§ 27.5.17 - D.M. 4 aprile 1995, n. 334.
Regolamento recante norme di semplificazione delle procedure relative agli incassi ed ai pagamenti per conto dello Stato da parte delle sezioni di tesoreria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.5 entrate
Data:04/04/1995
Numero:334


Sommario
Art. 1.      1. Dopo il comma 2 dell'art. 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono aggiunti i seguenti commi
Art. 2.      1. All'art. 278 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è aggiunto il seguente comma
Art. 3.      1. Il comma 2 dell'art. 346 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. Il comma 1 dell'art. 587 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dal seguente
Art. 5.      1. All'art. 598 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è aggiunto il seguente comma
Art. 6.      1. All'art. 633 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono aggiunti i seguenti commi


§ 27.5.17 - D.M. 4 aprile 1995, n. 334.

Regolamento recante norme di semplificazione delle procedure relative agli incassi ed ai pagamenti per conto dello Stato da parte delle sezioni di tesoreria.

(G.U. 11 agosto 1995, n. 187).

 

 

     Art. 1.

     1. Dopo il comma 2 dell'art. 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Le ricevute di conto corrente postale hanno potere liberatorio nei confronti dei debitori e tengono luogo delle quietanze di tesoreria ai fini dei conti amministrativi e giudiziali.

     Per il versamento di somme relative a particolari servizi possono essere utilizzati, sentito il Ministro del tesoro, conti correnti postali "dedicati" intestati ad una sola sezione di tesoreria provinciale.".

 

          Art. 2.

     1. All'art. 278 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è aggiunto il seguente comma:

     "Per i pagamenti relativi a spesa di importo non superiore a L. 20.000, le amministrazioni emettono aperture di credito a favore di funzionari che vi provvedono direttamente mediante prelevamento dei necessari fondi dagli accreditamenti ricevuti".

 

          Art. 3.

     1. Il comma 2 dell'art. 346 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dal seguente:

     "Essi devono limitare tali prelevamenti, nei limiti autorizzati, alle sole somme occorrenti per i pagamenti d'importo non superiore a L. 20.000 e per quelli che non sia possibile disporre mediante ordinativi a favore dei creditori".

 

          Art. 4.

     1. Il comma 1 dell'art. 587 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dal seguente:

     "I pagamenti sono eseguiti dalle sezioni di tesoreria su ordini emessi dai responsabili delle amministrazioni alle quali sono intestate le contabilità speciali e sempre entro i limiti dei fondi medesimi. I responsabili delle suddette amministrazioni emettono con l'obbligo della resa del conto ordinativi a proprio favore per eseguire direttamente i pagamenti di importo non superiore a L. 20.000. Sui titoli pagati le sezioni di tesoreria appongono il bollo con la dizione pagato".

 

          Art. 5.

     1. All'art. 598 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è aggiunto il seguente comma:

     "Le direzioni provinciali del tesoro provvedono a dare disposizioni alle coesistenti sezioni di tesoreria per il versamento al bilancio dello Stato degli importi relativi ai depositi provvisori in numerario non ritirati alla scadenza dell'esercizio successivo a quello di costituzione.".

 

          Art. 6.

     1. All'art. 633 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono aggiunti i seguenti commi:

     "La documentazione a corredo dei conti giudiziali prevista al comma 1 può essere sostituita da evidenze su supporti informatici contenenti le medesime informazioni previste sui moduli cartacei; è comunque esclusa la possibilità di variare i dati dopo la resa dei conti stessi.

     La documentazione rimane in custodia presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria per un periodo di dieci anni a disposizione del Ministero del tesoro e della Corte dei conti per i controlli di competenza. Dopo i primi cinque anni la documentazione può essere sostituita da riproduzioni ottenute con supporti ottici ovvero da altro idoneo strumento di archiviazione".