1.000

Ufficiali superiori compresi i primi capitani

una camera

"

600

Ufficiali inferiori

una camera

"

400

Sottufficiali:

 

 

 

Marescialli

una camera ogni due

"

300

Sottufficiali di grado inferiore a maresciallo per ogni persona

con letto e lume

"

100

Truppa:

 

 

 

Graduati e soldati per ogni persona

con letto e lume

"

50

Per ogni sottufficiale, caporale o soldato

in locale vuoto senza altra fornitura

"

15

Quadrupedi:

 

 

 

Cavalli degli ufficiali e della truppa per ogni capo

in scuderia con paglia, lume e attrezzi da stalla

"

80

 

in locali vuoti senza altra fornitura

"

15

Locali per uso ufficio, infermerie, magazzini, autorimesse ed officine, per ogni metro quadrato di superficie

"

7

 

          Art. 2.

     Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a variare le tariffe stabilite nella tabella di cui all'articolo precedente con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per la grazia e giustizia e sentito il parere del Consiglio di Stato.

     La variazione delle tariffe potrà essere adottata, in riferimento all'indice ufficiale dei prezzi dei fitti, subordinatamente ad una percentuale in variazione all'indice stesso non inferiore al 20 per cento.

 

          Art. 3.

     La legge 25 maggio 1954, n. 329, è abrogata.

 

          Art. 4.

     Alla maggiore spesa annua di lire 30 milioni derivante dalla presente legge si fa fronte con i normali stanziamenti del capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1970 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.