§ 27.4.35 - D.M. 9 dicembre 1996, n. 701.
Regolamento recante norme per la graduale introduzione della carta di credito, quale sistema di pagamento, nell'ambito delle amministrazioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.4 disciplina generale
Data:09/12/1996
Numero:701


Sommario
Art. 1.  Esecuzione di spese.
Art. 2.  I soggetti abilitati.
Art. 3.  Gradualità di utilizzo della carta di credito.
Art. 4.  Spese per il rilascio e l'utilizzo della carta di credito, delle tessere e dei supporti informatici per i transiti autostradali.
Art. 5.  Competenza del Provveditorato generale dello Stato.
Art. 6.  Uso della carta di credito, delle tessere e dei supporti informatici per i transiti autostradali.
Art. 7.  Gestione e rendicontazione della spesa.
Art. 8.  Estensione dell'uso delle carte di credito e dei supporti magnetici o informatici autostradali.
Art. 9.  Entrata in vigore.


§ 27.4.35 - D.M. 9 dicembre 1996, n. 701.

Regolamento recante norme per la graduale introduzione della carta di credito, quale sistema di pagamento, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, in attuazione dell'art. 1, commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53, della L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(G.U. 15 febbraio 1997, n. 38).

 

Art. 1. Esecuzione di spese.

     1. La carta di credito è uno strumento per il pagamento delle spese di cui al successivo comma 2, eseguite sul territorio nazionale ed all'estero, dai soggetti indicati dall'articolo 2.

     2. L'utilizzazione della carta di credito, nei limiti delle assegnazioni allo scopo disposte e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di assunzione di impegni, è consentita, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie, per l'esecuzione delle spese relative a:

     a) beni, lavori e servizi in economia disciplinati da speciali regolamenti ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

     b) rappresentanza delle amministrazioni in Italia ed all'estero;

     c) organizzazione e partecipazione a seminari ed a convegni;

     d) trasporto, vitto e alloggio sostenute dal personale abilitato all'uso della carta di credito in occasione di missioni;

     e) espletamento di servizi per le esigenze di campagna, di bordo e di volo per le unità dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;

     f) esercizio di funzioni di giustizia, di emergenza affidate a strutture della protezione civile, di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.

     3. Il provvedimento di autorizzazione ad effettuare la missione in Italia ed all'estero e quello autorizzante l'uso della carta di credito devono essere comunicati, anche con messaggi informatici, all'ufficio competente per la liquidazione delle spese.

 

     Art. 2. I soggetti abilitati.

     1. Titolari della carta di credito possono essere i soggetti incaricati dell'indirizzo politico-amministrativo e degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, nonché magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e gli avvocati e procuratori dello Stato, i dirigenti generali ed equiparati, nonché i dirigenti ed i funzionari delle amministrazioni civili e militari dello Stato.

     2. I soggetti di cui al comma 1 sono, altresì, abilitati ad utilizzare sistemi automatizzati in dotazione agli automezzi di servizio per il pagamento dei pedaggi autostradali.

     3. Rientra nella competenza del dirigente generale preposto alla direzione di strutture organizzative, incluse quelle militari, l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione, revoca, sospensione o limitazione d'uso della carta di credito e delle tessere di transito o dei supporti informatici per i pedaggi autostradali assentito ai dirigenti nonché ai funzionari titolari di poteri di spesa o che svolgano, anche occasionalmente, la propria attività lavorativa fuori dalla sede di servizio per ispezioni, controlli, verifiche ed altri compiti istituzionali.

 

     Art. 3. Gradualità di utilizzo della carta di credito.

     1. La carta di credito per il primo anno decorrente dalla data di sottoscrizione degli atti negoziali stipulati ai sensi della convenzione generale di cui al successivo articolo 5, comma 2, è utilizzata per le spese di cui alla lettera d) del precedente articolo 1, comma 2.

     2. L'uso delle tessere e dei supporti informatici per il pagamento dei transiti autostradali è consentito dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione presso gli organi di controllo degli atti negoziali stipulati ai sensi della convenzione generale di cui al successivo articolo 5, comma 3.

 

     Art. 4. Spese per il rilascio e l'utilizzo della carta di credito, delle tessere e dei supporti informatici per i transiti autostradali.

     1. Le spese per il rilascio e l'utilizzo delle carte di credito e quelle accessorie sono imputate:

     a) ai capitoli delle spese destinate al funzionamento degli uffici, quelle di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c);

     b) ai capitoli delle spese di missione effettuate dal personale dipendente sul territorio nazionale ed all'estero, quelle di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d).

     2. Le spese per il rilascio e l'utilizzo delle tessere di transito ed il canone d'uso dei supporti informatici per il pagamento dei pedaggi autostradali, sono imputati ai capitoli di cui al comma 1, lettera b).

 

     Art. 5. Competenza del Provveditorato generale dello Stato.

     1. Il Provveditorato generale dello Stato ha competenza a stipulare, ai sensi dell'articolo 1, comma 51, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le convenzioni generali di cui ai successivi commi 2 e 3 alle quali le singole amministrazioni devono attenersi per la stipula dei contratti interessanti i rispettivi settori.

     2. La convenzione concernente le carte di credito deve, comunque, indicare:

     a) la durata della convenzione;

     b) l'eventuale costo per il rilascio, per l'utilizzo e per il rinnovo della carta di credito;

     c) il periodo di validità della carta di credito;

     d) la periodicità dell'invio dell'estratto conto ed il termine di regolazione delle situazioni debitorie;

     e) le modalità relative alla sostituzione in caso di smarrimento o sottrazione;

     f) le modalità di regolazione dell'estratto conto periodico;

     g) la responsabilità del titolare della carta di credito anche per l'uso non autorizzato della stessa;

     h) la determinazione di eventuali soglie massime di spesa.

     3. La convenzione generale concernente le condizioni di fornitura e di utilizzazione dei sistemi automatici di pagamento differito dei pedaggi autostradali, deve indicare:

     a) la durata della convenzione;

     b) il costo per il rilascio delle tessere a pagamento differito e per l'uso dei supporti informatici;

     c) i sistemi automatici in uso;

     d) le modalità di fatturazione perché venga assicurata anche la correlazione tra il codice identificativo dell'utente ed i corrispettivi dovuti;

     e) la periodicità dell'invio delle fatture e le modalità di regolazione delle stesse;

     f) le modalità relative alla sostituzione in caso di smarrimento o sottrazione dei supporti magnetici o informatici.

 

     Art. 6. Uso della carta di credito, delle tessere e dei supporti informatici per i transiti autostradali.

     1. La consegna della carta di credito al titolare e la restituzione della stessa deve risultare da apposito verbale sottoscritto dal dirigente generale o dal dirigente all'uopo delegato e dal titolare stesso.

     2. Il titolare della carta di credito deve far pervenire, entro il 15 del mese successivo a quello in cui le spese sono state sostenute, all'ufficio competente per la liquidazione, apposito riepilogo corredato della prescritta documentazione giustificativa, ivi comprese le ricevute rilasciate dai fornitori di beni e/o servizi attestanti l'utilizzo della carta stessa.

     3. Il titolare è obbligato ad adottare misure di massima cautela per la custodia ed il buon uso della carta di credito ed è personalmente responsabile secondo le regole generali in materia di responsabilità amministrativa e contabile.

     4. Il titolare in caso di smarrimento o di sottrazione della carta di credito, è tenuto a darne immediata comunicazione all'ente emittente, anche a mezzo telefono, alla competente autorità di pubblica sicurezza ed all'amministrazione che ne ha disposto l'uso, secondo le prescrizioni contenute nella convenzione.

     5. Le prescrizioni contenute nei commi precedenti si estendono all'uso delle tessere di transito e dei supporti informatici installati a bordo delle autovetture di servizio per il pagamento differito dei pedaggi autostradali.

     6. A corredo del libretto di macchina di cui all'articolo 11 del regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, deve essere posto il verbale di consegna delle tessere e dei supporti informatici per i transiti autostradali redatto in conformità delle modalità stabilite nel comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 7. Gestione e rendicontazione della spesa.

     1. A favore del dirigente generale o del dirigente all'uopo delegato, competente della gestione amministrativo-contabile delle carte di credito e dei supporti magnetici o informatici per il pagamento differito dei pedaggi autostradali, sono emessi ordini di accreditamento, a valere sui pertinenti capitoli di bilancio, da estinguersi con quietanza di entrata di contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

     2. Gli ordinativi di pagamento, anche informatici, tratti sulla contabilità speciale di cui al comma 1, sono emessi, di regola a cadenza mensile, entro i limiti degli accreditamenti concessi, a favore delle società emittenti le carte di credito ovvero delle società affidatarie del servizio autostradale.

     3. I titolari delle contabilità speciali rendono il conto delle spese sostenute a valere sulle aperture di credito ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'articolo 9, commi 5 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

 

     Art. 8. Estensione dell'uso delle carte di credito e dei supporti magnetici o informatici autostradali.

     1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, possono avvalersi delle procedure di pagamento previste dal presente regolamento.

 

     Art. 9. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.