§ 98.1.31311 - D.P.R. 6 giugno 2001, n. 379.
Disposizioni regolamentari in materia edilizia. (Testo C)


Settore:Normativa nazionale
Data:06/06/2001
Numero:379


Sommario
Art. 1.  (L) - Ambito di applicazione
Art. 2.  (L) - Competenze delle regioni e degli enti locali
Art. 3.  (L) - Definizioni degli interventi edilizi
Art. 4.  (L) - Regolamenti edilizi comunali
Art. 5.  (R) - Sportello unico per l'edilizia (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 dicembre 1993, n. 493; art. 220, regio decreto [...]
Art. 6.  (L) - Attività edilizia libera
Art. 7.  (L) - Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni
Art. 8.  (L) - Attività edilizia dei privati su aree demaniali
Art. 9.  (L) - Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica
Art. 10.  (L) - Interventi subordinati a permesso di costruire
Art. 11.  (L) - Caratteristiche del permesso di costruire
Art. 12.  (L) - Presupposti per il rilascio del permesso di costruire
Art. 13.  (L) - Competenza al rilascio del permesso di costruire
Art. 14.  (L) - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
Art. 15.  (R) - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 11)
Art. 16.  (L) - Contributo per il rilascio del permesso di costruire
Art. 17.  (L) - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
Art. 18.  (L) - Convenzione-tipo
Art. 19.  (L) - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza
Art. 20.  (R) - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire (decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, convertito con modificazioni dallalegge 4 dicembre 1993, n. 493)
Art. 21.  (R) - Intervento sostitutivo regionale (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 5 e 6, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 dicembre 1993, n. 493)
Art. 22.  (L) - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività
Art. 23.  (R) - Disciplina della denuncia di inizio attività (legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che sostituisce l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. [...]
Art. 24.  (L) - Certificato di agibilità
Art. 25.  (R) - Procedimento di rilascio del certificato di agibilità (D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425;legge 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e 8)
Art. 26.  (L) - Dichiarazione di inagibilità
Art. 27.  (L) - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
Art. 28.  (L) - Vigilanza su opere di amministrazioni statali
Art. 29.  (L) - Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio [...]
Art. 30.  (L) - Lottizzazione abusiva
Art. 31.  (L) - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
Art. 32.  (L) - Determinazione delle variazioni essenziali
Art. 33.  (L) - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità
Art. 34.  (L) - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
Art. 35.  (L) - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici
Art. 36.  (L) - Accertamento di conformità
Art. 37.  (L) - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità
Art. 38.  (L) - Interventi eseguiti in base a permesso annullato
Art. 39.  (L) - Annullamento del permesso di costruire da parte della regione
Art. 40.  (L) - Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione
Art. 41.  (L) - Demolizione di opere abusive
Art. 42.  (L) - Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione
Art. 43.  (L) - Riscossione
Art. 44.  (L) - Sanzioni penali
Art. 45.  (L) - Norme relative all'azione penale (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22)
Art. 46.  (L) - Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
Art. 47.  (L) - Sanzioni a carico dei notai
Art. 48.  (L) - Aziende erogatrici di servizi pubblici
Art. 49.  (L) - Disposizioni fiscali
Art. 50.  (L) - Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria
Art. 51.  (L) - Finanziamenti pubblici e sanatoria
Art. 52.  (L) - Tipo di strutture e norme tecniche
Art. 53.  (L) - Definizioni
Art. 54.  (L) - Sistemi costruttivi
Art. 55.  (L) - Edifici in muratura
Art. 56.  (L) - Edifici con struttura a pannelli portanti
Art. 57.  (L) - Edifici con strutture intelaiate
Art. 58.  (L) - Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo
Art. 59.  (L) - Laboratori
Art. 60.  (L) - Emanazione di norme tecniche
Art. 61.  (L) - Abitati da consolidare
Art. 62.  (L) - Utilizzazione di edifici
Art. 63.  (L) - Opere pubbliche
Art. 64.  (L) - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità
Art. 65.  (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (legge n. 1086 del 1971, artt. [...]
Art. 66.  (L) - Documenti in cantiere
Art. 67.  (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7) - Collaudo statico (legge 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e 8)
Art. 68.  (L) - Controlli
Art. 69.  (L) - Accertamenti delle violazioni
Art. 70.  (L) - Sospensione dei lavori
Art. 71.  (L) - Lavori abusivi
Art. 72.  (L) - Omessa denuncia dei lavori
Art. 73.  (L) - Responsabilità del direttore dei lavori
Art. 74.  (L) - Responsabilità del collaudatore
Art. 75.  (L) - Mancanza del certificato di collaudo
Art. 76.  (L) - Comunicazione della sentenza
Art. 77.  (L) - Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici
Art. 78.  (L) - Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche
Art. 79.  (L) - Opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi
Art. 80.  (L) - Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni
Art. 81.  (L) - Certificazioni
Art. 82.  (L ) - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
Art. 83.  (L) - Opere disciplinate e gradi di sismicità
Art. 84.  (L) - Contenuto delle norme tecniche
Art. 85.  (L) - Azioni sismiche
Art. 86.  (L) - Verifica delle strutture
Art. 87.  (L) - Verifica delle fondazioni
Art. 88.  (L) - Deroghe
Art. 89.  (L) - Parere sugli strumenti urbanistici
Art. 90.  (L) - Sopraelevazioni
Art. 91.  (L) - Riparazioni
Art. 92.  (L) - Edifici di speciale importanza artistica
Art. 93.  (R) - Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge n. 64 del 1974, art. 17 e 19)
Art. 94.  (L) - Autorizzazione per l'inizio dei lavori
Art. 95.  (L) - Sanzioni penali
Art. 96.  (L) - Accertamento delle violazioni
Art. 97.  (L) - Sospensione dei lavori
Art. 98.  (L) - Procedimento penale
Art. 99.  (L) - Esecuzione d'ufficio
Art. 100.  (L) - Competenza della Regione
Art. 101.  (L) - Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione
Art. 102.  (L) - Modalità per l'esecuzione d'ufficio
Art. 103.  (L) - Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche
Art. 104.  (L) - Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione
Art. 105.  (L) - Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato
Art. 106.  (L) - Esenzione per le opere eseguite dal genio militare
Art. 107.  (L) - Ambito di applicazione
Art. 108.  (L) - Soggetti abilitati
Art. 109.  (L) - Requisiti tecnico-professionali
Art. 110.  (L commi 1 e 2 - R, comma 3) - Progettazione degli impianti (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 6)
Art. 111.  (R) - Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati
Art. 112. (L) - Installazione degli impianti  
Art. 113.  (L) - Dichiarazione di conformità
Art. 114.  (L) - Responsabilità del committente o del proprietario
Art. 115.  (L) - Certificato di agibilità
Art. 116.  (L) - Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri
Art. 117.  (R) - Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 13)
Art. 118.  (L) - Verifiche
Art. 119.  (L) - Regolamento di attuazione
Art. 120.  (L) - Sanzioni
Art. 121.  (L) - Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali
Art. 122.  (L) - Ambito di applicazione
Art. 123.  (L) - Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti
Art. 124.  (L) - Limiti ai consumi di energia
Art. 125.  (L - R, commi 1 e 3) - Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all'uso razionale dell'energia [...]
Art. 126.  (R) - Certificazione di impianti
Art. 127.  (R) - Certificazione delle opere e collaudo (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 29)
Art. 128.  (L) - Certificazione energetica degli edifici
Art. 129.  (L) - Esercizio e manutenzione degli impianti
Art. 130.  (L) - Certificazioni e informazioni ai consumatori
Art. 131.  (L) - Controlli e verifiche
Art. 132.  (L) - Sanzioni
Art. 133.  (L) - Provvedimenti di sospensione dei lavori
Art. 134.  (L) - Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore
Art. 135.  (L) - Applicazione
Art. 136.  [(L, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) - R comma 2, lettera m)] - Abrogazioni [8]
Art. 137.  (L) - Norme che rimangono in vigore
Art. 138.  (L) - Entrata in vigore del testo unico


§ 98.1.31311 - D.P.R. 6 giugno 2001, n. 379.

Disposizioni regolamentari in materia edilizia. (Testo C)

(G.U. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;

     Visto il punto 2 dell'allegato n. 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;

     Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 105 e n. 112-quinquies;

     Visto l'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191;

     Vista lalegge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, numeri 12, 14, 46, 47, 48, 51 e 52;

     Visti gli articoli 14, 16, 19 e20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

     Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;

     Vista lalegge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni;

     Vista lalegge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni;

     Visto ildecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

     Visto il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;

     Visto l'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

     Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

     Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;

     Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni;

     Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni;

     Visto l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

     Vista lalegge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;

     Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 febbraio 2001 e del 4 aprile 2001;

     Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 29 marzo 2001;

     Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte della competente commissione del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;

     Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per i lavori pubblici, per i beni e le attività culturali;

     E m a n a

     il seguente regolamento:

 

PARTE I

Attività edilizia

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Capo I

Attività edilizia

 

     Art. 1. (L) - Ambito di applicazione

 

          Art. 2. (L) - Competenze delle regioni e degli enti locali

 

          Art. 3. (L) - Definizioni degli interventi edilizi

 

          Art. 4. (L) - Regolamenti edilizi comunali

 

          Art. 5. (R) - Sportello unico per l'edilizia (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 dicembre 1993, n. 493; art. 220, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)

     1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del Capo V, titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività. [1]

     2. Tale ufficio provvede in particolare:

     a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degliarticoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

     b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;

     c) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;

     d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;

     e) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della parte II del testo unico.

     3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità, l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente:

     a) il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;

     b) il parere dei Vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio.

     4. L'ufficio cura altresì, gli incombenti necessari ai fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14,14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:

     a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agliarticoli 61, 94 e 62;

     b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;

     c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;

     d) l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;

     e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degliarticoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

     f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attività edilizia nella laguna veneta, nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;

     g) il parere dell'autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici;

     h) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali;

     i) il nulla-osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali protette.

 

Titolo II

Titoli abilitativi

 

Capo I

Disposizioni generali

 

          Art. 6. (L) - Attività edilizia libera

 

          Art. 7. (L) - Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni

 

          Art. 8. (L) - Attività edilizia dei privati su aree demaniali

 

          Art. 9. (L) - Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica

 

Capo II

Permesso di costruire

 

Sezione I

Nozione e caratteristiche

 

          Art. 10. (L) - Interventi subordinati a permesso di costruire

 

          Art. 11. (L) - Caratteristiche del permesso di costruire

 

          Art. 12. (L) - Presupposti per il rilascio del permesso di costruire

 

          Art. 13. (L) - Competenza al rilascio del permesso di costruire

 

          Art. 14. (L) - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici

 

          Art. 15. (R) - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 11)

     1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

     2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

     3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

     4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

 

Sezione II

 

Contributo di costruzione

 

          Art. 16. (L) - Contributo per il rilascio del permesso di costruire

 

          Art. 17. (L) - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione

 

          Art. 18. (L) - Convenzione-tipo

 

          Art. 19. (L) - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza

 

Sezione III

 

Procedimento

 

          Art. 20. (R) - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire (decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, convertito con modificazioni dallalegge 4 dicembre 1993, n. 493)

     1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II, nonché da un'autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.

     2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.

     3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all'articolo 5, comma 3, sempre che gli sttessi non siano già allegati alla domanda del richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.

     4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.

     5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

     6. Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell'intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui all'articolo 5, comma 3, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14,14-bis,14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni culturali, si applica l'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

     7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui al comma 6. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modadlità stabilite dal regolamento edilizio.

     8. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

     9. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

     10. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al procedimento per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, a seguito dell'approvazione della deliberazione consiliare di cui all'articolo 14.

 

          Art. 21. (R) - Intervento sostitutivo regionale (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 5 e 6, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 dicembre 1993, n. 493)

     1. In caso di mancata adozione, entro i termini previsti dall'articolo 20, del provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere allo sportello unico che il dirigente o il responsabile dell'ufficio di cui all'articolo 13, si pronunci entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza. Di tale istanza viene data notizia al sindaco a cura del responsabile del procedimento. Resta comunque ferma la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di permesso di costruire.

     2. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 1, l'interessato può inoltrare richiesta di intervento sostitutivo al competente organo regionale, il quale, nei successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta che provvede nel termine di sessanta giorni. Trascorso inutilmente anche quest'ultimo termine, sulla domanda di intervento sostitutivo si intende formato il silenzio-rifiuto.

 

Capo III

 

Denuncia di inizio attività

 

          Art. 22. (L) - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività

 

          Art. 23. (R) - Disciplina della denuncia di inizio attività (legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che sostituisce l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669)

     1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

     2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

     3. Qualora l'intervento oggetto di denuncia di inizio attività sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

     4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degliarticoli 14, 14-bis, 14-ter,14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.

     5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonchè gli atti di assenso eventualmente necessari.

     6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. E' comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio di attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

     7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.

 

Titolo III

 

Agibilità degli edifici

 

Capo I

 

Certificato di agibilità

 

          Art. 24. (L) - Certificato di agibilità

 

          Art. 25. (R) - Procedimento di rilascio del certificato di agibilità (D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425;legge 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e 8)

     1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:

     a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;

     b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;

     c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.

     2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degliarticoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:

     a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67;

     b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'articolo 62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;

     c) la documentazione indicata al comma 1;

     d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82.

     4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni. [2]

     5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

 

          Art. 26. (L) - Dichiarazione di inagibilità

 

TITOLO IV

 

Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni

 

Capo I

 

Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e responsabilità

 

          Art. 27. (L) - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia

 

          Art. 28. (L) - Vigilanza su opere di amministrazioni statali

 

          Art. 29. (L) - Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività

 

Capo II

 

Sanzioni

 

          Art. 30. (L) - Lottizzazione abusiva

 

          Art. 31. (L) - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali

 

          Art. 32. (L) - Determinazione delle variazioni essenziali

 

          Art. 33. (L) - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità

 

          Art. 34. (L) - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire

 

          Art. 35. (L) - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici

 

          Art. 36. (L) - Accertamento di conformità

 

          Art. 37. (L) - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità

 

          Art. 38. (L) - Interventi eseguiti in base a permesso annullato

 

          Art. 39. (L) - Annullamento del permesso di costruire da parte della regione

 

          Art. 40. (L) - Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione

 

          Art. 41. (L) - Demolizione di opere abusive

 

          Art. 42. (L) - Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione

 

          Art. 43. (L) - Riscossione

 

          Art. 44. (L) - Sanzioni penali

 

          Art. 45. (L) - Norme relative all'azione penale (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22)

 

          Art. 46. (L) - Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985

 

          Art. 47. (L) - Sanzioni a carico dei notai

 

          Art. 48. (L) - Aziende erogatrici di servizi pubblici

 

Capo III

 

Disposizioni fiscali

 

          Art. 49. (L) - Disposizioni fiscali

 

          Art. 50. (L) - Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria

 

          Art. 51. (L) - Finanziamenti pubblici e sanatoria

 

Parte II

 

Normativa tecnica per l'edilizia

 

Capo I

 

Disposizioni di carattere generale

 

          Art. 52. (L) - Tipo di strutture e norme tecniche

 

          Art. 53. (L) - Definizioni

 

          Art. 54. (L) - Sistemi costruttivi

 

          Art. 55. (L) - Edifici in muratura

 

          Art. 56. (L) - Edifici con struttura a pannelli portanti

 

          Art. 57. (L) - Edifici con strutture intelaiate

 

          Art. 58. (L) - Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo

 

          Art. 59. (L) - Laboratori

 

          Art. 60. (L) - Emanazione di norme tecniche

 

          Art. 61. (L) - Abitati da consolidare

 

          Art. 62. (L) - Utilizzazione di edifici

 

          Art. 63. (L) - Opere pubbliche

 

Capo II

 

Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

 

Sezione I

 

Adempimenti

 

          Art. 64. (L) - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità

 

          Art. 65. (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (legge n. 1086 del 1971, artt. 4 e 6)

     1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale. [3]

     2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.

     3. Alla denuncia devono essere allegati:

     a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

     b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

     4. Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito. [4]

     5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.

     6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:

     a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;

     b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

     c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

     7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con l'attestazione dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.

     8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.

 

          Art. 66. (L) - Documenti in cantiere

 

          Art. 67. (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7) - Collaudo statico (legge 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e 8)

     1. -

     2. -

     3. Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.

     4. -

     5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.

     6. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.

     7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico.

     8. -

 

Sezione II

 

Vigilanza

 

          Art. 68. (L) - Controlli

 

          Art. 69. (L) - Accertamenti delle violazioni

 

          Art. 70. (L) - Sospensione dei lavori

 

Sezione III

 

Norme penali

 

          Art. 71. (L) - Lavori abusivi

 

          Art. 72. (L) - Omessa denuncia dei lavori

 

          Art. 73. (L) - Responsabilità del direttore dei lavori

 

          Art. 74. (L) - Responsabilità del collaudatore

 

          Art. 75. (L) - Mancanza del certificato di collaudo

 

          Art. 76. (L) - Comunicazione della sentenza

 

Capo III

Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere

architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico

 

Sezione I

Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

 

          Art. 77. (L) - Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici

 

          Art. 78. (L) - Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche

 

          Art. 79. (L) - Opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi

 

          Art. 80. (L) - Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni

 

          Art. 81. (L) - Certificazioni

 

Sezione II

Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico

 

          Art. 82. (L ) - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico

 

Capo IV

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

 

Sezione I

Norme per le costruzioni in zone sismiche

 

          Art. 83. (L) - Opere disciplinate e gradi di sismicità

 

          Art. 84. (L) - Contenuto delle norme tecniche

 

          Art. 85. (L) - Azioni sismiche

 

          Art. 86. (L) - Verifica delle strutture

 

          Art. 87. (L) - Verifica delle fondazioni

 

          Art. 88. (L) - Deroghe

 

          Art. 89. (L) - Parere sugli strumenti urbanistici

 

          Art. 90. (L) - Sopraelevazioni

 

          Art. 91. (L) - Riparazioni

 

          Art. 92. (L) - Edifici di speciale importanza artistica

 

Sezione III [5]

Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche

 

          Art. 93. (R) - Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge n. 64 del 1974, art. 17 e 19)

     1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

     2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.

     3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

     4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.

     5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.

     6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo.

     7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.

 

          Art. 94. (L) - Autorizzazione per l'inizio dei lavori

 

Sezione III

Repressione delle violazioni

 

          Art. 95. (L) - Sanzioni penali

 

          Art. 96. (L) - Accertamento delle violazioni

 

          Art. 97. (L) - Sospensione dei lavori

 

          Art. 98. (L) - Procedimento penale

 

          Art. 99. (L) - Esecuzione d'ufficio

 

          Art. 100. (L) - Competenza della Regione [6]

 

          Art. 101. (L) - Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione

 

          Art. 102. (L) - Modalità per l'esecuzione d'ufficio

 

          Art. 103. (L) - Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche

 

Sezione IV

 

Disposizioni finali

 

          Art. 104. (L) - Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione

 

          Art. 105. (L) - Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato

 

          Art. 106. (L) - Esenzione per le opere eseguite dal genio militare

 

Capo V

Norme per la sicurezza degli impianti

 

          Art. 107. (L) - Ambito di applicazione

 

          Art. 108. (L) - Soggetti abilitati

 

          Art. 109. (L) - Requisiti tecnico-professionali

 

          Art. 110. (L commi 1 e 2 - R, comma 3) - Progettazione degli impianti (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 6)

     1. -

     2. -

     3. Il progetto, di cui al comma 1, deve essere depositato presso lo sportello unico contestualmente al progetto edilizio.

 

          Art. 111. (R) - Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati

     1. Nel caso in cui la normativa vigente richieda il certificato di collaudo degli impianti installati il committente è esonerato dall'obbligo di presentazione dei progetti degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 se, prima dell'inizio dei lavori, dichiari di volere effettuare il collaudo degli impianti con le modalità previste dal comma 2.

     2. Il collaudo degli impianti può essere effettuato a cura di professionisti abilitati, non intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, i quali attestano che i lavori realizzati sono conformi ai progetti approvati e alla normativa vigente in materia. In questo caso la certificazione redatta viene trasmessa allo sportello unico a cura del direttore dei lavori.

     3. Resta salvo il potere dell'amministrazione di procedere all'effettuazione dei controlli successivi e di applicare, in caso di falsità delle attestazioni, le sanzioni previste dalla normativa vigente.

 

          Art. 112. (L) - Installazione degli impianti

 

          Art. 113. (L) - Dichiarazione di conformità

 

          Art. 114. (L) - Responsabilità del committente o del proprietario

 

          Art. 115. (L) - Certificato di agibilità

 

          Art. 116. (L) - Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri

 

          Art. 117. (R) - Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 13)

     1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2 dell'articolo 107 vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa installatrice deposita presso lo sportello unico, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.

     2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 113 deve essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.

     3. In alternativa al deposito del progetto, di cui al comma 1, è possibile ricorrere alla certificazione di conformità dei lavori ai progetti approvati di cui all'articolo 111.

 

          Art. 118. (L) - Verifiche

 

          Art. 119. (L) - Regolamento di attuazione

 

          Art. 120. (L) - Sanzioni

 

          Art. 121. (L) - Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali

 

Capo VI

Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici

 

          Art. 122. (L) - Ambito di applicazione

 

          Art. 123. (L) - Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti

 

          Art. 124. (L) - Limiti ai consumi di energia

 

          Art. 125. (L - R, commi 1 e 3) - Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all'uso razionale dell'energia (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 28)

     1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso lo sportello unico, in duplice copia la denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 122 e 123, il progetto delle opere stesse corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni del presente Capo.

     2. -

     3. La documentazione deve essere compilata secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attività produttive. Una copia della documentazione è conservata dallo sportello unico ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all'articolo 131. Altra copia della documentazione, restituita dallo sportello unico con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere. [7]

 

          Art. 126. (R) - Certificazione di impianti

     1. Il committente è esonerato dall'obbligo di presentazione del progetto di cui all'articolo 125 se, prima dell'inizio dei lavori, dichiari di volersi avvalere della facoltà di cui all'articolo 111, comma 2.

 

          Art. 127. (R) - Certificazione delle opere e collaudo (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 29)

     1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dal presente capo si applicano le corrispondenti disposizioni di cui al capo quinto della parte seconda.

 

          Art. 128. (L) - Certificazione energetica degli edifici

 

          Art. 129. (L) - Esercizio e manutenzione degli impianti

 

          Art. 130. (L) - Certificazioni e informazioni ai consumatori

 

          Art. 131. (L) - Controlli e verifiche

 

          Art. 132. (L) - Sanzioni

 

          Art. 133. (L) - Provvedimenti di sospensione dei lavori

 

          Art. 134. (L) - Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore

 

          Art. 135. (L) - Applicazione

 

Parte III

Disposizioni finali

 

Capo I

Disposizioni finali

 

          Art. 136. [(L, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) - R comma 2, lettera m)] - Abrogazioni [8]

     1. -

     2.

     m) Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425.

 

          Art. 137. (L) - Norme che rimangono in vigore

 

          Art. 138. (L) - Entrata in vigore del testo unico

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 


[1] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

[2] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

[3] Comma così rettificato con avviso pubblicato nela G.U. 25 febbraio 2002, n. 47.

[4] Comma così rettificato con avviso pubblicato nela G.U. 25 febbraio 2002, n. 47.

[5] Sezione così rettificata con avviso pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

[6] Rubrica così rettificata con avviso pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

[7] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.

[8] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264.