§ 27.3.815 - D.M. 22 dicembre 2009, n. 216.
Regolamento recante norme sull'individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari e sulla disciplina [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.3 debito pubblico
Data:22/12/2009
Numero:216


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari
Art. 4.  Risorse finanziarie delle società di gestione e determinazione delle attività connesse e strumentali
Art. 5.  Partecipanti al capitale
Art. 6.  Esponenti aziendali
Art. 7.  Regolamento del mercato
Art. 8.  Requisiti di organizzazione
Art. 9.  Autorizzazione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato
Art. 10.  Revoca dell'autorizzazione
Art. 11.  Compiti della società di gestione
Art. 12.  Ammissione, sospensione ed esclusione di titoli ed operatori
Art. 13.  Accesso degli operatori
Art. 14.  Estensione dell'operatività dei mercati in altri Stati membri
Art. 15.  Designazione dei sistemi di compensazione e liquidazione da parte dei partecipanti ai mercati
Art. 16.  Accordi fra società di gestione e sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione di un altro Stato membro
Art. 17.  Vigilanza sui mercati
Art. 18.  Informativa alla Consob
Art. 19.  Vigilanza sulle società di gestione
Art. 20.  Antiriciclaggio
Art. 21.  Requisiti di funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato
Art. 22.  Obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob da parte dei sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso
Art. 23.  Specialisti in titoli di Stato italiani
Art. 24.  Requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione per i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali all'ingrosso di titoli di Stato
Art. 25.  Requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione per gli internalizzatori sistematici
Art. 26.  Requisiti di trasparenza post-negoziazione per i soggetti abilitati
Art. 27.  Diffusione delle informazioni pre e post-negoziazione
Art. 28.  Disposizioni finali e transitorie


§ 27.3.815 - D.M. 22 dicembre 2009, n. 216.

Regolamento recante norme sull'individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari e sulla disciplina delle negoziazioni all'ingrosso dei titoli di Stato.

(G.U. 19 marzo 2010, n. 65)

 

     IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

     Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, in particolare:

     l'articolo 61, comma 10, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del TUF;

     l'articolo 66, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, disciplina e autorizza i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato e ne approva i regolamenti, anche in deroga alle disposizioni del capo I, del titolo I della parte III dello stesso decreto legislativo;

     l'articolo 77-bis, comma 6, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua i requisiti minimi di funzionamento per i sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato;

     l'articolo 79-bis, comma 3, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, può estendere, in tutto o in parte, il regime di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione agli scambi all'ingrosso di titoli di Stato;

     Visti inoltre gli articoli 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 70-bis, 70-ter, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 90, 189, 190 e 195 del citato decreto legislativo;

     Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219;

     Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2007, n. 126167, in materia di operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

     Visto il decreto del Direttore generale del Tesoro del 26 febbraio 2007 in materia di individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso;

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del Governo del 2 marzo 2009;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 7068 del 7 ottobre 2009);

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Il presente decreto disciplina le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Testo unico della finanza, le negoziazioni all'ingrosso di titoli di Stato che si svolgono sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione nonchè il regime di trasparenza pre e post-negoziazione relativo agli scambi all'ingrosso di titoli di Stato.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Nel presente decreto si intendono per:

     a) «TUF»: Testo unico della finanza, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

     b) «Ministro/Ministero»: Ministro/Ministero dell'economia e delle finanze;

     c) «Mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di Stato»: il sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a titoli di Stato, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti negoziati all'ingrosso, e che è gestito da una società di gestione, è autorizzato e funziona regolarmente;

     d) «Società di gestione»: le società di gestione di un mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di Stato autorizzate dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 66 del TUF;

     e) «Sistema multilaterale di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato»: il sistema multilaterale che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a titoli di Stato, in modo da dare luogo a contratti negoziati all'ingrosso;

     f) «Clienti professionali»: i soggetti indicati nell'allegato II della direttiva 2004/39/CE (MiFID);

     g) «Sedi di negoziazione»: i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e gli internalizzatori sistematici di cui all'articolo 1 del TUF;

     h) «Market maker»: il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti (articolo 1, comma 5-quater, del TUF);

     i) «Specialisti»: gli specialisti in titoli di Stato italiani;

     l) «Elenco»: l'elenco degli specialisti;

     m) «Lista»: la lista dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione di titoli di Stato ammissibili per la valutazione dell'attività svolta dagli specialisti;

     n) «Decreto dirigenziale mercati»: decreto del dirigente generale del debito pubblico concernente la selezione delle sedi di negoziazione all'ingrosso ammissibili per la valutazione dell'attività svolta dagli specialisti;

     o) «Decreto dirigenziale specialisti»: decreto del dirigente generale del debito pubblico concernente la selezione, tra quelle ammissibili, delle sedi di negoziazione all'ingrosso su cui effettuare la valutazione degli specialisti in titoli di Stato, nonchè la selezione e la valutazione degli specialisti stessi.

 

Titolo I

CARATTERISTICHE DELLE NEGOZIAZIONI ALL'INGROSSO DI STRUMENTI FINANZIARI

 

     Art. 3. Individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari

     1. Sono da considerare negoziazioni all'ingrosso quelle concluse tra operatori che impegnano posizioni proprie ovvero, nel caso di soggetti abilitati, quelle nelle quali gli operatori eseguono in contropartita diretta con posizioni proprie ordini per conto di clienti professionali.

     2. Sono da considerare sedi di negoziazione all'ingrosso quelle che, in base alle regole del sistema, consentono esclusivamente le negoziazioni di cui al comma 1.

     3. Le sedi di negoziazione all'ingrosso prevedono lotti minimi di contrattazione adeguati alle caratteristiche delle negoziazioni e degli strumenti finanziari trattati.

 

Titolo II

MERCATI REGOLAMENTATI ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO

 

     Art. 4. Risorse finanziarie delle società di gestione e determinazione delle attività connesse e strumentali

     1. Il capitale minimo delle società di gestione è fissato in cinque milioni di euro.

     2. Le società di gestione dispongono al momento dell'autorizzazione e continuativamente di risorse finanziarie sufficienti per rendere possibile il funzionamento ordinato dei mercati regolamentati gestiti, tenendo conto della natura e dell'entità delle operazioni concluse nei mercati nonchè della portata e del grado dei rischi ai quali essi sono esposti.

     3. Ai mercati all'ingrosso di titoli di Stato si applicano le disposizioni della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) emanate ai sensi dell'articolo 61, comma 2, lettera b), del TUF.

 

     Art. 5. Partecipanti al capitale

     1. I soggetti acquirenti e venditori comunicano entro ventiquattro ore alla società di gestione gli acquisti e le cessioni di partecipazioni, di cui all'articolo 61, comma 6, del TUF, che determinano il superamento della soglia del cinque per cento del capitale ordinario con diritto di voto della società di gestione stessa.

     2. Le società di gestione comunicano senza indugio al Ministero, alla Banca d'Italia e alla Consob gli acquisti e le cessioni di partecipazioni che determinano il superamento della soglia del cinque per cento del capitale ordinario con diritto di voto, unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti di onorabilità, in conformità con quanto previsto dall'articolo 61, comma 5, del TUF e dalle relative disposizioni di attuazione. Si applica l'articolo 61, comma 7, del TUF; in caso di inosservanza si applica l'articolo 14, comma 5, del TUF medesimo. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro il termine previsto dall'articolo 14, comma 6.

     3. Le società di gestione comunicano al Ministero, alla Banca d'Italia e alla Consob ogni modifica nel libro dei soci determinata dalle variazioni delle partecipazioni di cui al comma 1. Salvo quanto previsto al primo periodo, le società di gestione comunicano annualmente al Ministero, alla Banca d'Italia e alla Consob, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una versione aggiornata del libro dei soci, con indicazione per ciascun socio in possesso di una partecipazione superiore al cinque per cento del capitale ordinario:

     a) del numero di azioni con diritto di voto possedute;

     b) della percentuale delle azioni con diritto di voto possedute rispetto al totale delle azioni con diritto di voto.

     4. Le società di gestione pubblicano annualmente, anche tramite il proprio sito Internet, il libro dei soci aggiornato. Esse danno altresì idonea pubblicità alle modifiche intervenute nel libro dei soci.

     5. Si applica l'articolo 61, comma 8-bis, del TUF.

 

     Art. 6. Esponenti aziendali

     1. Le società di gestione comunicano senza indugio al Ministero, alla Banca d'Italia e alla Consob l'identità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonchè dei soggetti che dirigono effettivamente le attività e le operazioni del mercato regolamentato, e ogni successivo cambiamento nell'identità di tali soggetti. Copia del verbale della riunione del competente organo aziendale nell'ambito della quale le delibere di nomina degli esponenti aziendali vengono assunte viene trasmessa entro trenta giorni al Ministero, alla Banca d'Italia e alla Consob dalla società di gestione.

     2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all'articolo 61, comma 3, del TUF; il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dai competenti organi della società entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso d'inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.

     3. La Banca d'Italia si riserva la facoltà, ove opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonchè l'inesistenza di cause di sospensione dalla carica e l'assenza di situazioni impeditive.

     4. Le società di gestione comunicano tempestivamente ogni modifica nella composizione degli organi sociali. Salvo quanto previsto al primo periodo, le società di gestione comunicano al Ministero, alla Banca d'Italia e alla Consob, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, la composizione aggiornata degli organi sociali.

 

     Art. 7. Regolamento del mercato

     1. L'organizzazione e la gestione dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato italiani ed esteri sono disciplinate da regolamenti deliberati dall'assemblea ordinaria o dal consiglio di sorveglianza delle società di gestione, ovvero, qualora le azioni della società di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione della società medesima. I regolamenti possono attribuire agli organi di amministrazione delle società il potere di dettare disposizioni d'attuazione.

     2. Le società di gestione si dotano di regole e procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscano una negoziazione corretta ed ordinata nonchè di criteri obiettivi che consentano l'esecuzione efficiente degli ordini. I regolamenti disciplinano in ogni caso:

     a) le condizioni e le modalità di ammissione degli operatori alle negoziazioni, con riferimento anche ai requisiti di patrimonializzazione, alle caratteristiche organizzative e ai livelli di operatività;

     b) le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle negoziazioni, anche con riferimento alle modalità tecniche ed al numero minimo di partecipanti;

     c) gli obblighi degli operatori nonchè le misure adottabili nei confronti degli operatori inadempienti;

     d) i titoli e i contratti ammessi, nonchè i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili;

     e) le condizioni e le modalità per la sospensione e l'esclusione degli operatori e dei titoli dalle negoziazioni;

     f) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi, nonchè l'elaborazione e la diffusione in forma aggregata di prezzi e quantità negoziate;

     g) le condizioni e le modalità per la compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni concluse sui mercati.

     3. I regolamenti di cui al precedente comma e le eventuali successive modificazioni ai medesimi sono approvati, entro sessanta giorni, dal Ministro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, verificandone la conformità al presente regolamento e alla disciplina comunitaria nonchè l'idoneità ad assicurare l'efficienza complessiva del mercato, un'adeguata e corretta informativa e l'ordinato svolgimento degli scambi.

     4. Le società di gestione danno idonea pubblicità, anche tramite il proprio sito internet, al testo integrale del regolamento e alle relative disposizioni di attuazione.

 

     Art. 8. Requisiti di organizzazione

     1. Le società di gestione:

     a) adottano adeguate misure per identificare e gestire le potenziali conseguenze negative, per il funzionamento del mercato o per i suoi partecipanti, di qualsiasi conflitto tra gli interessi del mercato regolamentato, dei suoi proprietari o del suo gestore e il suo buon funzionamento, in particolare quando tali conflitti possono risultare pregiudizievoli per l'assolvimento delle funzioni previste al successivo articolo 11;

     b) adottano adeguate misure per identificare, attenuare e gestire i rischi ai quali sono esposte o che possono compromettere il regolare funzionamento del mercato;

     c) pongono in atto dispositivi per garantire una gestione sana delle operazioni tecniche del sistema di negoziazione, ivi compresa la predisposizione di efficaci dispositivi di emergenza per far fronte ai rischi di disfunzione del sistema;

     d) si dotano di dispositivi efficaci atti ad agevolare l'efficiente e tempestivo regolamento delle operazioni eseguite nell'ambito dei sistemi gestiti.

     2. Le società di gestione forniscono le informazioni necessarie per consentire al Ministero e alla Banca d'Italia di accertare la presenza, al momento dell'autorizzazione ed in via continuativa, dei dispositivi necessari per soddisfare gli obblighi di cui al comma 1.

 

     Art. 9. Autorizzazione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato

     1. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza della società di gestione, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, autorizza l'esercizio dei mercati quando:

     a) la società di gestione dimostra di possedere i requisiti previsti dall'articolo 61, commi 2, 3, 4 e 5 del TUF e dalle relative disposizioni di attuazione;

     b) la società ha presentato un programma di attività che illustri i tipi di attività previsti e la struttura organizzativa della società di gestione;

     c) il regolamento della società di gestione è stato approvato ai sensi del precedente articolo 7.

     2. Ove il Ministero richieda informazioni complementari alla società di gestione del mercato, i termini di cui al comma precedente sono interrotti e, dalla data di ricezione di tali informazioni, decorre un nuovo termine di trenta giorni.

 

     Art. 10. Revoca dell'autorizzazione

     1. L'autorizzazione all'esercizio dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato può essere revocata al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 75 del TUF.

 

     Art. 11. Compiti della società di gestione

     1. La società di gestione:

     a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi ad essa dovuti;

     b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e predispone e mantiene dispositivi e procedure efficaci per la verifica del rispetto del regolamento;

     c) adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato;

     d) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione dei titoli, dei contratti e degli operatori dalle negoziazioni;

     e) comunica al Ministero, alla Banca d'Italia e alla Consob le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte;

     f) provvede alla gestione e alla diffusione delle informazioni e dei documenti indicati nel regolamento previsto dall'articolo 65 del TUF, in quanto compatibili.

     2. La società di gestione provvede agli altri compiti ad essa eventualmente affidati dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

 

     Art. 12. Ammissione, sospensione ed esclusione di titoli ed operatori

     1. Ai mercati all'ingrosso di titoli di Stato:

     a) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento emanato dalla Consob ai sensi dell'articolo 62, comma 1-ter, lettera a) del TUF;

     b) non si applica l'articolo 64, comma 1, lettera c) del TUF.

     2. Le società di gestione, al fine di assicurare il buon funzionamento del mercato, possono sospendere o escludere dalle negoziazioni i titoli, i contratti e gli operatori che non rispettano le regole del mercato.

     3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le società di gestione comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob:

     a) le decisioni di ammissione alle negoziazioni degli operatori e dei titoli;

     b) le decisioni di sospensione e di esclusione di titoli ed operatori dalle negoziazioni.

     4. La Banca d'Italia può chiedere alle società di gestione la sospensione o l'esclusione di un titolo o di un operatore dalle negoziazioni. Le decisioni di sospensione o di esclusione di un titolo sono comunicate alla Consob ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 64, comma 1-quater, lettera b), del TUF.

     5. Salvo quando ciò possa causare danni agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato, la Banca d'Italia richiede la sospensione o l'esclusione di un titolo dalle negoziazioni in un mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di Stato nel caso in cui tale strumento finanziario sia stato oggetto di provvedimento di sospensione o esclusione da parte di autorità competenti di altri Stati membri. A tal fine, la Consob informa la Banca d'Italia delle decisioni di sospensione o di esclusione di titoli negoziati in un mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di Stato assunte dalle autorità competenti degli altri Stati membri.

     6. Le società di gestione rendono pubbliche senza indugio, anche tramite il proprio sito internet, le decisioni relative ai titoli assunte ai sensi del comma 2.

 

     Art. 13. Accesso degli operatori

     1. Il regolamento del mercato disciplina l'accesso degli operatori al mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di Stato secondo regole trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi, nonchè i criteri per la partecipazione diretta o remota al mercato regolamentato. Si applica l'articolo 62, comma 3, del TUF.

     2. Le imprese di investimento e le banche extracomunitarie non autorizzate all'esercizio in Italia del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a) possono accedere ai mercati regolamentati, tenuto conto delle regole adottate dalle società di gestione, alle condizioni di cui all'articolo 25, comma 2, del TUF.

     3. Le società di gestione comunicano alla Banca d'Italia, in occasione dell'avvio dell'operatività del mercato regolamentato, l'elenco degli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e provvedono al suo tempestivo aggiornamento. Le società di gestione comunicano altresì annualmente alla Banca d'Italia e alla Consob, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una versione aggiornata dell'elenco degli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati gestiti.

 

     Art. 14. Estensione dell'operatività dei mercati in altri Stati membri

     1. Le società di gestione che intendano predisporre in un altro Stato membro dispositivi appropriati per facilitare l'accesso e la negoziazione nei mercati da esse gestiti comunicano alla Banca d'Italia lo Stato membro in cui intendono predisporre tali dispositivi.

     2. La Banca d'Italia trasmette, entro un mese, detta informazione allo Stato membro in cui la società di gestione intende predisporre tali dispositivi e alla Consob.

     3. Su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, la Banca d'Italia comunica in tempi ragionevoli l'identità dei membri o dei partecipanti del mercato regolamentato stabiliti in tale Stato membro.

 

     Art. 15. Designazione dei sistemi di compensazione e liquidazione da parte dei partecipanti ai mercati

     1. Le società di gestione comunicano alla Banca d'Italia le designazioni che i partecipanti al mercato intendono sottoporre al riconoscimento di cui alla lettera b) dell'articolo 70-bis, comma 2, del TUF.

     2. Le società di gestione trasmettono senza indugio alla Banca d'Italia le informazioni che consentono all'autorità di effettuare le valutazioni di cui all'articolo 70-bis del TUF. Trascorsi quarantacinque giorni dalla data di ricezione delle informazioni da parte della Banca d'Italia senza che la stessa abbia manifestato osservazioni, la condizione di cui all'articolo 70-bis, comma 2, lettera b), del TUF è da ritenersi rispettata per le inerenti designazioni.

 

     Art. 16. Accordi fra società di gestione e sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione di un altro Stato membro

     1. Le società di gestione comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob i progetti di accordo con le società che gestiscono sistemi di controparte centrale, di compensazione e liquidazione di altri Stati membri al fine della garanzia, compensazione e regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato. La comunicazione, da effettuare quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'operatività dell'accordo, fornisce le seguenti informazioni:

     a) i termini ed i contenuti dell'accordo;

     b) la presenza di collegamenti e disposizioni fra i sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione ed il sistema del mercato regolamentato;

     c) le condizioni tecniche individuate per garantire l'efficiente regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato.

     2. Entro il medesimo termine individuato al comma 1, le società di gestione comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob la cessazione dell'operatività degli accordi di cui al comma 1 e ogni altra modifica delle informazioni precedentemente comunicate.

     3. Al fine di evitare una duplicazione nei controlli, la Banca d'Italia e la Consob tengono conto della vigilanza svolta sui sistemi di cui al comma 1 da parte delle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri.

     4. Le società di gestione possono concludere accordi con le società che gestiscono sistemi di controparte centrale, compensazione e liquidazione di Stati extracomunitari purchè assoggettati a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste dall'ordinamento italiano e previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità estere per lo scambio di informazioni. L'operatività dell'accordo è subordinata alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 70-bis, comma 2, del TUF. A tal fine le società di gestione comunicano le informazioni di cui al comma 1.

 

     Art. 17. Vigilanza sui mercati

     1. La Banca d'Italia vigila sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato avendo riguardo all'efficienza complessiva del mercato e all'ordinato svolgimento delle negoziazioni.

     2. La Consob vigila sulla osservanza delle disposizioni di cui al titolo I-bis della parte V del TUF e di tutte le altre disposizioni emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE.

     3. Le società di gestione forniscono alla Banca d'Italia e alla Consob dati e notizie relative ai contratti conclusi e all'attività svolta dagli operatori sul mercato.

     4. La Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può chiedere alle società di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti nonchè eseguire ispezioni presso le medesime società e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.

     5. La Banca d'Italia, per il perseguimento delle finalità indicate nel precedente comma 1, può richiedere ai partecipanti al mercato dati e notizie sull'attività svolta. Agli operatori, diversi dai soggetti abilitati, e ai partecipanti comunitari in via remota ammessi alle negoziazioni sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato si applicano gli articoli 8, comma 1, del TUF in materia di vigilanza informativa e 10, comma 1, del TUF in materia di vigilanza ispettiva. Nel caso dei partecipanti in via remota, la Banca d'Italia informa l'autorità competente dello Stato membro di origine del partecipante e la Consob.

     6. La Banca d'Italia informa tempestivamente il Ministero delle irregolarità riscontrate nello svolgimento della sua attività di vigilanza.

 

     Art. 18. Informativa alla Consob

     1. La Consob accerta che sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato sia assicurata un'adeguata e corretta informativa ai partecipanti e agli altri investitori.

     2. Si applica l'articolo 76, comma 2-quater, del TUF.

     3. La Consob informa tempestivamente il Ministro e la Banca d'Italia delle irregolarità riscontrate nello svolgimento della sua attività di vigilanza.

 

     Art. 19. Vigilanza sulle società di gestione

     1. Le società di gestione sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia che a tal fine si avvale dei poteri di cui al precedente articolo 17. Gli stessi poteri possono essere esercitati nei confronti degli altri soggetti coinvolti nell'attività della società di gestione. A tal fine, la Banca d'Italia può procedere anche ad audizioni personali. La Banca d'Italia può autorizzare revisori dei conti o esperti a procedere a verifiche presso le società di gestione; le relative spese sono poste a carico del soggetto ispezionato.

     2. La Banca d'Italia, con proprio provvedimento, individua gli adempimenti informativi delle società di gestione nei propri confronti.

     3. In caso di necessità ed urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalità di efficienza complessiva del mercato e di ordinato svolgimento delle negoziazioni, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla società di gestione.

     4. Il Ministro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, verifica che le modificazioni statutarie delle società di gestione non contrastino con i requisiti previsti dall'articolo 61 del TUF. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica.

     5. La Banca d'Italia vigila affinchè la regolamentazione del mercato sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento delle finalità di cui al precedente comma 3.

     6. Il Ministero, su proposta della Banca d'Italia sentita la Consob, può richiedere alla società di gestione modifiche della regolamentazione del mercato stesso idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate nell'attività di vigilanza di cui al precedente comma 5.

 

     Art. 20. Antiriciclaggio

     1. Al fine di minimizzare il rischio di coinvolgimento anche inconsapevole in operazioni di riciclaggio, le società di gestione - in conformità con la specifica normativa di settore ad esse applicabile - adottano misure organizzative e procedurali utili ad accrescere la conoscenza dei soggetti ammessi a partecipare ai mercati gestiti, assicurare l'integrità e l'autonomia gestionale, prevenire episodi di infedeltà dei dipendenti e dei collaboratori e individuare prontamente l'eventuale operatività anomala dei soggetti ammessi a partecipare ai propri mercati.

 

Titolo III

SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO

 

     Art. 21. Requisiti di funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato

     1. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione predispongono e mantengono:

     a) regole e procedure trasparenti e non discrezionali atte a garantire un processo di negoziazione equo ed ordinato nonchè criteri obiettivi per un'esecuzione efficace degli ordini;

     b) regole trasparenti concernenti i criteri per l'individuazione dei titoli che possono essere negoziati nell'ambito dei propri sistemi;

     c) regole trasparenti, basate su criteri oggettivi, che disciplinano l'accesso al sistema, in conformità a quanto previsto dall'articolo 25, commi 1 e 2 del TUF; si applica l'articolo 13, comma 2;

     d) dispositivi e procedure efficaci per controllare regolarmente l'ottemperanza alle proprie regole da parte degli utenti;

     e) misure necessarie per favorire il regolamento efficiente delle operazioni concluse nell'ambito del sistema multilaterale di negoziazione.

     2. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione provvedono altresì a:

     a) fornire o accertarsi che siano accessibili al pubblico informazioni sufficienti per permettere agli utenti di emettere un giudizio in materia di investimenti, tenuto conto sia della natura degli utenti che delle tipologie di strumenti negoziati;

     b) informare chiaramente gli utenti delle rispettive responsabilità per quanto concerne il regolamento delle operazioni effettuate nel sistema;

     c) controllare le operazioni effettuate dagli utenti nell'ambito dei propri sistemi per identificare le infrazioni di tali regole, le condizioni di negoziazione anormali o i comportamenti riconducibili ad abusi di mercato;

     d) eseguire prontamente qualsiasi istruzione della Banca d'Italia in merito alla sospensione o esclusione di titoli dalla negoziazione.

     3. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione adempiono agli obblighi in tema di esternalizzazione di attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale previsti dal regolamento emanato dalla Consob ai sensi dell'articolo 77-bis del TUF.

     4. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione danno idonea pubblicità, anche tramite il proprio sito internet, alle regole di funzionamento del sistema gestito.

 

     Art. 22. Obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob da parte dei sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso

     1. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione trasmettono alla Banca d'Italia e alla Consob, al momento della richiesta dell'autorizzazione ed in occasione di ogni successivo cambiamento nelle informazioni comunicate, i seguenti elementi informativi:

     a) l'elenco dei titoli e degli operatori ammessi alla negoziazione nei sistemi gestiti;

     b) le regole di funzionamento del sistema;

     c) le procedure di vigilanza adottate per assicurare l'integrità del sistema e l'ordinato svolgimento delle negoziazioni;

     d) le informazioni in tema di esternalizzazione di attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale previste dal regolamento emanato dalla Consob ai sensi dell'articolo 77-bis del TUF.

     2. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione, almeno una volta l'anno, sottopongono alla Banca d'Italia e alla Consob il piano di audit relativo alle verifiche delle strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la prestazione dell'attività di investimento esercitata, con particolare riferimento alle misure di sicurezza informatica poste in essere e alle procedure di continuità operativa previste.

     3. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob i risultati delle verifiche di cui al comma 2, unitamente alle misure adottate e da adottare per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione.

     4. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla Consob le infrazioni significative alle regole dei sistemi gestiti, le condizioni di negoziazione anormali. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento emanato dalla Consob ai sensi dell'articolo 65, del TUF.

     5. Ai soggetti abilitati e alle società di gestione che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione si applicano i precedenti articoli 16 e 20.

     6. Agli operatori ammessi alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1, e 10, comma 1, del TUF.

 

Titolo IV

OPERATORI SPECIALISTI IN TITOLI DI STATO

 

     Art. 23. Specialisti in titoli di Stato italiani

     1. Il Ministero, in relazione alle esigenze connesse alla gestione del debito pubblico, seleziona gli specialisti tra i market maker in titoli di Stato italiani, residenti nell'Unione europea, aventi natura di banca o di impresa di investimento, operanti sui mercati regolamentati e/o sui sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso con sede legale nell'Unione europea. Il Ministero seleziona gli operatori tra coloro che ne facciano domanda e che soddisfino i requisiti di cui al successivo comma 2 e li iscrive nell'elenco, istituito e reso pubblico dallo stesso Ministero.

     2. I requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco sono i seguenti:

     a) possesso di una struttura organizzativa idonea per un'efficiente partecipazione al mercato primario e alle sedi di negoziazione all'ingrosso nonchè per un'efficiente distribuzione dei titoli di Stato italiani presso gli investitori finali;

     b) partecipazione efficiente al mercato primario dei titoli di Stato italiani, in termini di qualità, continuità e quantità, con una aggiudicazione minima su base annua di una quota non inferiore al tre per cento dell'ammontare nominale complessivo collocato in asta, calcolata tenendo conto delle caratteristiche finanziarie dei titoli sottoscritti;

     c) partecipazione efficiente alle sedi di negoziazioni all'ingrosso dei titoli di Stato italiani in termini di contributo al volume degli scambi, alla liquidità e alla profondità del mercato, mediante la formulazione, su base continuativa, di quotazioni, in acquisto e in vendita, impegnative e competitive in termini di prezzo e di quantità.

     3. I criteri e le modalità utilizzati per la valutazione e il monitoraggio dell'attività degli specialisti, ai fini della verifica del soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 2, sono specificati con il decreto dirigenziale specialisti.

     4. Il Ministero accoglie la richiesta di iscrizione nell'elenco avendo accertato che l'operatore richiedente soddisfi i requisiti di struttura di cui al comma 2, lettera a). L'iscrizione nell'elenco è subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti di efficienza, di cui rispettivamente alle lettere b) e c) del citato comma 2, effettuata nel corso di un periodo di osservazione stabilito secondo le modalità indicate nel decreto dirigenziale specialisti.

     5. Il Ministero, sulla base della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2, aggiorna l'elenco in ragione della iscrizione ed esclusione degli operatori.

     6. L'esclusione degli operatori dall'elenco può avvenire qualora venga meno uno dei requisiti di cui al comma 2, valutati secondo i criteri specificati nel decreto dirigenziale specialisti, ovvero per gravi motivi, nel caso di comportamenti che contrastino con l'efficienza complessiva del mercato o con l'ordinato svolgimento delle negoziazioni. Nel provvedimento di esclusione è definito il periodo di sospensione dopo il quale l'operatore escluso dall'elenco può presentare nuova domanda d'iscrizione che comunque non potrà essere inferiore all'anno.

     7. Il Ministero, in relazione alle esigenze di gestione del debito pubblico, può stabilire con il decreto dirigenziale specialisti il numero massimo di operatori ammessi all'iscrizione nell'elenco.

     8. Il decreto dirigenziale specialisti definisce altresì i criteri per la valutazione dell'attività di negoziazione e della capacità di distribuzione non comprese nella valutazione di cui al comma 2, lettera c), nonchè eventuali e ulteriori criteri per la valutazione di attività a supporto della gestione del debito pubblico.

     9. Il Ministero può autorizzare, dietro motivata richiesta, il trasferimento della qualifica di specialista da un soggetto ad un altro nel caso in cui il soggetto subentrante nell'elenco appartenga allo stesso gruppo del soggetto uscente o derivi da un processo di trasformazione societaria, fusione o acquisizione che abbia interessato il soggetto uscente, e purchè il soggetto cui è trasferita la qualifica di specialista soddisfi i requisiti di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e al comma 2, lettera a). Le modalità per il trasferimento della qualifica di specialista sono specificate nel decreto dirigenziale specialisti.

     10. Le sedi di negoziazione all'ingrosso ammissibili per la valutazione dell'attività svolta dagli specialisti di cui al comma 2, lettera c) sono individuate tra i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione dei titoli di Stato residenti nell'Unione europea che, dietro presentazione di candidatura al Ministero:

     a) siano gestiti da società dotate di un capitale minimo non inferiore a cinque milioni di euro;

     b) si configurino come sedi di negoziazione all'ingrosso. Ove le regole del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione non la prevedano, la quantità minima negoziabile adeguata alla tipologia di negoziazioni e alle caratteristiche degli strumenti finanziari è desunta sulla base dell'evidenza della dimensione dei contratti conclusi rilevati durante un periodo, di durata congrua, precedente alla presentazione della candidatura;

     c) garantiscano condizioni di accesso basate su regole trasparenti, non discriminatorie e informate a criteri oggettivi;

     d) prevedano per gli operatori un sistema di obblighi in termini di quotazione e scambio adeguato per numero e tipologia di titoli, parametri di continuità e qualità nonchè un sistema di misure adottabili in caso di inadempimento;

     e) adottino adeguati regimi di trasparenza pre e post-negoziazione, tenendo conto delle caratteristiche del mercato, dei titoli negoziati, delle dimensioni delle operazioni e del tipo di operatori. In particolare, per ogni strumento negoziato, sono rese disponibili in tempo reale agli operatori ammessi, con riferimento alla trasparenza pre-negoziazione, informazioni di prezzo e quantità relative alle migliori proposte in acquisto e in vendita e, con riferimento alla trasparenza post-negoziazione, informazioni relative a prezzi, quantità e orario dell'ultimo contratto concluso per ciascuno strumento finanziario, nonchè a prezzi e quantità negoziate nel corso della giornata di mercato fino al momento della rilevazione;

     f) rendano pubbliche, per quanto possibile in tempo reale, le informazioni pre e post-negoziazione a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili;

     g) adottino politiche e misure idonee ad assicurare la sicurezza e la continuità operativa dei sistemi anche in presenza di situazioni critiche; in particolare si impegnino a dare evidenza al Ministero, con frequenza almeno annuale, dell'appropriatezza delle strutture tecnologiche e, nel caso in cui siano state rinvenute disfunzioni, a presentare il piano delle azioni programmate per la loro risoluzione, con specificazione dei tempi di attuazione;

     h) si impegnino a comunicare tempestivamente al Ministero le infrazioni significative alle regole e alle procedure da essi instaurate e le condizioni di negoziazione anormali;

     i) ammettano alla quotazione tutti i titoli di Stato italiani in circolazione emessi sul mercato nazionale e ammettano alle negoziazioni un numero di operatori idoneo a garantire la significatività dei prezzi di quotazione e scambio;

     l) si impegnino a sottoscrivere con il Ministero, secondo le modalità indicate nel decreto dirigenziale mercati, apposita convenzione che regola l'invio, tempestivo e su base continuativa, dei dati relativi all'attività di quotazione e di negoziazione dei titoli di Stato italiani;

     m) si impegnino a comunicare tempestivamente al Ministero le decisioni di ammissione, di sospensione e di esclusione dalle negoziazioni degli operatori e dei titoli di Stato italiani.

     11. Il Ministero iscrive nella lista i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione ammissibili per la valutazione dell'attività svolta dagli specialisti, di cui al comma 2, lettera c), le cui società di gestione o i soggetti che li gestiscono ne facciano domanda, avendo verificato il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 10.

     12. Il mancato rispetto dei requisiti di cui al comma 10, che comprometta il regolare ed efficiente funzionamento del mercato all'ingrosso dei titoli di Stato, comporta la cancellazione dalla lista. Le società di gestione dei mercati regolamentati e i soggetti che gestiscono i sistemi multilaterali di negoziazione così esclusi non possono ricandidarsi per l'iscrizione nella lista prima che siano trascorsi due anni dalla data di esclusione.

     13. Il Ministero avvia con una frequenza non inferiore a due anni una procedura pubblica per la selezione dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione da iscriversi nella lista, secondo le modalità indicate del decreto dirigenziale mercati.

     14. Il Ministero seleziona dalla lista, sulla base di criteri oggettivi e secondo le modalità e la frequenza indicate nel decreto dirigenziale mercati, i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione su cui valutare l'attività svolta dagli specialisti di cui al comma 2, lettera c).

     15. Gli specialisti, le società di gestione dei mercati regolamentati e i soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione di cui al comma 14 trasmettono, periodicamente e su richiesta, al Ministero e alla Banca d'Italia dati e informazioni sull'attività svolta sul mercato dei titoli di Stato italiani. Ai fini dell'attività di valutazione il Ministero può richiedere alla Banca d'Italia ulteriori dati sull'attività svolta dagli specialisti nelle sedi di negoziazione all'ingrosso, residenti in Italia.

 

Titolo V

REQUISITI DI TRASPARENZA DEGLI SCAMBI ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO

 

     Art. 24. Requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione per i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali all'ingrosso di titoli di Stato

     1. Le società di gestione ed i soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato stabiliscono e mantengono nel proprio regolamento adeguati regimi di trasparenza pre e post-negoziazione aventi ad oggetto i titoli ammessi alla negoziazione nell'ambito dei sistemi gestiti, tenendo conto delle caratteristiche strutturali del mercato, dei titoli negoziati, delle dimensioni delle operazioni e del tipo di operatori.

     2. Le informazioni pre e post-negoziazione determinate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili.

 

     Art. 25. Requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione per gli internalizzatori sistematici

     1. I soggetti che intendono intraprendere l'attività di internalizzazione sistematica all'ingrosso su titoli di Stato, in conformità con la definizione ed i criteri previsti dalla direttiva 2004/39/CE e dal regolamento n. 1287/2006/CE, stabiliscono e mantengono adeguate regole di trasparenza con riferimento a detti titoli, anche differenziate in funzione delle caratteristiche strutturali del mercato, dei titoli negoziati, delle dimensioni delle operazioni e del tipo di operatori.

     2. Le informazioni pre e post-negoziazione determinate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili.

 

     Art. 26. Requisiti di trasparenza post-negoziazione per i soggetti abilitati

     1. I soggetti abilitati che hanno concluso, al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un internalizzatore sistematico, scambi all'ingrosso su titoli di Stato ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati italiani rendono pubbliche almeno le seguenti informazioni:

     a) giorno e ora di negoziazione;

     b) identificativo dello strumento finanziario;

     c) prezzo e quantità dell'operazione conclusa.

     2. Per le operazioni con un controvalore superiore a cinquecentomila euro i soggetti abilitati rendono pubbliche almeno le informazioni relative al giorno e all'ora di negoziazione, all'identificativo dello strumento finanziario e al prezzo nonchè l'indicazione che si tratta di un'operazione al di sopra della soglia indicata nel presente comma.

     3. Le informazioni di cui al comma 1 sono pubblicate entro la fine del giorno lavorativo seguente a quello in cui l'operazione è stata conclusa. Esse sono rese pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili.

     4. Per le operazioni eseguite al di fuori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione, l'obbligo di pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1 è assolto dal soggetto venditore, salvo diverso accordo fra le parti.

     5. Le società di gestione possono dare accesso, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo non discriminatorio, ai dispositivi che esse utilizzano per divulgare le informazioni post-negoziazione ai soggetti abilitati tenuti a pubblicare le informazioni di cui al comma 1.

 

     Art. 27. Diffusione delle informazioni pre e post-negoziazione

     1. Le informazioni pre e post-negoziazione sono rese pubbliche e accessibili agli investitori mediante uno dei seguenti canali:

     a) le strutture di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione;

     b) le strutture di un soggetto terzo;

     c) dispositivi propri.

     2. Le società di gestione, i soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione e i soggetti abilitati comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, entro sette giorni da ogni cambiamento intervenuto, il canale di diffusione delle informazioni pre e post-negoziazione utilizzato.

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 28. Disposizioni finali e transitorie

     1. Con l'entrata in vigore del presente decreto, gli operatori principali iscritti nell'elenco degli specialisti in titoli di Stato ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, e dell'articolo 33 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003) sono automaticamente iscritti all'elenco di cui all'articolo 23, comma 1.

     2. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero, ai sensi dell'articolo 23, comma 13, avvia una procedura pubblica per la selezione dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione ammissibili per la valutazione dell'attività svolta dagli specialisti di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c).

     3. Nelle more della procedura di selezione di cui al comma 2, la valutazione dell'attività svolta dagli specialisti, di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c) è effettuata in regime transitorio secondo le disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, nell'articolo 33 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003) e nel decreto del dirigente generale del debito pubblico n. 74997 del 23 dicembre 2008 e successive modificazioni e integrazioni.

     4. Il presente regolamento abroga, fatto salvo il regime transitorio di applicazione richiamato al precedente comma 3, le disposizioni regolamentari di cui agli articoli da 31 a 39 contenute nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003) nonchè abroga e sostituisce il decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, ed il decreto del direttore generale del Tesoro del 26 febbraio 2007.

 

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2010  Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 223