§ 98.1.31268 - D.P.R. 23 novembre 2000, n. 402.
Regolamento concernente modalità per il conseguimento della idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:23/11/2000
Numero:402


Sommario
Art. 1.  Bando di abilitazione
Art. 2.  Requisiti di ammissione
Art. 3.  Domanda di ammissione all'esame
Art. 4.  Commissione esaminatrice
Art. 5.  Trattamento dei dati personali
Art. 6.  Prova d'esame
Art. 7.  Ammissione al colloquio
Art. 8.  Conseguimento dell'abilitazione
Art. 9.  Patentino di abilitazione
Art. 10.  Norma di coordinamento
Art. 11.  Disposizioni finali


§ 98.1.31268 - D.P.R. 23 novembre 2000, n. 402.

Regolamento concernente modalità per il conseguimento della idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, da emanarsi ai sensi dell'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146

(G.U. 8 gennaio 2001, n. 5)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto l'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che dispone che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalità per il conseguimento della idoneità alle funzioni di ufficiale della riscossione in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56;

     Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, e successive modificazioni ed integrazioni;

     Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, concernente il riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337, che all'articolo 42 detta nuove disposizioni in merito agli ufficiali della riscossione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazioni delle certificazioni amministrative;

     Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 3, comma 2, concernente l'adozione degli atti di gestione tecnica ed amministrativa;

     Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;

     Considerato che ai sensi dell'articolo 31 della menzionata legge 8 maggio 1998, n. 146, le prescrizioni di cui al presente regolamento vanno ispirate a criteri di semplificazione e razionalizzazione del procedimento, di individuazione di requisiti soggettivi e oggettivi di selezione effettivamente qualificanti, rispetto alle funzioni da esercitare, con esclusione di ogni aggravio non funzionale ed, in fine, a criteri di articolazione della selezione in forma decentrata a livello territoriale;

     Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso con nota n. 125 del 10 gennaio 2000;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 aprile 2000;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2000;

     Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

     E m a n a

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Bando di abilitazione

     1. Gli esami per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale di riscossione sono indetti con cadenza biennale con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     2. Il bando contiene il termine e le modalità di presentazione delle domande, nonché l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove. Indica le materie oggetto delle prove attitudinali e orali, la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali e i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti. Il bando, inoltre contiene la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.

     3. Le prove d'esame si svolgono su base decentrata nelle città sedi delle prefetture.

     4. Nel decreto di cui al comma 1, è indicata la data del successivo avviso, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con cui verrà data comunicazione del giorno, dell'ora, e delle sedi di svolgimento della prova attitudinale di cui all'articolo 6.

     5. Qualora il numero delle domande presentate in una sede d'esame sia inferiore a venti, le prove si svolgono nel capoluogo di regione.

 

          Art. 2. Requisiti di ammissione

     1. Per l'ammissione all'esame, sono richiesti i seguenti requisiti:

     a) età non inferiore ai diciotto anni;

     b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito al termine di un corso quinquennale di studi;

     c) cittadinanza italiana;

     d) idoneità psico-fisica all'esercizio delle funzioni di ufficiale di riscossione;

     e) aver ottemperato alle norme sul servizio di leva;

     f) godimento dei diritti politici.

     2. I requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione all'esame.

     3. Il prefetto può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dei candidati dall'esame per difetto dei prescritti requisiti.

 

          Art. 3. Domanda di ammissione all'esame

     1. La domanda di ammissione all'esame, redatta in carta semplice secondo lo schema annesso al decreto di cui all'articolo 1, è presentata nel termine previsto nel bando alla prefettura sede di esame nel cui ambito ricade il territorio del comune ove il candidato ha la residenza anagrafica. Per la data di presentazione della domanda fa fede il timbro a calendario apposto dall'ufficio ricevente.

     2. La domanda può essere, altresì, spedita nel termine previsto nel bando mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Per la data di presentazione delle domande fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

     3. Non si tiene conto delle domande non firmate e di quelle presentate o spedite oltre i termini stabiliti nei commi 1 e 2.

     4. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è necessaria l'autenticazione della firma in calce alla domanda di ammissione all'esame.

 

          Art. 4. Commissione esaminatrice

     1. In ogni sede d'esame è insediata una commissione esaminatrice, nominata dal prefetto composta da:

     a) il prefetto o un suo delegato, in qualità di presidente;

     b) due esperti di provata competenza nelle materie oggetto delle prove d'esame di cui uno scelto tra i funzionari dell'amministrazione finanziaria con qualifica dirigenziale o equiparata e l'altro tra docenti di materie giuridiche ed economiche estranei all'amministrazione stessa, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

     c) un impiegato dell'amministrazione finanziaria, con qualifica non inferiore alla settima svolge funzioni di segretario;

     d) due membri supplenti che intervengono alle sedute della commissione esaminatrice nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.

     2. Il presidente della commissione esaminatrice impartisce le direttive idonee a garantire il regolare svolgimento degli esami e, per le prove attitudinali, è affiancato da un comitato per la vigilanza nominato dal prefetto. Si applicano ove compatibili le disposizioni di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

 

          Art. 5. Trattamento dei dati personali

     1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di ammissione all'esame sono raccolti nelle prefetture sedi di esame e dalle stesse trattati in base all'articolo 31 delle legge 8 maggio 1998, n. 146, per le finalità di gestione dell'esame medesimo.

     2. Le prefetture possono comunicare i dati di cui al comma 1 unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento dell'esame.

     3. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 675 del 1996, nei confronti delle prefetture titolari del trattamento.

     4. Con decreto del prefetto sono nominati, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 675 del 1996, i responsabili del trattamento i quali garantiscono anche il rispetto delle norme in materia di sicurezza.

 

          Art. 6. Prova d'esame

     1. L'esame consiste in una prova attitudinale ed un colloquio interdisciplinare.

     2. La prova attitudinale è basata su una serie di quesiti a risposta multipla da predisporsi dalla commissione esaminatrice e da essa valutati, miranti all'accertamento del grado di cultura generale e specifica richiesta per l'esercizio delle funzioni di ufficiale di riscossione e verte sulle seguenti materie:

     a) nozioni di procedura civile, con particolare riguardo all'esecuzione sui beni mobili ed immobili;

     b) nozioni di merceologia e di estimo;

     c) nozioni di matematica.

     3. Il colloquio interdisciplinare, cui sono ammessi i candidati che abbiano ottenuto nella prova attitudinale la votazione minima di ventuno trentesimi, verte sulle materie oggetto delle prove attitudinali, nonché:

     a) nozioni di diritto civile;

     b) nozioni di diritto tributario, con particolare riguardo alle disposizioni sulla riscossione dei tributi ed elementi di diritto della previdenza sociale con riguardo alle procedure contenziose.

     4. Consegue l'idoneità il candidato che abbia riportato nel colloquio una votazione non inferiore a ventuno trentesimi.

 

          Art. 7. Ammissione al colloquio

     1. La commissione esaminatrice fissa il calendario dei colloqui e provvede ad invitarvi a mezzo lettera raccomandata i candidati ammessi e a comunicare loro il voto conseguito nella prova attitudinale. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla.

     2. Al termine di ogni seduta di esame sono affissi i risultati ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 8.

     3. Al termine delle prove orali la commissione esaminatrice comunica alla Direzione centrale per la riscossione gli elenchi dei candidati risultati idonei.

 

          Art. 8. Conseguimento dell'abilitazione

     1. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di ufficiale della riscossione i candidati idonei producono al prefetto competente per territorio, entro trenta giorni dal colloquio, dichiarazioni sostitutive ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni, nonché del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, attestanti i seguenti stati, fatti e qualità personali:

     a) il possesso del titolo di studio di cui all'articolo 2;

     b) il luogo e la data di nascita;

     c) la cittadinanza italiana;

     d) il godimento dei diritti politici;

     e) di non aver riportato condanne penali;

     f) per gli idonei di sesso maschile: la posizione nei riguardi del servizio militare, con l'indicazione del tipo di servizio prestato ossia come ufficiale ovvero come sottufficiale o militare di truppa oppure se sia stato esonerato dal servizio.

     2. I candidati idonei devono produrre, entro lo stesso termine, un certificato medico rilasciato dall'A.S.L. competente per residenza o domicilio ovvero, se il candidato risiede o si trova temporaneamente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo, attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità psico-fisica all'impiego.

     3. In luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, possono essere prodotti altrettanti certificati rilasciati dagli uffici competenti.

 

          Art. 9. Patentino di abilitazione

     1. Il prefetto rilascia un patentino di abilitazione alle funzioni di ufficiale di riscossione ai candidati risultati idonei e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

 

          Art. 10. Norma di coordinamento

     1. I riferimenti agli uffici del Dipartimento delle entrate ed alle prefetture, contenuti nel presente decreto, si intendono fatti ai corrispondenti uffici previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

          Art. 11. Disposizioni finali

     1. Ai sensi dell'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogata la legge 11 gennaio 1951, n. 56.

     2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e sue successive modificazioni ed integrazioni e sul reclutamento del personale contenute nell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.