§ 27.1.51 - Legge 24 dicembre 1987, n. 525.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.1 bilancio dello stato
Data:24/12/1987
Numero:525


Sommario
Art. 1.      1. Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente; fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 29 febbraio 1988, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1988.


§ 27.1.51 - Legge 24 dicembre 1987, n. 525. [1]

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988.

(G.U. 28 dicembre 1987, n. 301).

 

     Art. 1.

     1. Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente; fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 29 febbraio 1988, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1988, secondo gli stati di previsione presentati alle Camere e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge.

     2. Allo stesso fine e con gli stessi limiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta provvisoriamente determinato, in termini di competenza, in L. 211.779.311.204.000.

     3. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544, modificato dalla legge 13 dicembre 1964, n. 1333, si fa riferimento al totale complessivo delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal disegno di legge di bilancio integrato dalla successiva prima nota di variazioni.

 

          Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1988.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.