§ 98.1.31323 - D.P.R. 10 dicembre 2001, n. 479.
Regolamento recante modifiche al regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, concernente riforma delle vigenti disposizioni sulla concessione di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:10/12/2001
Numero:479


Sommario
Art. 1.      1. Al comma 2 dell'articolo 9 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 361, le parole "sentito, [...]
Art. 2.      1. Il primo comma dell'articolo 13 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, è sostituito dal seguente


§ 98.1.31323 - D.P.R. 10 dicembre 2001, n. 479. [1]

Regolamento recante modifiche al regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, concernente riforma delle vigenti disposizioni sulla concessione di ricompense al merito di Marina

(G.U. 12 febbraio 2002, n. 36)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto il regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, recante riforma delle vigenti disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di Marina, come modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1950, n. 1081, 9 maggio 1969, n. 397, e 16 luglio 1997, n. 361;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre 2001;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2001;

     Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Al comma 2 dell'articolo 9 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 361, le parole "sentito, ai sensi dell'articolo 13, il parere del Consiglio superiore delle Forze armate, sezione Marina" sono soppresse.

 

          Art. 2.

     1. Il primo comma dell'articolo 13 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, è sostituito dal seguente:

     "Il parere sulla concessione delle ricompense al valore di Marina e al merito di Marina è espresso da una commissione presieduta dal Capo di Stato Maggiore della Marina e da due ammiragli, di cui uno delle Capitanerie di porto se l'azione o l'attività riguarda personale delle Capitanerie di porto o gente di mare. Le funzioni di segretario sono svolte da un contrammiraglio o ufficiale superiore.".

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.