§ 27.6.7c - Legge 18 maggio 1967, n. 388.
Modificazioni al testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e disciplina della riscossione dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:18/05/1967
Numero:388


Sommario
Art. 1.      Il primo ed il secondo comma dell'art. 286 del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono [...]
Art. 2.      L'articolo 287 del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito come segue
Art. 3.      L'articolo 289 del testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 4.      Inserire nel testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, i seguenti articoli
Art. 5.  (Decorrenza della maggiorazione e dell'indennità).
Art. 6.  (Disposizioni transitorie).


§ 27.6.7c - Legge 18 maggio 1967, n. 388. [1]

Modificazioni al testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e disciplina della riscossione dei carichi arretrati di tributi locali.

(G.U. 15 giugno 1967, n. 148).

 

 

     Art. 1.

     Il primo ed il secondo comma dell'art. 286 del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono sostituiti come segue:

     "Entro il mese di dicembre la Giunta comunale, o rispettivamente la Giunta provinciale, cura, sulla base delle denuncie, sulla scorta dei ruoli dell'anno precedente e della deliberazione di cui all'art. 276, la compilazione dei ruoli principali.

     Ove il Comune si sia avvalso della facoltà prevista dall'art. 276, secondo comma, le iscrizioni a ruolo operante sulla base delle denuncie presentate dai contribuenti e dalle partite iscritte a ruolo per l'anno precedente, sono effettuate a titolo provvisorio salvo rettifica.

     Debbono, inoltre, essere provvisoriamente iscritte a ruolo le somme indicate dal contribuente o quelle determinate dal Comune ai sensi del penultimo comma dell'art. 277, nonchè le partite contestate dopo la decisione della Commissione di prima istanza, nel limite massimo dei due terzi dell'imponibile determinato dalla Commissione.

     Tuttavia, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, nei termini per la presentazione del ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, di essere iscritto a ruolo per l'intero ammontare dell'imponibile determinato dalla Commissione di prima istanza".

 

          Art. 2.

     L'articolo 287 del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito come segue:

     "Per le partite comunque non iscritte nei ruoli principali e per quelle definite nel merito successivamente alla compilazione dei detti ruoli, sono formati ruoli suppletivi con le modalità dei precedenti articoli".

 

          Art. 3.

     L'articolo 289 del testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Il contribuente, al quale sia notificata, da parte di più Comuni, l'applicazione di uno stesso tributo, ha facoltà di ricorrere alla GPA, Sezione speciale per i tributi locali, od al Ministro per le finanze, secondo che i Comuni appartengano alla stessa o a diverse Provincie.

     La duplicazione si verifica anche fra tributi la cui applicazione è alternativa.

     Il ricorso deve essere presentato all'autorità cui spetta decidere nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento ovvero della cartella esattoriale che concreta la contemporanea applicazione di uno stesso tributo.

     Il contribuente è tenuto a dichiarare presso quale dei Comuni che hanno applicato il tributo ritiene di dover assolvere il debito d'imposta. Per effetto di tale dichiarazione il Comune indicato dal contribuente iscrive a ruolo il tributo, a titolo provvisorio, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 277, sesto comma, e 286, terzo e quarto comma; gli altri Enti sospendono l'iscrizione a ruolo.

     Il ricorso sospende i procedimenti contenziosi.

     Esso viene comunicato ai Comuni interessati che possono controdedurre non oltre trenta giorni ed agli Organi contenziosi dinanzi ai quali sia eventualmente pendente gravame.

     Qualora il contribuente abbia eccepito, avanti agli Organi contenziosi di cui al precedente comma, la contemporanea applicazione di uno stesso tributo, da parte di più Enti locali, l'Organo adito sospende ogni pronuncia nel merito della vertenza e rimette in termine il contribuente per la proposizione del gravame di cui al primo comma del presente articolo.

     Il provvedimento che decide il ricorso è notificato, a cura del Comune riconosciuto titolare del tributo, al ricorrente ed agli altri Comuni interessati. Questi ultimi provvederanno a comunicare la decisione agli Organi contenziosi eventualmente aditi, nonchè ad effettuare, di ufficio, lo sgravio delle somme iscritte a ruolo e il rimborso di quanto già riscosso.

     Il Comune al quale sia stato attribuito il tributo procede, se necessario, alla prosecuzione degli atti per la definizione dell'accertamento e per la riscossione".

 

          Art. 4.

     Inserire nel testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, i seguenti articoli:

     Art. 48 bis. Interessi: La disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, si applica alle imposte comunali di consumo, nonchè agli altri tributi locali per i quali si osservano, per legge, le norme sull'accertamento e sulla riscossione delle dette imposte.

     Art. 297 bis. Maggiorazione a favore detto Ente locale: Decorso un semestre dalla data di pubblicazione dei ruoli principali dell'anno cui si riferisce il tributo, si applica, indipendentemente dalle sanzioni stabilite dai precedenti articoli 292 e 296, a carico dei contribuenti che abbiano omesso le denuncie o che le abbiano presentate infedeli, una maggiorazione del 2,50 per cento sulle somme o sulle maggiori somme dovute, in base ad accertamento d'ufficio o rettifica, per ogni semestre intero successivo fino alla data di pubblicazione dei ruoli nei quali viene effettuata l'iscrizione di tali somme.

     La maggiorazione è parimenti dovuta sulle somme iscritte a ruolo ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 286 per i semestri decorsi fino alla data di pubblicazione dei ruoli nei quali viene effettuata l'iscrizione ed il contribuente resta esonerato, per tali somme, dalle maggiorazioni relative ai semestri successivi.

     La maggiorazione è iscritta con gli aggi di riscossione nello stesso ruolo del tributo cui si riferisce.

     Art. 297 ter. Decorrenza della maggiorazione per la tassa sulle insegne e per la tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni: Per la tassa sulle insegne e per la tassa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni previste dal presente testo unico, la maggiorazione di cui all'art. 297 bis si applica a decorrere dal semestre successivo alla data in cui, per effetto delle disposizioni contenute rispettivamente negli articoli 205, primo e secondo comma, e 269, secondo comma, è dovuta la tassa o la maggiore tassa.

     Art. 297 quater. Indennità a carico dell'ente locale: Il contribuente che sia stato iscritto a ruolo per un ammontare d'imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo, ha diritto, per la maggiore somma pagata, ad una indennità pari al 2,50 per cento per ogni semestre intero escluso il primo, compresa tra la scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta o tassa e la data del provvedimento con il quale l'Ente provvede a dare esecuzione allo sgravio o al rimborso della maggiore imposta o tassa medesima.

     L'indennità è liquidata dall'Ente con il provvedimento di sgravio o con quello di rimborso dell'imposta o tassa non dovuta.

     Art. 297 quinquies. Tributi ai quali non si applicano la maggiorazione e d'indennità: La maggiorazione prevista dall'art. 297 bis e L'indennità di cui all'art. 297 quater non si applicano al diritto di peso pubblico e di misura pubblica e affitto di banchi pubblici, nonchè all'imposta di soggiorno previsti dal presente testo unico, alla imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ed al contributo di miglioria specifica di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 246, e successive modificazioni, ed alle contribuzioni speciali per svaghi e trattenimenti previste dall'art. 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni.

     Resta ferma, per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e per il contributo di miglioria, l'applicabilità delle disposizioni contenute, rispettivamente, nell'art. 42, terzo comma, e nell'art. 38 della legge 5 marzo 1963, n. 246.

     Art. 297 sexies. Maggiorazione ed indennità dei tributi di Enti diversi dai Comuni e dalle Provincie: La maggiorazione prevista dall'art. 297 bis, nonchè la maggiorazione di cui al successivo art. 297 octies, e l'indennità di cui all'art. 297 quater, sono dovute rispettivamente, a favore ed a carico del comune e della provincia anche per i tributi e le addizionali spettanti o devoluti ad enti diversi dall'ente locale che provvede all'iscrizione a ruolo [2].

     Restano ferme le disposizioni dell'art. 275 bis del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni.

     Art. 297 septies. Prolungamento della rateazione: La Giunta municipale e la Giunta provinciale hanno facoltà di concedere ai contribuenti la ripartizione sino a 12 rate bimestrali del debito tributario relativo a periodi di imposta arretrati, già iscritto o da iscrivere nei ruoli, quando il pagamento, secondo l'ordinaria rateazione, risulti eccessivamente oneroso.

     E' in facoltà del prefetto autorizzare, in casi eccezionali e sentito l'organo locale impositore, una rateazione maggiore di quella sopra indicata, sino ad un massimo di 18 rate bimestrali. Il provvedimento del prefetto è definitivo.

     L'omesso o il ritardato pagamento di una rata comporta di diritto la decadenza della maggiore rateazione e l'esattore procede per il recupero dell'intero debito residuo.

     Art. 297 octies. Maggiorazione dell'imposta per prolungata rateazione: Sull'ammontare dell'imposta il cui pagamento viene ad essere posticipato rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applica una maggiorazione del 2,50 per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo alla rata medesima.

     La maggiorazione è determinata nel provvedimento con il quale viene accordato il posticipato pagamento della imposta ed è riscossa, con gli aggi relativi, unitamente alla imposta, alle scadenze stabilite.

     Nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 297 septies la maggiorazione è dovuta solo per le rate già scadute.

     Art. 297 novies. Contenzioso: Contro l'applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 297 bis si può ricorrere al Prefetto entro sei mesi dall'ultimo giorno di pubblicazione dei ruoli in cui la maggiorazione stessa viene iscritta.

     Contro il provvedimento di liquidazione dell'indennità prevista dall'articolo 297 quater è ammesso analogo ricorso entro trenta giorni dalla data in cui il contribuente ha avuto comunicazione dello sgravio o del rimborso.

     I provvedimenti del prefetto sono definitivi.

     Art. 298 bis. Privilegi: I privilegi che assistono la riscossione delle imposte, delle tasse e dei contributi dovuti ai Comuni ed alle Provincie si applicano anche alle maggiorazioni previste dagli articoli 297 bis e 297 octies del presente testo unico.

 

          Art. 5. (Decorrenza della maggiorazione e dell'indennità).

     Le maggiorazioni e le indennità di cui agli articoli 297 bis e 297 quater si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

          Art. 6. (Disposizioni transitorie).

     Per le vertenze in corso, i contribuenti possono, con apposita richiesta da produrre all'Ente locale impositore, avvalersi del disposto di cui agli articoli 286, terzo e quarto comma, e 289, quarto comma, del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

     Ove la richiesta di cui al primo comma venga prodotta entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il contribuente resta esonerato dal pagamento della maggiorazione prevista dall'art. 297 bis introdotto nel testo unico della finanza locale con il precedente art. 4, a decorrere dalla data indicata nell'art. 5 della presente legge; diversamente si applica il disposto del secondo comma dello stesso art. 297 bis.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Capoverso così sostituito dall'art. 25 della L. 22 dicembre 1969, n. 964.