§ 27.1.94 - D.P.R. 24 aprile 2001, n. 270.
Regolamento di semplificazione delle procedure di reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti (n. 36, allegato 1, legge n. 50/1999).


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.1 bilancio dello stato
Data:24/04/2001
Numero:270


Sommario
Art. 1.  Oggetto del regolamento.
Art. 2.  Richiesta di pagamento.
Art. 3.  Procedura.
Art. 4.  Disposizione transitoria.
Art. 5.  Informazione.
Art. 6.  Abrogazioni.


§ 27.1.94 - D.P.R. 24 aprile 2001, n. 270.

Regolamento di semplificazione delle procedure di reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti (n. 36, allegato 1, legge n. 50/1999).

(G.U. 7 luglio 2001, n. 156).

 

     Art. 1. Oggetto del regolamento.

     1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per il pagamento, su richiesta degli aventi diritto, di somme relative a residui passivi perenti di parte corrente ed in conto capitale da reiscrivere nel bilancio dello Stato.

 

          Art. 2. Richiesta di pagamento.

     1. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento attinente a residui passivi perenti, l'amministrazione competente comunica agli interessati il nominativo del responsabile del procedimento medesimo. Entro i successivi quindici giorni il responsabile comunica l'accertamento di infondatezza sostanziale o la necessità di integrazioni formali della richiesta, nonché il termine per provvedervi.

     2. Per i residui passivi perenti in conto capitale la competente amministrazione accerta l'effettiva assunzione da parte dello Stato dell'obbligo di pagare l'importo richiesto per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti.

 

          Art. 3. Procedura.

     1. Accertata la fondatezza della richiesta di cui all'articolo 2, il responsabile del competente ufficio di livello dirigenziale generale richiede all'amministrazione del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la reiscrizione in bilancio delle risorse occorrenti mediante trasferimento di somme dai fondi di riserva generale, di cui all'articolo 7 ed all'articolo 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468, al capitolo di provenienza dell'amministrazione competente, da effettuarsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     2. In caso di soppressione del capitolo di provenienza, le somme trasferite dai fondi di riserva generale sono assegnate, nell'ambito della pertinente unità di voto, in termini di competenza e di cassa, ad apposito capitolo di nuova istituzione o a nuovo articolo di capitolo già esistente, avente le medesime caratteristiche e finalità del capitolo soppresso [1].

     3. Nell'ambito delle dotazioni complessivamente determinate dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi del primo comma dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, una quota è specificamente utilizzabile, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, a fini di riassegnazione di risorse per il pagamento delle somme relative a residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa.

 

          Art. 4. Disposizione transitoria.

     1. Nelle more dell'istituzione di apposita unità previsionale di base, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulla base delle richieste e degli elementi informativi disponibili, è individuata per l'esercizio finanziario in corso, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, la dotazione specifica di risorse utilizzabili a fini di riassegnazione per il pagamento delle somme relative a residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa.

 

          Art. 5. Informazione.

     1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, decorsi infruttuosamente novanta giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento, l'amministrazione informa il richiedente in ordine allo stato del procedimento, indicando eventuali elementi ostativi emersi, ed all'ufficio competente per i pagamenti.

 

          Art. 6. Abrogazioni.

     1. Sono abrogati l'articolo 7, secondo comma, punto 1), della legge 5 agosto 1978, n. 468, limitatamente alle parole: ", in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso", e l'articolo 8, secondo comma, della legge citata.


[1] Comma così modificato dall'art. 13 della L. 4 agosto 2016, n. 163.