§ 27.1.3D - Legge 26 marzo 1975, n. 92.
Elevazione del limite di somma stabilito dall'art. 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.1 bilancio dello stato
Data:26/03/1975
Numero:92


Sommario
Art. unico.      Il penultimo comma dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, è sostituito [...]


§ 27.1.3D - Legge 26 marzo 1975, n. 92.

Elevazione del limite di somma stabilito dall'art. 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

(G.U. 12 aprile 1975, n. 98)

 

     Art. unico.

     Il penultimo comma dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, è sostituito dal seguente:

     "Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1 a 5 le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento".