§ 98.1.42696 - Circolare 27 settembre 2000, n. 172/D .
Autocertificazione - Circolare della funzione pubblica n. 8/99 del 22 ottobre 1999 sulle modalità di svolgimento delle procedure di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:27/09/2000
Numero:172

§ 98.1.42696 - Circolare 27 settembre 2000, n. 172/D .

Autocertificazione - Circolare della funzione pubblica n. 8/99 del 22 ottobre 1999 sulle modalità di svolgimento delle procedure di controllo previste dal Regolamento sull'autocertificazione.

 

Emanata dal Ministero delle finanze, Dipartimento delle dogane.

 

A parziale modifica della circolare n. 239/D del 17 dicembre 1999, prot. 6373/II/AGP si impartiscono le seguenti disposizioni integrative sulle modalità di svolgimento dei controlli delle autocertificazioni, dettate dalla necessità di assicurare un'uniformità di comportamento tra i vari settori dell'Amministrazione finanziaria, così come convenuto a conclusione della prima fase dei lavori di un apposito gruppo di lavoro costituito presso il Segretariato generale.

1) Sono confermati i criteri prioritari per l'individuazione delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo, indicati al punto 3 della circolare n. 239/D sopracitata, con l'aggiunta di due ulteriori criteri e cioè il mancato possesso da parte dell'Amministrazione dei dati oggetto di autocertificazione o l'assenza di precedenti verifiche sui medesimi.

2) I controlli vanno effettuati in ogni caso, vale a dire a tappeto, per i dati autocertificati relativi:

- ai soggetti che hanno avuto accesso a benefici, a seguito di graduatoria di concorso o a seguito di gara;

- ai soggetti che hanno stipulato contratti e convenzioni ad evidenza pubblica o a trattativa privata con l'Amministrazione finanziaria;

- ai soggetti che usufruiscono delle procedure domiciliate ex art. 76, par. 1, lett. C, del codice doganale comunitario, Reg. (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 (Il controllo va effettuato ovviamente dalla Circoscrizione doganale cui viene presentata l'autocertificazione);

- ai soggetti che presentano richieste di esoneri cauzionali ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.

3) A modifica di quanto prescritto al punto 6 della circolare n. 239/D del 1999, i controlli a campione devono essere attivati immediatamente dopo la ricezione delle dichiarazioni e non entro i 3 giorni successivi.

Poiché è risultato che non sempre presso tutti gli Uffici di questo Dipartimento vengono utilizzati i moduli allegati alla circolare n. 107/S del 14 maggio 1999 del Segretariato generale per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, si invitano le Direzioni in indirizzo a verificare che gli uffici dipendenti si attengano scrupolosamente alle prescrizioni al riguardo impartite con la predetta circolare.

Si coglie l'occasione per sottolineare l'importanza della tempestiva e puntuale trasmissione dei dati relativi alle autocertificazioni ricevute ed ai controlli effettuati, per consentire alla scrivente un efficace monitoraggio dell'applicazione della normativa in materia.