§ 27.4.33 - D.M. 8 agosto 1996, n. 457.
Regolamento recante la disciplina della quotazione dei titoli di Stato e dei titoli obbligazionari di enti locali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.4 disciplina generale
Data:08/08/1996
Numero:457


Sommario
Art. 1.      1. Il presente capo disciplina l'ammissione alla quotazione ufficiale di tutte le categorie di titoli di Stato a breve, medio e lungo termine, emessi con apposito decreto del Ministero del [...]
Art. 2.      1. La quotazione dei titoli è disposta dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) a seguito di comunicazione dell'avvenuta emanazione del decreto di emissione da parte del [...]
Art. 3.      1. Le informazioni al pubblico concernenti i diritti sia patrimoniali che non patrimoniali derivanti dal possesso dei titoli sono diffuse mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del [...]
Art. 4.      1. La cancellazione dal listino dei titoli può essere disposta dalla CONSOB su richiesta del Ministero del tesoro, quando siano venute meno l'esigenza o l'utilità della quotazione di borsa
Art. 5.      1. Il presente capo disciplina l'ammissione su domanda alla quotazione ufficiale dei titoli obbligazionari emessi da regioni, province, comuni, unioni di comuni, città metropolitane e comuni di [...]
Art. 6.      1. Gli enti devono garantire condizioni di costante diffusione dei certificati nei tagli adeguati alle esigenze di circolazione del mercato mediante sub-deposito accentrato presso la Monte [...]
Art. 7.      1. Possono essere ammessi a quotazione i titoli emessi dagli enti in possesso dei seguenti requisiti
Art. 8.      1. La domanda di ammissione a quotazione, deliberata dallo stesso organo dell'ente che ha disposto l'emissione, deve
Art. 9.      1. Gli enti devono predisporre, per l'ammissione a quotazione, una nota informativa contenente le notizie che, a seconda delle caratteristiche dei titoli, sono necessarie affinché gli [...]
Art. 10.      1. Qualora nei nove mesi precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione a quotazione di un titolo sia stato pubblicato un prospetto relativo ad un'offerta pubblica di vendita, [...]
Art. 11.      1. Con la delibera di ammissione a quotazione la CONSOB rilascia il nulla-osta al deposito della nota informativa o della nota informativa sintetica presso il proprio archivio prospetti e [...]
Art. 12.      1. Gli enti che presentino domanda di ammissione a quotazione dei propri titoli ai sensi dell'art. 8 possono chiedere altresì che la CONSOB deliberi l'ammissione dei titoli contestualmente al [...]
Art. 13.      1. Per i soggetti indicati nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e per i consorzi ai quali si applicano le norme degli enti locali, i cui titoli sono ammessi a [...]
Art. 14.      1. Gli enti devono informare il pubblico della mancata certificazione del rendiconto della gestione ovvero, nel caso di consorzi tra enti locali territoriali aventi rilevanza economica e [...]
Art. 15.      1. Gli enti devono informare il pubblico sul pagamento degli interessi, sulla determinazione delle cedole per i prestiti a tasso variabile, sul rimborso del prestito nonché sull'esercizio di [...]
Art. 16.      1. I soggetti indicati nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e i consorzi ai quali si applicano le norme degli enti locali i cui titoli sono ammessi a quotazione [...]
Art. 17.      1. La CONSOB, al solo fine di assicurare la regolarità del mercato dei titoli e la corretta formazione del prezzo dei titoli negoziati, sentito il rappresentante legale dell'ente, può richiedere [...]
Art. 18.      1. La CONSOB può disporre la sospensione ovvero, sentito il Ministero dell'interno, la revoca dei titoli dalla quotazione allorché accerti il venir meno anche di uno solo dei requisiti di [...]
Art. 19.      1. La richiesta e la quotazione dei titoli previsti dal presente decreto sono esenti dal pagamento di qualsiasi diritto, corrispettivo o contributo


§ 27.4.33 - D.M. 8 agosto 1996, n. 457.

Regolamento recante la disciplina della quotazione dei titoli di Stato e dei titoli obbligazionari di enti locali.

(G.U. 2 settembre 1996, n. 205).

Capo I Quotazione dei titoli di Stato

 

Art. 1.

     1. Il presente capo disciplina l'ammissione alla quotazione ufficiale di tutte le categorie di titoli di Stato a breve, medio e lungo termine, emessi con apposito decreto del Ministero del tesoro, compresi i titoli di Stato convertibili in azioni o con warrant di società per azioni quotate.

 

     Art. 2.

     1. La quotazione dei titoli è disposta dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) a seguito di comunicazione dell'avvenuta emanazione del decreto di emissione da parte del Ministero del tesoro contenente anche la specificazione del taglio minimo dei titoli. Tale comunicazione si ritiene eseguita mediante trasmissione, anche via fax, del decreto medesimo.

     2. La quotazione dei titoli assegnati tramite la procedura d'asta ha luogo il giorno successivo all'effettuazione della stessa.

     3. L'emissione è rappresentata da un certificato globale che può avere carattere definitivo o provvisorio; in tale secondo caso è sostituito, previo annullamento, da titoli definitivi.

 

     Art. 3.

     1. Le informazioni al pubblico concernenti i diritti sia patrimoniali che non patrimoniali derivanti dal possesso dei titoli sono diffuse mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento del Ministero del tesoro.

 

     Art. 4.

     1. La cancellazione dal listino dei titoli può essere disposta dalla CONSOB su richiesta del Ministero del tesoro, quando siano venute meno l'esigenza o l'utilità della quotazione di borsa.

Capo II

Quotazione dei titoli obbligazionari di enti locali

 

     Art. 5.

     1. Il presente capo disciplina l'ammissione su domanda alla quotazione ufficiale dei titoli obbligazionari emessi da regioni, province, comuni, unioni di comuni, città metropolitane e comuni di cui agli articoli 17 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, comunità montane e consorzi tra enti locali territoriali (di seguito «enti»).

 

     Art. 6.

     1. Gli enti devono garantire condizioni di costante diffusione dei certificati nei tagli adeguati alle esigenze di circolazione del mercato mediante sub-deposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.a.

 

     Art. 7.

     1. Possono essere ammessi a quotazione i titoli emessi dagli enti in possesso dei seguenti requisiti:

     a) per i soggetti indicati nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e per i consorzi a cui si applicano le norme degli enti locali, l'ultimo rendiconto della gestione, corredato della relazione di cui all'art. 73 del citato decreto n. 77 del 1995, deve essere certificato dall'organo di revisione economico-finanziaria con le modalità di cui all'art. 105, comma 1, lettera d), dello stesso decreto legislativo;

     b) per i consorzi tra enti locali territoriali aventi rilevanza economica e imprenditoriale, l'ultimo bilancio approvato deve essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

     2. Per l'ammissione a quotazione i titoli devono avere i seguenti requisiti:

     a) libera trasferibilità;

     b) idoneità ad essere oggetto di liquidazione di borsa;

     c) essere emessi a fronte di un prestito il cui ammontare residuo sia non inferiore a cinque miliardi di lire;

     d) avere una sufficiente diffusione all'atto dell'ammissione alla quotazione, che si presume realizzata quando gli stessi siano ripartiti, per almeno il venticinque per cento dell'ammontare del prestito, tra un numero di obbligazionisti non inferiore a duecento.

     3. I titoli convertibili in azioni o con warrant possono essere ammessi a quotazione a condizione che le azioni attribuibili in conversione o quelle di compendio siano precedentemente o contestualmente ammesse alla quotazione ufficiale.

     4. La condizione di cui al comma 3 è derogabile qualora l'ente si impegni a porre in essere una costante diffusione di informazioni relative alla società emittente le azioni di conversione o di compendio, in modo tale da consentire ai portatori di titoli una adeguata valutazione dell'investimento.

 

     Art. 8.

     1. La domanda di ammissione a quotazione, deliberata dallo stesso organo dell'ente che ha disposto l'emissione, deve:

     - riferirsi a tutti i titoli della stessa emissione;

     - contenere l'indicazione del numero dei sottoscrittori e del numero e valore dei titoli collocati;

     - essere inoltrata alla CONSOB corredata della seguente documentazione:

     a) copia, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'ente, del provvedimento di emissione del prestito corredato degli allegati e contenente gli estremi delle autorizzazioni, approvazioni e iscrizioni prescritte dalle rispettive disposizioni;

     b) fac-simile del titolo corredato della dichiarazione che è emesso nella forma definitiva ed è liberamente trasferibile.

     2. La CONSOB, entro venti giorni dal ricevimento, verifica la completezza della domanda e comunica senza indugio al richiedente l'esito di tale verifica indicando la documentazione eventualmente mancante. La domanda prende data dal giorno di presentazione ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione di cui al comma 1, giorno di cui deve essere data comunicazione al richiedente.

     3. La CONSOB richiede un parere sull'ammissione a quotazione al Ministero dell'interno, il quale si pronuncia sulla base delle informazioni disponibili entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La mancata formulazione del parere nel termine indicato è da intendersi quale assenza di informazioni rilevanti.

     4. La CONSOB delibera entro tre mesi dalla data di cui al comma 2, e comunica al richiedente l'ammissione o il rigetto della domanda.

     5. La formulazione di richieste in fase istruttoria non comporta la sospensione del termine di cui al comma 4.

 

     Art. 9.

     1. Gli enti devono predisporre, per l'ammissione a quotazione, una nota informativa contenente le notizie che, a seconda delle caratteristiche dei titoli, sono necessarie affinché gli investitori ed i consulenti finanziari possano valutare con fondatezza la continuità e la regolarità della gestione degli enti, nonché i diritti connessi con i titoli stessi.

     2. La nota informativa deve contenere, almeno, informazioni generali sull'emittente, sugli organi amministrativi e sul controllo dei conti dell'emittente; sull'attività ed il patrimonio dell'emittente; sugli investimenti a cui è finalizzato il prestito; sulla situazione finanziaria ed i risultati economici dell'emittente; sulle caratteristiche dei titoli e sull'ammissione a quotazione. Alla nota informativa devono essere allegati la delibera di emissione, il conto consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso, il bilancio di previsione dell'esercizio in corso nonché la relazione degli organi di controllo dei conti relativa all'ultimo esercizio.

     3. Ai fini di quanto disposto dal comma 1, la CONSOB può richiedere l'integrazione della nota informativa con ulteriori dati e notizie.

     4. Gli obblighi di informazione di cui al comma 2 incombono sui redattori della nota per le parti di rispettiva competenza. Con la sottoscrizione dell'apposita dichiarazione contenuta nella nota ciascuno dei redattori assume la responsabilità in ordine alla completezza e veridicità dei dati e delle notizie di propria pertinenza, nonché di ogni altro dato o notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare.

 

     Art. 10.

     1. Qualora nei nove mesi precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione a quotazione di un titolo sia stato pubblicato un prospetto relativo ad un'offerta pubblica di vendita, di sottoscrizione o di scambio del medesimo titolo, contenente informazioni equivalenti a quelle della nota informativa di cui all'art. 9, la CONSOB può consentire, in luogo della redazione della nota informativa per l'ammissione alla quotazione, la redazione di una nota informativa sintetica contenente l'aggiornamento dei dati e delle notizie già pubblicati e le eventuali integrazioni riguardanti eventi significativi verificatisi dopo la pubblicazione del prospetto relativo all'offerta pubblica.

 

     Art. 11.

     1. Con la delibera di ammissione a quotazione la CONSOB rilascia il nulla-osta al deposito della nota informativa o della nota informativa sintetica presso il proprio archivio prospetti e stabilisce la data di inizio delle negoziazioni, subordinata alla diffusione di un comunicato, da inviarsi ad almeno due agenzie di stampa e all'organo competente di mercato, recante la notizia dell'avvenuto deposito e della avvenuta ammissione a quotazione dei titoli.

     2. Contestualmente alla pubblicazione del comunicato di cui al comma 1 la nota informativa deve essere messa gratuitamente a disposizione del pubblico presso le sedi dell'organo competente di mercato, nonché presso la sede dell'ente, con l'obbligo di consegnarne copia a chiunque ne faccia richiesta.

 

     Art. 12.

     1. Gli enti che presentino domanda di ammissione a quotazione dei propri titoli ai sensi dell'art. 8 possono chiedere altresì che la CONSOB deliberi l'ammissione dei titoli contestualmente al nulla-osta alla pubblicazione del prospetto relativo all'offerta al pubblico qualora assumano l'impegno di:

     a) comunicare alla CONSOB la direzione del consorzio di collocamento ed i risultati dell'offerta pubblica, entro dieci giorni dalla data fissata per il pagamento dei titoli da parte dei sottoscrittori o degli acquirenti;

     b) consegnare i titoli agli aventi diritto mediante deposito presso la Monte Titoli S.p.a. entro dieci giorni dalla data del pagamento.

     2. L'ammissione a quotazione decorre dal momento in cui viene realizzata la sufficiente diffusione dei titoli tra il pubblico, entro e non oltre novanta giorni dalla delibera di cui al comma 1.

 

     Art. 13.

     1. Per i soggetti indicati nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e per i consorzi ai quali si applicano le norme degli enti locali, i cui titoli sono ammessi a quotazione, il rendiconto della gestione, corredato della relazione di cui all'art. 73 del citato decreto n. 77 del 1995, deve essere certificato dall'organo di revisione economico finanziaria con le modalità di cui all'art. 105, comma 1, lettera d), dello stesso decreto legislativo.

     2. Per i consorzi tra enti locali territoriali aventi rilevanza economica e imprenditoriale, i cui titoli sono ammessi a quotazione, il bilancio deve essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

 

     Art. 14.

     1. Gli enti devono informare il pubblico della mancata certificazione del rendiconto della gestione ovvero, nel caso di consorzi tra enti locali territoriali aventi rilevanza economica e imprenditoriale, del bilancio approvato. I medesimi devono altresì informare il pubblico di tutti quei fatti che si verificano nella loro sfera di attività i quali, incidendo sulla continuità e sulla regolarità della gestione degli enti stessi, se resi pubblici possono influenzare sensibilmente il prezzo dei titoli quotati.

     2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere senza indugio comunicate alla CONSOB e messe a disposizione del pubblico mediante invio di un comunicato:

     a) all'organo competente di mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico;

     b) ad almeno due agenzie di stampa.

     3. Ove il comunicato debba essere messo a disposizione del pubblico durante l'orario di svolgimento delle contrattazioni del mercato regolamentato in cui i titoli dell'ente sono ammessi alle negoziazioni, esso deve essere portato a conoscenza della CONSOB almeno quindici minuti prima della sua comunicazione al pubblico stesso.

     4. Successivamente alla messa a disposizione del pubblico del comunicato di cui ai commi precedenti, la CONSOB può richiedere all'ente la diffusione, con le modalità di cui al comma 2, di una nota contenente informazioni supplementari.

 

     Art. 15.

     1. Gli enti devono informare il pubblico sul pagamento degli interessi, sulla determinazione delle cedole per i prestiti a tasso variabile, sul rimborso del prestito nonché sull'esercizio di eventuali diritti di conversione o di utilizzo dei buoni di acquisto o di sottoscrizione.

     2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere messe a disposizione del pubblico in tempo utile a consentire l'esercizio dei relativi diritti, mediante invio di un comunicato ad almeno due agenzie di stampa.

 

     Art. 16.

     1. I soggetti indicati nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e i consorzi ai quali si applicano le norme degli enti locali i cui titoli sono ammessi a quotazione devono mettere a disposizione del pubblico il rendiconto della gestione, corredato della relazione di cui all'art. 73 del citato decreto.

     2. I consorzi tra enti locali territoriali aventi rilevanza economica e imprenditoriale i cui titoli sono ammessi a quotazione devono mettere a disposizione del pubblico il bilancio.

     3. I documenti contabili di cui ai commi 1 e 2, devono essere messi a disposizione del pubblico mediante:

     a) deposito di tutta la documentazione presso la sede dell'ente e presso l'organo competente di mercato, con l'obbligo di consegnarne copia a chiunque ne faccia richiesta;

     b) diffusione di un comunicato attraverso almeno due agenzie di stampa recante notizia dell'avvenuto deposito della documentazione.

 

     Art. 17.

     1. La CONSOB, al solo fine di assicurare la regolarità del mercato dei titoli e la corretta formazione del prezzo dei titoli negoziati, sentito il rappresentante legale dell'ente, può richiedere che gli enti rendano pubblici, nei modi e nei termini da essa stabiliti, dati e notizie relativi a fatti idonei ad incidere sulla continuità e regolarità della gestione degli enti stessi. La CONSOB, in caso di inottemperanza, sentito il Ministero dell'interno, può provvedervi direttamente.

     2. La CONSOB, per le medesime finalità indicate nel comma 1, può assumere informazioni dal legale rappresentante dell'ente nonché dall'organo di revisione economico-finanziaria e dalla società di revisione di cui all'art. 7, comma 1; può, altresì, rendere pubblico il fatto che l'ente non adempia a qualsiasi obbligo che gli derivi dall'ammissione di propri titoli alla quotazione ufficiale di borsa.

 

     Art. 18.

     1. La CONSOB può disporre la sospensione ovvero, sentito il Ministero dell'interno, la revoca dei titoli dalla quotazione allorché accerti il venir meno anche di uno solo dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 7.

     2. La CONSOB può altresì disporre la sospensione o la revoca della quotazione dei titoli:

     a) quando lo richieda l'esigenza di tutela del pubblico risparmio;

     b) in caso di prolungata carenza di negoziazione;

     c) in caso di mancata certificazione, da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria, dei rendiconti di due gestioni consecutive relativamente ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e per i consorzi a cui si applicano le norme degli enti locali, ovvero in caso di mancata certificazione, da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, dei bilanci degli ultimi due esercizi relativamente ai consorzi tra enti locali territoriali aventi rilevanza economica e imprenditoriale;

     d) in altri casi di particolare gravità.

     3. La CONSOB, sentito l'organo competente di mercato, può altresì disporre, con provvedimento motivato, la sospensione o la revoca della quotazione dei titoli, tenuto in ogni caso conto dell'esigenza di tutela del pubblico risparmio:

     a) se la regolarità del mercato del titolo stesso non è temporaneamente garantita o rischia di non esserlo ovvero se l'andamento irregolare del titolo sia indice di pericolo per il pubblico risparmio;

     b) se reputa che, a causa di altre circostanze particolari, non sia possibile mantenere un mercato normale e regolare per tale titolo.

     4. La sospensione dalla quotazione di un titolo non può avere durata superiore a diciotto mesi; decorso tale termine senza che siano venuti meno i motivi per l'adozione del provvedimento, la CONSOB delibera, sentito il Ministero dell'interno, la revoca dalla quotazione del titolo.

     5. La CONSOB trasmette copia dei provvedimenti di ammissione, sospensione e revoca al Ministero dell'interno.

 

     Art. 19.

     1. La richiesta e la quotazione dei titoli previsti dal presente decreto sono esenti dal pagamento di qualsiasi diritto, corrispettivo o contributo.