§ 27.4.1 - Legge 9 dicembre 1928, n. 2783.
Modificazioni alla legge per la contabilità generale dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.4 disciplina generale
Data:09/12/1928
Numero:2783


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.      Non possono eseguirsi operazioni di qualsiasi specie, a mezzo del contabile del portafoglio o di altri enti o istituti, se non siano previsti in bilancio o autorizzati [...]
Art. 3.      Durante l'esercizio finanziario il ragioniere generale dello Stato comunica al direttore generale del tesoro le variazioni di bilancio disposte mediante decreti [...]
Art. 4.      La direzione generale del tesoro invia alla ragioneria generale dello Stato, entro il giorno 10 di ogni mese, la situazione delle attività e delle passività della [...]
Art. 5.      Entro il mese di giugno la direzione generale del tesoro compila il preventivo di cassa dell'esercizio finanziario successivo, ripartito in periodi trimestrali
Art. 6.      Gli articoli 30, 32, 34, 36, 53, e 77 delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, approvate col regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sono sostituiti [...]
Art. 7.      Il ministro per le finanze ha facoltà di eliminare dal conto dei residui
Art. 8.      Le modificazioni disposte con l'art. 6 della presente legge agli articoli n. 30, 32, 34, 36, 53 e 77 della legge di contabilità generale dello Stato avranno effetto a [...]


§ 27.4.1 - Legge 9 dicembre 1928, n. 2783.

Modificazioni alla legge per la contabilità generale dello Stato.

(G.U. 21 dicembre 1928, n. 296)

 

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2.

     Non possono eseguirsi operazioni di qualsiasi specie, a mezzo del contabile del portafoglio o di altri enti o istituti, se non siano previsti in bilancio o autorizzati nei modi di legge i fondi necessari.

     In particolare, il contabile del portafoglio non può effettuare acquisti di divise se non per quanto occorra all'effettuazione dei pagamenti all'estero per conto delle amministrazioni dello Stato; e non può procedere ad acquisti di titoli se non nell'interesse di dette amministrazioni o di enti pubblici, che anticipino il versamento dell'importo relativo.

     Quando si tratti della cassa depositi e prestiti, degli istituti di previdenza da essa amministrati, della cassa di ammortamento per il debito pubblico interno, e di altre amministrazioni aventi conto corrente con il tesoro, le operazioni di cui al comma precedente non possono avere corso che quando esista la necessaria disponibilità nel conto corrente medesimo.

 

          Art. 3.

     Durante l'esercizio finanziario il ragioniere generale dello Stato comunica al direttore generale del tesoro le variazioni di bilancio disposte mediante decreti ministeriali in dipendenza di autorizzazioni legislative.

     Il direttore generale del tesoro comunica al ragioniere generale dello Stato le situazioni di cassa.

     Per tutte le operazioni finanziarie, di tesoreria o di portafoglio, dalle quali derivino o possano derivare effetti sul bilancio, il direttore generale del tesoro e il contabile del portafoglio sono tenuti, sotto la propria personale responsabilità e prima che le operazioni abbiano corso, a darne comunicazione al ragioniere generale dello Stato, il quale sottoporrà al ministro per le finanze le proprie eventuali osservazioni.

     Le operazioni che verranno effettuate saranno fatte constare, a cura della direzione generale del tesoro, da appositi verbali, visti ed approvati dal ministro per le finanze, da comunicarsi al ragioniere generale dello Stato.

 

          Art. 4.

     La direzione generale del tesoro invia alla ragioneria generale dello Stato, entro il giorno 10 di ogni mese, la situazione delle attività e delle passività della gestione del portafoglio con gli opportuni allegati illustrativi.

     Almeno una volta l'anno il ragioniere generale dello Stato farà procedere all'ispezione, a mezzo di funzionari da lui dipendenti, dei reparti contabili presso la direzione generale del tesoro.

 

          Art. 5.

     Entro il mese di giugno la direzione generale del tesoro compila il preventivo di cassa dell'esercizio finanziario successivo, ripartito in periodi trimestrali.

     Il preventivo, oltre il presunto fondo di cassa iniziale, comprende gli incassi ed i pagamenti di cui è prevista la realizzazione, sia in conto della gestione del bilancio, per competenza e residui, sia in conto dei debiti e crediti di tesoreria.

     Alla fine di ciascun trimestre il preventivo suddetto è riveduto per tener conto degli elementi che determinino variazioni nelle valutazioni già fatte.

     Agli effetti della formazione del preventivo di cassa, la ragioneria generale dello Stato raccoglie dalle amministrazioni centrali, a mezzo delle rispettive ragionerie, entro il 10 dei mesi di giugno, settembre, dicembre e marzo, i dati occorrenti per stabilire le previsioni degli incassi e dei pagamenti riferentisi alla gestione del bilancio.

     In base a tali dati, la ragioneria generale dello Stato riassume le previsioni di cassa relative alla detta gestione e le comunica, non più tardi del giorno 20 di ciascuno dei mesi suindicati, alla direzione generale del tesoro.

     Il preventivo di cassa, compilato e riveduto - a norma dei commi precedenti - è, ogni trimestre, sottoposto dal direttore generale del tesoro al ministro per le finanze.

     Copia del preventivo e delle relative previsioni trimestrali è trasmessa alla ragioneria generale dello Stato.

 

          Art. 6.

     Gli articoli 30, 32, 34, 36, 53, e 77 delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, approvate col regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sono sostituiti dai seguenti:

     "Art. 30. L'anno finanziario comincia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno seguente.

     "Per gli incassi e i versamenti delle entrate accertate e per i pagamenti delle spese impegnate entro il 30 giugno la chiusura dei conti è protratta al 31 luglio successivo".

     "Art. 32. Sono materia del conto del bilancio:

     "1) le entrate accertate e scadute durante l'anno finanziario;

     "2) le spese ordinate e liquidate e quelle impegnate nello stesso periodo di tempo;

     "3) le riscossioni degli agenti, i versamenti nelle casse del tesoro e i pagamenti riguardanti lo stesso esercizio finanziario e quelli anteriori, effettuati entro il termine previsto al secondo comma del precedente art. 30".

     "Art. 34. Nel mese di gennaio il ministro per le finanze presenta al parlamento:

     "1) il rendiconto generale dell'esercizio scaduto al 30 giugno;

     "2) il bilancio di previsione dell'esercizio venturo, costituito dallo stato di previsione dell'entrata e da quelli delle spese distinti per ministeri.

     "Se nei termini indicati il parlamento non è riunito, il rendiconto ed il bilancio sono distribuiti ai membri di esso.

     "Se la camera dei deputati è disciolta, i detti documenti sono pubblicati, per riassunto, nella Gazzetta Ufficiale del regno e presentati alla nuova camera tosto che sia costituita".

     "Art. 36. Il conto dei residui del bilancio è tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.

     "I residui passivi della parte ordinaria del bilancio, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono, si intendono perenti agli effetti amministrativi; possono però riprodursi in un capitolo speciale dei bilanci successivi.

     "I residui passivi della parte straordinaria possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti, e in ogni caso non oltre il terzo esercizio successivo a quello in cui fu inscritto l'ultimo stanziamento. Sono però mantenute, oltre tale termine, le somme che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o forniture eseguite. Le somme eliminate non possono essere riprodotte negli esercizi successivi".

     "Art. 53. Decorso il termine di cui al secondo comma del precedente art. 30, sarà, per ogni capitolo di bilancio, determinata con decreto ministeriale, da registrarsi alla corte dei conti, la somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto.

     "L'accertamento di tale somma è fatto a cura delle ragionerie centrali.

     "Il regolamento determina le comunicazioni da farsi alla corte dei conti ai fini del suo riscontro.

     "Potranno effettuarsi dopo il 1° agosto, anche prima dell'approvazione del rendiconto generale, le spese di competenza dell'esercizio medesimo non pagate entro il 31 luglio nei limiti della somma dei residui passivi risultati a tale data".

     "Art. 77. Al termine dell'anno finanziario ciascun ministero, per cura del capo della ragioneria, compila il conto consuntivo del bilancio ed il conto patrimoniale relativo alla propria amministrazione.

     "Questi conti sono trasmessi alla ragioneria generale non più tardi del giorno 30 novembre successivo al termine dell'anno finanziario e non più tardi del 31 dicembre il ministro per le finanze, per cura del ragioniere generale, trasmette alla corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto".

 

          Art. 7.

     Il ministro per le finanze ha facoltà di eliminare dal conto dei residui:

     a) le assegnazioni di entrata e di spesa del movimento capitali del bilancio dello Stato relative ad occorrenze cui si provvede mediante accensione di debiti;

     b) le assegnazioni relative a spese straordinarie autorizzate da speciali disposizioni di legge, ripartite in più anni per la quota non impegnata nell'anno, e le altre spese straordinarie, destinate a scopi straordinari, in quanto non vi corrispondano impegni verso terzi.

     Restano ferme ad ogni effetto le autorizzazioni in base alle quali dette assegnazioni vennero stanziate.

     Le somme corrispondenti saranno nuovamente inscritte in bilancio nel conto della competenza degli esercizi successivi, con decreto del ministro per le finanze, a mano a mano che ciò si renda necessario, in relazione agli effettivi bisogni, e quindi con facoltà di variare la ratizzazione della spesa.

 

          Art. 8.

     Le modificazioni disposte con l'art. 6 della presente legge agli articoli n. 30, 32, 34, 36, 53 e 77 della legge di contabilità generale dello Stato avranno effetto a partire dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1928-1929.

     La compilazione del preventivo di cassa di cui all'art. 5 sarà imitata per l'esercizio finanziario stesso all'ultimo trimestre.

     Le altre disposizioni hanno vigore dal giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale del regno.

     Il ministro per le finanze è autorizzato ad emanare tutte le disposizioni occorrenti per l'attuazione della presente legge, anche in deroga a norme legislative e regolamentari vigenti.


[1]  Articolo abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.