§ 27.1.57 - Legge 10 ottobre 1990, n. 286.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1990.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.1 bilancio dello stato
Data:10/10/1990
Numero:286


Sommario
Art. 1.  Disposizioni generali.
Art. 2.  Stato di previsione del Ministero del tesoro.
Art. 3.  Ministero del bilancio e della programmazione economica.
Art. 4.  Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 5.  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 6.  Stato di previsione del Ministero della sanità.


§ 27.1.57 - Legge 10 ottobre 1990, n. 286. [1]

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1990.

(G.U. 13 ottobre 1990, n. 240, S.O.).

 

     Art. 1. Disposizioni generali.

     1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni e aziende autonome, approvati con la legge 27 dicembre 1989, n. 409, sono introdotte, per l'anno finanziario 1990, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

 

          Art. 2. Stato di previsione del Ministero del tesoro.

     1. Il comma 8 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, è sostituito dal seguente:

     “8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare è stabilito in lire 122.000 miliardi".

     2. Il comma 17 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, è sostituito dal seguente:

     “17. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui passivi del Ministero del tesoro sui capitoli 5926, 5952, 6771 e 6872".

     3. Il comma 18 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, è sostituito dal seguente:

     “18. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono stabiliti, rispettivamente, in L. 2.100.000.000.000, L. 300.000.000.000 e L. 48.000.000.000".

     4. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, è aggiunto il seguente comma:

     “28-bis. Le somme iscritte ai capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, con variazioni compensative nel conto dei residui passivi".

 

          Art. 3. Ministero del bilancio e della programmazione economica.

     1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, è sostituito dal seguente:

     “3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le amministrazioni interessate, nonchè le eventuali successive variazioni, delle disponibilità in conto residui e di cassa sul capitolo 7507 e dei fondi iscritti in termini di competenza e di cassa sul capitolo 7510 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonchè per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria".

 

          Art. 4. Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     1. All'articolo 14 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, è aggiunto il seguente comma:

     “3-bis. La Cassa depositi e prestiti, a valere sui fondi accantonati sul conto corrente di tesoreria n. 3 - costituito mediante il versamento degli avanzi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali - è autorizzata a versare, al capitolo 3589 dell'entrata del bilancio dello Stato, la somma di L. 80.000.000 corrispondente all'ammontare dei residui passivi eliminati dal bilancio della predetta gestione alla chiusura dell'esercizio 1989, per l'intervenuta perenzione amministrativa".

 

          Art. 5. Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     1. All'articolo 15 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, è aggiunto il seguente comma:

     “3-bis. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio ed allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1990".

 

          Art. 6. Stato di previsione del Ministero della sanità.

     1. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, è sostituito dal seguente:

     “2. Alle spese di cui ai capitoli 2547 e 4550 dello stato di previsione del Ministero della sanità, si applicano, per l'anno finanziario 1990, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla contabilità generale dello Stato".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.