| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 27. Contabilità pubblica | 
| Capitolo: | 27.6 finanza locale | 
| Data: | 06/03/1968 | 
| Numero: | 192 | 
| Sommario | 
| Art. 1. La commisurazione del contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'art. 38 dello statuto della Regione siciliana, stabilita con l'art. 1 della legge 27 [...] | 
| Art. 2. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, dovuta a titolo di rimborso dalla [...] | 
| Art. 3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede | 
§ 27.6.79 - Legge 6 marzo 1968, n. 192.
Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'art. 38 dello statuto per il periodo dal 1° luglio 1966 al 31 dicembre 1971.
(G.U. 23 marzo 1968, n. 77)
     La commisurazione del contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'art. 38 dello statuto della Regione siciliana, stabilita con l'art. 1 della 
     La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'art. 3 del 
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede:
     a) quanto a lire 21 miliardi, per l'anno finanziario 1966, in deroga alla 
b) quanto a lire 42 miliardi, per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968, con corrispondenti riduzioni del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.