§ 24.1.70 - D.Lgs. 8 febbraio 2006, n. 114.
Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:24. Confezionamento imballaggio ed etichettatura
Capitolo:24.1 confezionamento imballaggio ed etichettatura
Data:08/02/2006
Numero:114


Sommario
Art. 1.  Etichettatura degli ingredienti
Art. 2.  Etichettatura di frutta, ortaggi e funghi
Art. 3.  Ingredienti sostituibili
Art. 4.  Deroghe per gli ingredienti composti
Art. 5.  Ingredienti assimilati agli additivi
Art. 6.  Casi di esenzione
Art. 7.  Abrogazioni
Art. 8.  Lista degli ingredienti allergenici
Art. 9.  Prodotti contenenti acido glicirrizico
Art. 10.  Sostanze diverse dagli ingredienti
Art. 11.  Norme transitorie
Art. 12.  Clausola di cedevolezza
Art. 13.  Clausola di invarianza della spesa


§ 24.1.70 - D.Lgs. 8 febbraio 2006, n. 114.

Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.

(G.U. 23 marzo 2006, n. 69)

 

Art. 1. Etichettatura degli ingredienti

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. Gli ingredienti, elencati nell'Allegato 2, sezione III, o derivati da un ingrediente elencato in tale sezione, utilizzati nella fabbricazione di un prodotto finito e presenti anche se in forma modificata, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito.

     2-ter. Le sostanze derivate da ingredienti elencati nell'Allegato 2, sezione III, utilizzate nella fabbricazione di un prodotto alimentare e presenti anche se in forma modificata, devono figurare in etichetta col nome dell'ingrediente da cui derivano; detta disposizione non si applica se la stessa sostanza figura già col proprio nome nella lista degli ingredienti del prodotto finito.

     2-quater. Gli ingredienti elencati all'Allegato 2, sezione III, devono figurare nell'etichettatura anche delle bevande contenenti alcool in quantità superiore a 1,2 per cento in volume. L'indicazione dell'ingrediente o degli ingredienti o dei derivati di cui all'Allegato 2, sezione III, è preceduta dal termine "contiene", se detti ingredienti non figurano nella denominazione di vendita o nell'elenco degli ingredienti.».

 

     Art. 2. Etichettatura di frutta, ortaggi e funghi

     1. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:

     «8. Tipi diversi di frutta, di ortaggi o di funghi, dei quali nessuno abbia una predominanza di peso rilevante, quando sono utilizzati in miscuglio in proporzioni variabili come ingredienti di un prodotto alimentare, possono essere raggruppati nell'elenco degli ingredienti sotto la denominazione generica di "frutta", "ortaggi" o "funghi" immediatamente seguita dalla menzione "in proporzione variabile" e dalla elencazione dei tipi di frutta, di ortaggi o di funghi presenti. Il miscuglio è indicato, nell'elenco degli ingredienti, in funzione del peso globale della frutta, degli ortaggi e dei funghi presenti.».

 

     Art. 3. Ingredienti sostituibili

     1. Dopo il comma 10 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono inseriti i seguenti:

     «10-bis. Gli ingredienti, che costituiscono meno del 2 per cento nel prodotto finito, possono essere elencati in un ordine differente dopo gli altri ingredienti.

     10-ter. Gli ingredienti simili o sostituibili fra loro, suscettibili di essere utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare senza alterarne la composizione, la natura o il valore percepito, purchè costituiscano meno del 2 per cento del prodotto finito e non siano additivi o ingredienti elencati nell'Allegato 2, sezione III, possono essere indicati nell'elenco degli ingredienti con la menzione "contiene ... e/o ...", se almeno uno dei due ingredienti sia presente nel prodotto finito.».

 

     Art. 4. Deroghe per gli ingredienti composti

     1. Il comma 12 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:

     «12. La enumerazione di cui al comma 11 non è obbligatoria:

     a) se l'ingrediente composto, la cui composizione è specificata dalla normativa comunitaria in vigore, rappresenta meno del 2 per cento del prodotto finito; detta disposizione non si applica agli additivi, salvo quanto disposto all'articolo 7, comma 1;

     b) se l'ingrediente composto, costituito da miscugli di spezie e/o erbe, rappresenta meno del 2 per cento del prodotto finito; detta disposizione non si applica agli additivi, salvo quanto disposto all'articolo 7, comma 1;

     c) se l'ingrediente composto è un prodotto per il quale la normativa comunitaria non rende obbligatorio l'elenco degli ingredienti.».

 

     Art. 5. Ingredienti assimilati agli additivi

     1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo la lettera d), è aggiunta, in fine, la seguente:

     «d-bis) le sostanze che, pur non essendo additivi, sono utilizzate secondo le stesse modalità e con le stesse finalità dei coadiuvanti tecnologici e che rimangono presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata.».

 

     Art. 6. Casi di esenzione [1]

     1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso di ingredienti indicati all'allegato 2, sezione III. L'indicazione degli ingredienti non è richiesta nel caso di formaggi, del burro, del latte e delle creme di latte fermentati, solo se utilizzati come prodotti finiti.".

 

     Art. 7. Abrogazioni

     1. Nell'Allegato 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono soppresse le denominazioni «frutta candita» e «ortaggi» e le relative designazioni.

 

     Art. 8. Lista degli ingredienti allergenici

     1. All'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono aggiunte la sezione III e la sezione IV di cui all'Allegato I al presente decreto.

     2. [Le sostanze indicate nella sezione IV sono temporaneamente escluse dall'applicazione della sezione III fino al 25 novembre 2007] [2].

     3. [Ogni modifica alla sezione IV dell'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 è adottata con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della salute] [3].

 

     Art. 9. Prodotti contenenti acido glicirrizico

     1. La sezione II dell'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è completata con l'aggiunta della categoria di prodotti indicata all'Allegato II al presente decreto.

 

     Art. 10. Sostanze diverse dagli ingredienti

     1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, può essere definita, sulla base dei sistemi di rilevazione analitica disponibili, in attesa di norme comunitarie specifiche, la soglia al di sopra della quale deve essere indicata in etichetta la presenza di sostanze di cui alla sezione III dell'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, diverse dagli ingredienti.

 

     Art. 11. Norme transitorie

     1. Le etichette non conformi alle disposizioni del presente decreto possono essere utilizzate fino al 20 maggio 2006 per i prodotti di cui all'Allegato II e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto negli altri casi; i prodotti etichettati entro tali date, in modo non conforme alle disposizioni del presente decreto, possono essere venduti fino all'esaurimento delle scorte.

 

     Art. 12. Clausola di cedevolezza

     1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE, 2005/26/CE e 2005/63/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto, da ciascuna regione e provincia autonoma.

 

     Art. 13. Clausola di invarianza della spesa

     1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Allegato I

     (previsto dall'art. 8, comma 1)

 

     Sezione III

     ALLERGENI ALIMENTARI

     Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati;

     Crostacei e prodotti derivati;

     Uova e prodotti derivati;

     Pesce e prodotti derivati;

     Arachidi e prodotti derivati;

     Soia e prodotti derivati;

     Latte e prodotti derivati (compreso il lattosio);

     Frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci pecan (Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati;

     Sedano e prodotti derivati;

     Senape e prodotti derivati;

     Semi di sesamo e prodotti derivati;

     Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2.

     Lupini e prodotti derivati [4];

     Molluschi e prodotti derivati [5].

 

     Sezione IV

     ELENCO DEGLI INGREDIENTI TEMPORANEAMENTE ESCLUSI DALLA SEZIONE III

 

Cereali contenenti glutine

- Sciroppi di glucosio a base di frumento compreso il destrosio (1)

 

- Maltodestrine a base di frumento (1)

 

- Sciroppi di glucosio a base di orzo

 

- Cereali utilizzati per la distillazione di alcool

 

 

Uova

- Lisozima (prodotto da uova) utilizzato come additivo del vino

 

- Albumina (prodotta da uovo) utilizzata come chiarificante del vino e del sidro

 

 

Pesce

- Gelatina di pesce impiegata come di supporto per la preparazione di vitamine o carotenoidi e per gli aromi

 

- Gelatina di pesce utilizzata come chiarificante della birra, nel sidro e nel vino

 

 

Soia

- Olio e grasso di soia raffinato (1)

 

- Tocoferoli misti naturali (E 306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia

 

- Oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia

 

- Estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia

 

 

Latte

- Siero di latte utilizzato nella distillazione per alcool

 

- Lactitolo

 

- Prodotti a base di latte (caseine) utilizzati come chiarificanti nel vino e nel sidro

 

 

Frutta a guscio

- Frutta a guscio utilizzata nei distillati di alcool

 

- Frutta a guscio (mandorle e noci) utilizzate (come aromi) in alcool

 

 

Sedano

- Olio di foglie e di semi di sedano

 

- Oleoresina di sedano

 

 

Senape

- Olio di senape

 

- Olio di semi di senape

 

- Oleoresina di semi di senape

 

     (1) e prodotti simili sempre che il processo cui sono stati sottoposti non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto da cui sono derivati.

 

     Allegato II

     (previsto dall'art. 9)

Tipo o categoria di prodotti alimentari

Indicazione obbligatoria

 

 

f) Dolciumi o bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 100 mg/kg o 10 mg/l.

La dicitura "contiene liquirizia" va aggiunta subito dopo l'elenco degli ingredienti,salvo nel caso in cui il termine "liquirizia" figuri giànell'elenco di ingredienti o nella denominazione di vendita del prodotto. In assenza dell'elenco di ingredienti, l'indicazione segue la denominazione di vendita del prodotto.

 

 

g) Dolciumi contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 4 g/kg.

All'elenco di ingredienti va aggiunta la seguente indicazione:"contiene liquirizia - evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione". In assenza dell'elenco di ingredienti,l'indicazione segue la denominazione di vendita del prodotto.

 

 

h) Bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 50 mg/l o 300 mg/l in caso di bevande contenenti più di 1,2% per volume di alcool. (1)

All'elenco di ingredienti va aggiunta la seguente indicazione:"contiene liquirizia - evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione". In assenza dell'elenco di ingredienti,l'indicazione segue la denominazione di vendita del prodotto.

 

     (1) Tale livello si applica ai prodotti proposti pronti per il consumo o per la ricostituzione conformemente alle istruzioni del produttore.

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 27 settembre 2007, n. 178. Il testo previgente inseriva il comma 1 bis nell'art. 7, D.Lgs 109/2002.

[2] Comma abrogato dall'art. 27 della L. 7 luglio 2009, n. 88.

[3] Comma abrogato dall'art. 27 della L. 7 luglio 2009, n. 88.

[4] Ingrediente aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 27 settembre 2007, n. 178.

[5] Ingrediente aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 27 settembre 2007, n. 178.