§ 27.3.10 – D.Lgs.C.P.S. 26 ottobre 1946, n. 262.
Emissione di un prestito redimibile denominato “Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 per cento”.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.3 debito pubblico
Data:26/10/1946
Numero:262


Sommario
Art. 1.      E’ autorizzata l'emissione di un prestito redimibile, denominato “Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50%”
Art. 2.      I titoli e gli interessi del prestito di cui al presente decreto sono esenti
Art. 3.      L'ammortamento del prestito sarà effettuato, nel periodo di trenta anni, a cominciare dal 1° gennaio 1950, esclusivamente mediante sorteggio annuale secondo il piano di [...]
Art. 4.      I titoli del prestito sono emessi al prezzo di lire novantasette e centesimi cinquanta per ogni cento lire di capitale nominale
Art. 5.      Sono accettati in sottoscrizione al prestito, oltre il contante, i seguenti titoli di debito pubblico, al prezzo per ciascuno di essi indicato, per ogni cento lire di [...]
Art. 6.      I sottoscrittori mediante titoli di cui al precedente art. 5 sono tenuti a completare in contanti, per l'eventuale arrotondamento del capitale, la differenza tra il [...]
Art. 7.      Il collocamento dei titoli del prestito di cui al presente decreto è affidato ad un Consorzio bancario presieduto dalla Banca d'Italia
Art. 8.      I buoni del Tesoro ordinari all'ordine e quelli poliennali nominativi potranno essere presentati in sottoscrizione presso qualsiasi Sezione di tesoreria
Art. 9.      Tutte le garanzie, costituite con titoli dei prestiti delle specie indicate nell'art. 5 del presente decreto, e dei quali sia stato effettuato il versamento in [...]
Art. 10.      Il versamento, in sottoscrizione al nuovo prestito, di buoni del Tesoro poliennali, implica rinuncia ai premi, già estratti e pubblicati, non riscossi, nonché ai premi [...]
Art. 11.      Su richiesta delle Ditte fornitrici interessate e con l'adesione degli Istituti di credito ed Enti similari cessionari di credito verso lo Stato, di cui al 1° comma [...]
Art. 12.      Il prestito creato col presente decreto è inscritto nel Gran Libro del Debito pubblico ed al medesimo sono estese tutte le disposizioni che regolano il Gran Libro ed il [...]
Art. 13.      Tutti gli atti e documenti relativi, comunque, alle sottoscrizioni al prestito di cui al presente decreto, nonché gli atti relativi alla costituzione del Consorzio per [...]
Art. 14.      E’ data facoltà al Ministro per il tesoro di stabilire ogni altra condizione e modalità di esecuzione dell'operazione; di determinare la data di inizio e di chiusura [...]
Art. 15.      Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 27.3.10 – D.Lgs.C.P.S. 26 ottobre 1946, n. 262.

Emissione di un prestito redimibile denominato “Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 per cento”.

(G.U. 7 novembre 1946, n. 253).

 

     Art. 1.

     E’ autorizzata l'emissione di un prestito redimibile, denominato “Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50%”.

     I titoli del prestito fruttano l'interesse annuo di lire tre e centesimi cinquanta per ogni cento lire di capitale nominale a decorrere dal 1° gennaio 1947, pagabile in rate semestrali posticipate.

 

          Art. 2.

     I titoli e gli interessi del prestito di cui al presente decreto sono esenti:

     a) da ogni imposta reale presente e futura;

     b) dalla istituenda imposta straordinaria sul patrimonio;

     c) dalla imposta di successione e dalla imposta sul valore netto globale delle successioni;

     d) dalla imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare;

     e) dalla imposta di manomorta.

     Ai fini tutti di cui al primo comma del presente articolo, i titoli sono esenti da obbligo di denuncia, né possono formare oggetto di accertamento di ufficio, e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per la imposta straordinaria sul patrimonio, per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale, per l'imposta di manomorta e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonché per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

 

          Art. 3.

     L'ammortamento del prestito sarà effettuato, nel periodo di trenta anni, a cominciare dal 1° gennaio 1950, esclusivamente mediante sorteggio annuale secondo il piano di ammortamento da stabilire dal Ministro per il tesoro, giusta le facoltà concesse dall'art. 14 del presente decreto.

     L'importo delle cedole eventualmente riscosse dopo il sorteggio dei titoli presentati per il rimborso, e comunque non unite ad essi, non sarà detratto dal valore capitale, purché le cedole medesime siano maturate prima della presentazione dei titoli per il rimborso e si riferiscano a scadenze comprese nel quinquennio dal sorteggio.

 

          Art. 4.

     I titoli del prestito sono emessi al prezzo di lire novantasette e centesimi cinquanta per ogni cento lire di capitale nominale.

 

          Art. 5.

     Sono accettati in sottoscrizione al prestito, oltre il contante, i seguenti titoli di debito pubblico, al prezzo per ciascuno di essi indicato, per ogni cento lire di capitale nominale:

     1) buoni del Tesoro ordinari, a lire cento, novantanove, novantotto, per quelli emessi anteriormente al 1° ottobre 1946 e scadenti non oltre, rispettivamente, i mesi di marzo, giugno e settembre 1947; per quelli dal 1° ottobre in poi, al valore nominale del buono previa deduzione degli interessi decorrenti dal giorno di inizio delle sottoscrizioni al nuovo prestito al giorno della scadenza del buono, calcolati al tasso di emissione del buono medesimo;

     2) buoni del Tesoro novennali 5% - scadenza 15 febbraio 1949, a lire novantanove;

     3) buoni del Tesoro novennali 5% - scadenza 15 febbraio 1950, a lire novantanove;

     4) buoni del Tesoro novennali 5% - scadenza 15 settembre 1950, a lire novantanove;

     5) buoni del Tesoro novennali 5% - scadenza 15 aprile 1951, a lire novantotto;

     6) buoni del Tesoro novennali 4% - scadenza 15 settembre 1951, a lire novantatrè;

     7) buoni del Tesoro novennali 5% - scadenza 15 settembre 1951, a lire novantanove;

     8) buoni del Tesoro quinquennali 5% - scadenza 15 giugno 1948, a lire centouno;

     9) buoni del Tesoro quinquennali 5% - scadenza 1° aprile 1950 - 1 emissione (serie C-1 a C-33), a lire novantanove;

     10) buoni del Tesoro quinquennali 5% - scadenza 1° aprile 1950 - 2 emissione (serie C-34 a C- 106), a lire cento e centesimi cinquanta.

     Non sono accettati in sottoscrizione i buoni del Tesoro poliennali mancanti della cedola in corso, od anche di quelle successive.

 

          Art. 6.

     I sottoscrittori mediante titoli di cui al precedente art. 5 sono tenuti a completare in contanti, per l'eventuale arrotondamento del capitale, la differenza tra il costo dei nuovi titoli e l'importo di quelli presentati in sottoscrizione, calcolato ai prezzi indicati nell'articolo medesimo.

 

          Art. 7.

     Il collocamento dei titoli del prestito di cui al presente decreto è affidato ad un Consorzio bancario presieduto dalla Banca d'Italia.

     Ai sottoscrittori in contante o mediante titoli al portatore indicati nel precedente art. 5 saranno consegnati, a mezzo degli Istituti di credito ed Enti partecipanti al Consorzio, titoli provvisori al portatore.

     La consegna dei titoli definitivi sarà effettuata, al presentatore dei titoli provvisori, presso qualsiasi Sezione di tesoreria.

 

          Art. 8.

     I buoni del Tesoro ordinari all'ordine e quelli poliennali nominativi potranno essere presentati in sottoscrizione presso qualsiasi Sezione di tesoreria.

     Agli esibitori verranno rilasciate, dalle Sezioni di tesoreria, ricevute da valere per il successivo ritiro dei nuovi titoli, da parte degli intestatari di esse.

     Tali titoli recheranno le medesime intestazioni ed eventualmente gli stessi vincoli di quelli versati in sottoscrizione, senza che occorra, al riguardo, veruna autorizzazione o formalità giudiziaria.

     Le rate semestrali di interesse, relative ai titoli, intestati a persone fisiche capaci, e liberi da vincoli, saranno normalmente esigibili mediante cedole al portatore.

 

          Art. 9.

     Tutte le garanzie, costituite con titoli dei prestiti delle specie indicate nell'art. 5 del presente decreto, e dei quali sia stato effettuato il versamento in sottoscrizione al nuovo prestito, conservano la loro piena efficacia rispetto ai titoli che sostituiscono.

 

          Art. 10.

     Il versamento, in sottoscrizione al nuovo prestito, di buoni del Tesoro poliennali, implica rinuncia ai premi, già estratti e pubblicati, non riscossi, nonché ai premi che siano ancora da pubblicare o sorteggiare.

 

          Art. 11.

     Su richiesta delle Ditte fornitrici interessate e con l'adesione degli Istituti di credito ed Enti similari cessionari di credito verso lo Stato, di cui al 1° comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, il Ministro per il tesoro ha facoltà di estinguere anticipatamente i debiti, per i quali sia previsto il pagamento ratizzato, mediante titoli del prestito di cui al presente decreto, calcolati al prezzo di emissione durante il periodo della sottoscrizione e, successivamente, al prezzo di borsa.

     Per l'attuazione di quanto sopra, il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare, con i predetti Istituti ed Enti, le convenzioni che si rendessero necessarie, anche a modifica di altre eventualmente esistenti.

 

          Art. 12.

     Il prestito creato col presente decreto è inscritto nel Gran Libro del Debito pubblico ed al medesimo sono estese tutte le disposizioni che regolano il Gran Libro ed il servizio del Debito pubblico, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

     I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi e benefici concessi alle rendite del debito pubblico.

 

          Art. 13.

     Tutti gli atti e documenti relativi, comunque, alle sottoscrizioni al prestito di cui al presente decreto, nonché gli atti relativi alla costituzione del Consorzio per il collocamento dei titoli del prestito medesimo, i conti e la corrispondenza del Consorzio sono esenti da tassa di registro, di bollo e di concessione governativa.

     Le inserzioni e gli avvisi riguardanti la emissione, su giornali e riviste, sono esenti da qualsiasi tassa.

     Sono parimenti esenti dal pagamento di qualsiasi tassa o diritto le affissioni dei manifesti destinati a diffondere nel pubblico la notizia della emissione in parola e delle sue condizioni. A dette affissioni, da chiunque effettuate, si applicheranno le disposizioni vigenti a favore delle affissioni degli atti delle pubbliche amministrazioni.

     Le spedizioni dei titoli del prestito di cui al presente decreto alle Sezioni di tesoreria e quelle dalle filiali della Banca d'Italia, esistenti nei capoluoghi di provincia, alle filiali fuori dei capoluoghi medesimi, come pure quelle da una ad altra delle filiali della Banca d'Italia e quelle dalle filiali della Banca d'Italia agli

     Istituti ed enti consorziati saranno effettuate in esenzione dalle tasse postali; analoghe agevolazioni si applicheranno per il trasferimento dei titoli presentati in sottoscrizione. Saranno osservate, in ogni caso, le formalità da stabilirsi dal Ministro per il tesoro d'intesa col Ministro per le poste e telecomunicazioni.

 

          Art. 14.

     E’ data facoltà al Ministro per il tesoro di stabilire ogni altra condizione e modalità di esecuzione dell'operazione; di determinare la data di inizio e di chiusura della sottoscrizione ed il limite della emissione, in relazione ai risultati della sottoscrizione medesima; di stabilire il piano e le modalità dell'ammortamento; di stipulare convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative a detta emissione e per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio bancario per il collocamento dei titoli; di fissare le caratteristiche dei titoli provvisori e definitivi e la loro ripartizione in tagli; di provvedere a tutte le variazioni dei bilanci della entrata e della spesa ed a quanto altro può occorrere per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 15.

     Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.