§ 25.4.2 - Legge 23 giugno 2000, n. 178.
Istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea.


Settore:Normativa nazionale
Materia:25. Consorzi imprese cooperative e riunioni di imprese
Capitolo:25.4 disciplina generale
Data:23/06/2000
Numero:178


Sommario
Art. 1.      1. Il Governo è autorizzato a stipulare un'intesa con la Commissione delle Comunità europee per istituire il Centro nazionale di informazione e documentazione europea, [...]


§ 25.4.2 - Legge 23 giugno 2000, n. 178.

Istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea.

(G.U. 3 luglio 2000, n. 153).

 

 

     Art. 1.

     1. Il Governo è autorizzato a stipulare un'intesa con la Commissione delle Comunità europee per istituire il Centro nazionale di informazione e documentazione europea, costituito nella forma di Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del regolamento (CEE) n. 2137/85, del Consiglio, del 25 luglio 1985, e del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

     2. Il Centro sarà finanziato dalla Commissione delle Comunità europee e dallo Stato italiano quali soci fondatori del GEIE e sarà disciplinato mediante l'intesa di cui al comma 1, con la quale si provvederà in particolare:

     a) a prevedere la possibilità dell'ingresso, in qualità di soci ordinari, di persone fisiche, persone giuridiche private ed enti pubblici;

     b) a stabilire il quadro delle fonti di finanziamento in aggiunta alle quote dei soci fondatori;

     c) a definire forme congiunte di indirizzo e vigilanza, ferme restando le competenze degli organismi di controllo previste dalle norme statali e comunitarie vigenti.

     3. Il Centro opera in conformità alla trasparenza che deve informare le attività delle istituzioni dell'Unione europea, con l'obiettivo:

     a) di realizzare, anche attraverso le possibilità offerte dalle nuove tecnologie della comunicazione, programmi sistematici di diffusione dell'informazione e documentazione europea destinati, sia direttamente, sia attraverso sportelli decentrati, ai cittadini e a determinate categorie di utenti;

     b) di formare il personale per la diffusione e gestione della documentazione comunitaria;

     c) di coordinare e razionalizzare le attività di documentazione, elaborazione e studio già esistenti attraverso una serie di convenzioni con altri centri di studio e documentazione con sede in Italia o negli altri Stati membri dell'Unione europea.

     4. In favore del Centro trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390.

     5. Le commissioni parlamentari competenti per gli affari comunitari esprimono il parere sullo schema dell'intesa di cui al comma 1, sulle successive modificazioni della stessa, sull'ingresso, in qualità di soci ordinari, dei soggetti di cui al comma 2, lettera a), e sulla designazione dei componenti degli organi direttivi del Centro da parte del Governo. Il Ministro per le politiche comunitarie presenta annualmente alle predette commissioni una relazione sull'attività svolta, sul bilancio e sul programma di attività del Centro.

     5 bis. Al fine di facilitare un processo multiforme di integrazione europea è istituito per l'anno 2000 un fondo straordinario di lire 500 milioni, per iniziative, anche visive e su supporti magnetici ed informatici, di informazione, comunicazione, studio, ricerca, documentazione e cultura, compresa quella musicale. Le iniziative, che possono avvalersi dei cofinanziamenti previsti dai programmi comunitari e, in particolare, dai programmi PHARE e TACIS di cui ai regolamenti (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989 e (CE) n. 1279/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, e successive modificazioni, debbono avere per oggetto o quadro di riferimento organismi o iniziative europee cui partecipino, oltre all'Italia, almeno altri tre Stati europei di cui almeno uno membro dell'Unione europea. Esse sono promosse dal Centro, previo parere o proposta della delegazione parlamentare presso gli organismi europei interessati. [1]

     6. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite massimo annuo di 2.000 milioni di lire per l'anno 2000 e di 1.500 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. [2]

     7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1]  Comma inserito dall'art. 26 della L. 29 dicembre 2000, n. 422 e così modificato dall'art. 24 della L. 1 marzo 2002, n. 39.

[2] Comma già modificato dall'art. 26 della L. 29 dicembre 2000, n. 422 e, ulteriormente così modificato dall'art. 24 della L. 1 marzo 2002, n. 39.