§ 27.1.68 - Legge 23 settembre 1994, n. 554.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1994.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.1 bilancio dello stato
Data:23/09/1994
Numero:554


Sommario
Art. 1.  Disposizioni generali.
Art. 2.  Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 3.  Stato di previsione del Ministero del tesoro.
Art. 4.  Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
Art. 5.  Stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
Art. 6.  Disposizioni diverse.
Art. 7.  Modifiche alla tabella A allegata alla legge 24 dicembre 1993, n. 539.


§ 27.1.68 - Legge 23 settembre 1994, n. 554. [1]

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1994.

(G.U. 29 settembre 1994, n. 228, S.O.).

 

     Art. 1. Disposizioni generali.

     1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni e aziende autonome, approvati con la legge 24 dicembre 1993, n. 539, sono introdotte, per l'anno finanziario 1994, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

 

          Art. 2. Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 539, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

     "9-bis. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui passivi.

     9-ter. Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, le somme relative al Fondo unico per lo spettacolo non impegnate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per gli interventi di pertinenza dell'esercizio successivo e per quelli per i quali le somme stesse furono stanziate".

     2. Il comma 10 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 539, è abrogato.

 

          Art. 3. Stato di previsione del Ministero del tesoro.

     1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 539, è sostituito dal seguente:

     "5. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in lire 189.000 miliardi".

 

          Art. 4. Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

     1. All'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 539, è aggiunto il seguente comma:

     "3-bis. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1994, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dai gestori delle scuole secondarie non statali, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 358, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297".

 

          Art. 5. Stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

     1. All'articolo 21 della legge 24 dicembre 1993, n. 539, sono aggiunti i seguenti commi:

     "5-bis. La Cassa depositi e prestiti, a valere sui fondi accantonati sull'apposito conto corrente di tesoreria, costituito mediante il versamento degli avanzi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, è autorizzata a versare ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata la somma di lire 6.000.000.000.

     5-ter. La somma di cui al comma 5-bis sarà assegnata, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per essere trasferita al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali al fine di consentire l'acquisto e l'espropriazione di terreni e fabbricati per una migliore gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato.

     5-quater. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'anno finanziario 1994, in relazione alle entrate acquisite per l'attività dell'Azienda stessa volta ad assicurare la continuità di gestione del Parco nazionale dello Stelvio".

 

          Art. 6. Disposizioni diverse.

     1. All'articolo 24 della legge 24 dicembre 1993, n. 539, è aggiunto il seguente comma:

     "16-bis. In relazione agli effetti delle operazioni di conguaglio derivanti dalla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, concernente il regolamento sull'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'articolo 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti in termini di competenza e di cassa, variazioni compensative tra i capitoli relativi alle spese per stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali ed i pertinenti capitoli relativi ai contributi previdenziali, assistenziali e ritenute erariali, iscritti nelle relative rubriche degli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni ed aziende autonome".

 

          Art. 7. Modifiche alla tabella A allegata alla legge 24 dicembre 1993, n. 539.

     1. Nella tabella A allegata alla legge 24 dicembre 1993, n. 539, sotto la voce "Stato di previsione del Ministero del tesoro" le parole "Capitoli nn. 4431, 4456" sono sostituite dalle seguenti: "Capitoli nn. 4472, 4478, 4675". Nella medesima tabella è aggiunta la seguente voce: "Stato di previsione del Ministero dell'interno: Capitoli nn. 4239 e 4295".

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

 

Tabelle

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.