§ 26.1.20 – D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 41.
Attuazione dell'articolo 3 della direttiva 93/68/CEE, che modifica la direttiva 88/378/CEE in materia di sicurezza dei giocattoli.


Settore:Normativa nazionale
Materia:26. Consumatore (tutela)
Capitolo:26.1 consumatore (tutela)
Data:24/02/1997
Numero:41


Sommario
Art. 1.      1. L'espressione "marchio CE", figurante nel decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, è sostituita dall'espressione "marcatura CE", secondo il simbolo grafico il [...]
Art. 2.      1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313
Art. 3.      1. Agli allegati al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, è aggiunto il seguente: "Allegato V" intitolato: "Marcatura CE di conformità"
Art. 4.      1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, il comma 3 è sostituito dal seguente
Art. 5.      1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, al comma 5
Art. 6.      1. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi
Art. 7.      1. Alle procedure relative all'attestazione di conformità di prodotti disciplinati dal presente decreto, a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati [...]
Art. 8.      1. Il punto 5 dell'Allegato III va modificato come segue


§ 26.1.20 – D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 41.

Attuazione dell'articolo 3 della direttiva 93/68/CEE, che modifica la direttiva 88/378/CEE in materia di sicurezza dei giocattoli.

(G.U. 6 marzo 1997, n. 54, S.O.).

 

     Art. 1.

     1. L'espressione "marchio CE", figurante nel decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, è sostituita dall'espressione "marcatura CE", secondo il simbolo grafico il cui modello figura all'articolo 3.

 

          Art. 2.

     1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313:

     a) al comma 1, dopo le parole: "comma 2", sono aggiunte le seguenti: "dell'articolo 2 e dell'articolo 8";

     b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

     "3 bis. Se i giocattoli sono disciplinati da altre disposizioni relative ad aspetti diversi da quelli oggetto del presente decreto che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica ugualmente la presunta conformità dei giocattoli anche alle altre disposizioni. Tuttavia nel caso in cui una o più delle suddette disposizioni lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità del giocattolo alle disposizioni applicate dal fabbricante; in questo caso i riferimenti devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione che accompagnano il giocattolo o, in alternativa, riportati sull'imballaggio.”.

 

          Art. 3.

     1. Agli allegati al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, è aggiunto il seguente: "Allegato V" intitolato: "Marcatura CE di conformità".

     "ALLEGATO V

     Marcatura CE di conformità - La marcatura CE di conformità è sostituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue:

 

 

     - In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo grafico graduato di cui sopra.

     - I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere Inferiore a 5 mm.".

 

          Art. 4.

     1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. E' vietato apporre sui giocattoli marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sui giocattoli, sul loro imballaggio o su una etichetta, può essere apposto ogni altro marcio, purché esso non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE."

 

          Art. 5.

     1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, al comma 5:

     1) dopo la parola: "comunica" sono inserite le seguenti parole: "alla Commissione europea e agli altri Stati membri”;

     2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

     "5 bis - L'elenco degli organismi notificati, recante il loro numero di identificazione, nonché i compiti specifici per i quali sono stati designati, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dalla Commissione europea, che ne cura anche l'aggiornamento.".

 

          Art. 6.

     1. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

     "1 bis. L'apposizione indebita della marcatura CE comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE, entro sessanta giorni.

     1 ter. Nel caso in cui persista la mancanza di conformità, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone il ritiro dei prodotti dal mercato; le spese derivanti dall'applicazione del presente comma sono a carico del fabbricante o del suo mandatario.".

 

          Art. 7.

     1. Alle procedure relative all'attestazione di conformità di prodotti disciplinati dal presente decreto, a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformità, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

 

          Art. 8.

     1. Il punto 5 dell'Allegato III va modificato come segue:

     "5) sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile, a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato sulla base del diritto nazionale. Tale condizione non è richiesta per gli organismi pubblici.

     Le condizioni di cui ai punti 1 e 2 vengono verificate periodicamente dalle competenti autorità degli Stati membri.".