§ 98.1.31267 - D.P.R. 21 novembre 2000, n. 415.
Regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, a norma degli articoli 2 e [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:21/11/2000
Numero:415


Sommario
Art. 1.  Organi dell'Istituto
Art. 2.  Presidente
Art. 3.  Consiglio di amministrazione
Art. 4.  Direttore
Art. 5.  Consulenza tecnico-scientifica
Art. 6.  Verifiche di regolarità amministrativa e contabile
Art. 7.  Autonomia regolamentare
Art. 8.  Dotazione organica di personale
Art. 9.  Reclutamento
Art. 10.  Personale comandato o collocato fuori ruolo
Art. 11.  Contratti di prestazione d'opera e contratti di ricerca
Art. 12.  Patrimonio e risorse finanziarie
Art. 13.  Associazioni con enti di ricerca e conferimento di incarichi. Convenzioni per specifici progetti
Art. 14.  Vigilanza
Art. 15.  Collegamento con gli istituti regionali di ricerca educativa
Art. 16.  Norme transitorie


§ 98.1.31267 - D.P.R. 21 novembre 2000, n. 415. [1]

Regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, a norma degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258

(G.U. 18 gennaio 2001, n. 14)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

     Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;

     Sentite, in data 27 luglio 2000, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, reso in data 4 ottobre 2000;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunone del 6 ottobre 2000;

     Udito, il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2000;

     Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

     E m a n a

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Organi dell'Istituto

     1. L'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, con sede in Firenze, di seguito denominato "Istituto", istituito con decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, di seguito denominato "decreto legislativo", che ne individua le finalità, è dotato dei seguenti organi di amministrazione e scientifici:

     a) presidente;

     b) consiglio di amministrazione;

     c) comitato tecnico-scientifico;

     d) collegio dei revisori.

 

          Art. 2. Presidente

     1. Il presidente rappresenta l'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione. Il presidente presiede altresì il comitato tecnico-scientifico.

     2. Il presidente, nel rispetto delle priorità strategiche individuate con la direttiva annuale del Ministro della pubblica istruzione, adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo, formula le proposte al consiglio di amministrazione ai fini dell'approvazione del programma annuale dell'Istituto e della determinazione degli indirizzi generali della gestione.

     3. Il presidente, inoltre, formula al consiglio di amministrazione la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore a persona in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.

 

          Art. 3. Consiglio di amministrazione

     1. Al consiglio di amministrazione sono attribuite le seguenti competenze:

     a) approva annualmente, nel rispetto delle priorità strategiche individuate con la direttiva annuale del Ministro della pubblica istruzione, adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo, il programma dell'Istituto, comprensivo anche dei programmi e dei progetti dell'Unione europea attuati in collaborazione con il Ministro della pubblica istruzione;

     b) determina gli indirizzi generali della gestione;

     c) delibera il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'Istituto e le eventuali variazioni;

     d) conferisce l'incarico di direttore;

     e) valuta l'attività amministrativa del direttore anche avvalendosi dei risultati dei controlli di gestione;

     f) nomina i componenti del comitato tecnico-scientifico e degli altri organismi di consulenza tecnico-scientifica di cui all'articolo 5;

     g) nomina i componenti del collegio dei revisori.

     2. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il consiglio stabilisce le modalità operative del controllo strategico. Sulla base delle risultanze del controllo strategico il consiglio:

     a) individua le cause dell'eventuale mancata rispondenza dei risultati agli obiettivi;

     b) delibera i necessari interventi correttivi;

     c) valuta le eventuali responsabilità del direttore, adottando le conseguenti determinazioni.

     3. Il consiglio si riunisce per l'approvazione del programma annuale e per deliberare il bilancio di previsione, e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo; si riunisce, altresì, su convocazione del presidente ed ogni volta che ne sia richiesto da tre componenti.

 

          Art. 4. Direttore

     1. L'incarico di direttore è conferito con contratto a tempo determinato di durata triennale, rinnovabile, a persona in possesso di specifiche competenze amministrative e di organizzazione del lavoro, nonché in materia di documentazione e di informatica applicata e di gestione dei progetti e programmi europei, in base a criteri fissati con deliberazione del consiglio di amministrazione. Esso può essere conferito ai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e ad estranei alla pubblica amministrazione. Il conferimento dell'incarico a personale in servizio presso le predette amministrazioni comporta il collocamento fuori ruolo.

     2. Il direttore, nel rispetto degli indirizzi generali della gestione determinati dal consiglio di amministrazione, è responsabile del funzionamento complessivo dell'Istituto, dell'attuazione del programma, dell'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e della gestione del personale. A tal fine adotta gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano l'Istituto verso l'esterno. Il direttore, tra l'altro, nell'esercizio dei suoi compiti:

     a) predispone, in attuazione del programma dell'Istituto, il bilancio di previsione; predispone altresì il conto consuntivo;

     b) assicura le condizioni per la più efficace attuazione dei progetti e delle attività previste nel programma;

     c) adotta gli atti di organizzazione degli uffici, delle articolazioni strutturali dell'Istituto e dei dipartimenti di ricerca previsti dal regolamento dell'Istituto; assegna il relativo personale e nomina i responsabili sulla base dei criteri previsti dal regolamento stesso;

     d) stipula i contratti di prestazione d'opera e di ricerca necessari per la realizzazione dei progetti previsti dal programma sulla base dei criteri fissati nel regolamento;

     e) cura l'applicazione del regolamento;

     f) valuta l'attività dei dirigenti.

     3. Il direttore partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. La sua partecipazione è esclusa quando il consiglio ne valuta l'attività.

     4. Il trattamento economico spettante al direttore è stabilito nel contratto individuale di lavoro previa delibera del consiglio di amministrazione, tenuto conto dei livelli previsti per posizioni parificabili di analoghe istituzioni.

     5. L'incarico è revocato dal consiglio di amministrazione nei casi di grave inosservanza degli indirizzi generali della gestione e dei risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione.

 

          Art. 5. Consulenza tecnico-scientifica

     1. Il comitato tecnico-scientifico ha funzioni di collaborazione per la predisposizione del programma e per la valutazione delle attività scientifiche. Il comitato fornisce, inoltre, i pareri richiesti dal consiglio di amministrazione e dal direttore; esso dura in carica tre anni ed è rinnovabile per un altro triennio.

     2. Il comitato è composto da sette membri, scelti tra professori universitari ed esperti del settore, di elevata qualificazione; esso designa, al suo interno, un coordinatore scegliendo tra i professori universitari.

     3. Il consiglio di amministrazione, sentito il comitato tecnico-scientifico, può istituire altri organismi di consulenza tecnico-scientifica, individuali o collegiali, composti da non più di tre membri, in relazione a motivate esigenze connesse allo sviluppo di singoli progetti e ad attività o gruppi di progetti ed attività. Essi restano in carica per la durata stabilita dal consiglio di amministrazione. Tale durata non può comunque superare quella del consiglio di amministrazione che li ha istituiti.

 

          Art. 6. Verifiche di regolarità amministrativa e contabile

     1. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile da effettuarsi a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono affidate ad un collegio di tre revisori iscritti nel registro dei revisori contabili, dei quali due designati dal Ministero della pubblica istruzione e uno dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I predetti Ministeri designano altresì ciascuno un supplente per l'eventuale sostituzione, in caso di assenza, dei componenti effettivi del collegio da essi designati. Il collegio dura in carica tre anni ed è rinnovabile per un altro triennio.

 

          Art. 7. Autonomia regolamentare

     1. Il consiglio di amministrazione delibera, entro tre mesi dalla data del suo insediamento, il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo, la cui adozione è subordinata al rispetto della procedura ivi prevista. Le eventuali modifiche del regolamento sono adottate con la medesima procedura.

     2. Il regolamento disciplina, tra l'altro, le procedure contrattuali, le forme di controllo interno, sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto e l'amministrazione del patrimonio.

 

          Art. 8. Dotazione organica di personale

     1. Il personale dell'Istituto è compreso, ai fini della contrattazione collettiva, nel comparto individuato a norma dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

     2. La dotazione organica del personale dell'Istituto è definita nella tabella A allegata al presente regolamento.

 

          Art. 9. Reclutamento

     1. Il reclutamento del personale dell'Istituto, ad eccezione del direttore si attua mediante concorso pubblico per titoli ed esami, secondo concrete modalità di accesso e procedure individuate dal consiglio di amministrazione, in applicazione delle norme vigenti per il personale del comparto di appartenenza, come individuato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

     2. Ai fini di cui al comma 1 sono valutati i titoli ed esperienze professionali attinenti ai compiti dell'Istituto, con particolare riferimento, per il personale specialistico e di ricerca, all'area tecnologica, informatica e telematica, documentaria, della elaborazione e realizzazione di progetti di ricerca anche a livello internazionale e della gestione di programmi della Unione europea. Sono altresì valutate le esperienze di ricerche effettuate nell'ambito dei progetti coerenti con l'attività dell'Istituto a carattere nazionale e internazionale.

     3. La commissione giudicatrice del concorso, composta da quattro membri esterni all'Istituto, dotati delle necessarie competenze amministrative o scientifiche, e presieduta da un professore universitario qualora il concorso riguardi il personale di ricerca, da un magistrato amministrativo designato dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per le qualifiche per le quali è richiesto come titolo d'accesso la laurea, da un funzionario con qualifica dirigenziale negli altri casi, è nominata dal consiglio di amministrazione.

 

          Art. 10. Personale comandato o collocato fuori ruolo

     1. L'Istituto, oltre al personale di cui all'articolo 8, può avvalersi con oneri a proprio carico, nei limiti consentiti dalle proprie disponibilità di bilancio e comunque in numero non superiore a quindici, di personale amministrativo, tecnico, specialistico e di ricerca comandato o collocato fuori ruolo, proveniente dall'amministrazione della pubblica istruzione, dalla scuola o da altre amministrazioni dello Stato, dalle università, da enti pubblici compresi nel comparto della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali.

     2. I comandi del personale proveniente dalla scuola, di norma di durata coincidente con quella delle attività cui sono riferiti, non possono protrarsi per più di un quinquennio e non sono rinnovabili prima che sia decorso un intervallo di almeno tre anni. Essi decorrono dall'inizio dell'anno scolastico.

     3. I comandi sono disposti attraverso apposite selezioni degli aspiranti sulla base dei titoli posseduti; la concreta disciplina delle selezioni è dettata dal consiglio di amministrazione con apposita deliberazione di carattere generale.

     4. Il servizio prestato in posizione di comando o collocamento fuori ruolo è valido a tutti gli effetti come servizio d'Istituto.

 

          Art. 11. Contratti di prestazione d'opera e contratti di ricerca

     1. Nell'esercizio delle ordinarie attività istituzionali, l'Istituto può avvalersi nei limiti consentiti dalle proprie risorse di bilancio, e in relazione a particolari e motivate esigenze cui non si può far fronte con il personale in servizio, dell'apporto di esperti, con contratti di prestazione d'opera e contratti di ricerca.

     2. La stipulazione dei contratti di ricerca avviene sulla base dei criteri generali previsti dal consiglio di amministrazione, previa procedura di valutazione comparativa, che accerti il possesso di una adeguata professionalità in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici ed analitici curricoli culturali e professionali con particolare riferimento alla formazione ed alla provenienza da qualificati settori del lavoro strettamente inerenti ai compiti da svolgere. 3. L'Istituto assicura adeguate forme di pubblicizzazione dei contratti che intende stipulare, fissando congrui termini per la presentazione delle domande.

     3. L'Istituto assicura adeguate forme di pubblicizzazione dei contratti che intende stipulare, fissando congrui termini per la presentazione delle domande.

 

          Art. 12. Patrimonio e risorse finanziarie

     1. Le risorse finanziarie sono costituite da:

     a) redditi del patrimonio;

     b) contributo ordinario dello Stato comprensivo anche delle somme per le spese del personale e per la corresponsione dei compensi ai componenti degli organi a norma dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo;

     c) fondi annualmente assegnati per attuare i progetti e le attività programmate, nel rispetto della direttiva ministeriale di cui all'articolo 2, gravanti sullo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione; d) proventi derivanti dalla gestione delle attività comprese convenzioni con amministrazioni o enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, per la realizzazione di specifici programmi e obiettivi.

     d) proventi derivanti dalla gestione delle attività comprese convenzioni con amministrazioni o enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, per la realizzazione di specifici programmi e obiettivi.

 

          Art. 13. Associazioni con enti di ricerca e conferimento di incarichi. Convenzioni per specifici progetti

     1. L'Istituto, per la realizzazione dei fini istituzionali e per l'attuazione di progetti e lo svolgimento di ricerche con essi connesse, può associare alla propria attività enti di ricerca sulla base di convenzioni che disciplinano i diritti e gli obblighi reciproci, la durata della associazione e le sue finalità, l'utilizzo del personale dell'Istituto e degli enti, la diffusione e l'eventuale commercializzazione dei risultati. Le convenzioni disciplinano anche i rapporti economici tra l'Istituto e gli enti di ricerca e sono approvate dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, udito il comitato tecnico-scientifico con motivata deliberazione che indichi le ragioni dell'associazione con altri enti o del conferimento dell'incarico e dei criteri di scelta dell'ente di ricerca.

     2. L'Istituto, per le finalità di cui al comma 1, può conferire ad enti di ricerca, aventi particolare esperienza nei settori attinenti ai progetti, incarichi per studi e ricerche e può partecipare a consorzi di ricerca scientifica.

     3. L'Istituto può stipulare inoltre, per la realizzazione di specifici progetti, apposite convenzioni con amministrazioni ed enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, avvalendosi del personale individuato sulla base dei criteri definiti dalle convenzioni stesse. L'onere relativo al trattamento economico è posto a carico dei progetti che costituiscono oggetto delle convenzioni.

 

          Art. 14. Vigilanza

     1. I bilanci preventivi e le relative variazioni e i conti consuntivi, insieme alle relazioni del collegio dei revisori dei conti e a una relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto, sono trasmessi al Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 2 del decreto legislativo, nonché al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, e dell'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

     2. I suddetti documenti contabili si intendono approvati ove il Ministero della pubblica istruzione non formuli rilievi entro sessanta giorni dal ricevimento degli stessi.

 

          Art. 15. Collegamento con gli istituti regionali di ricerca educativa

     1. L'Istituto, ai fini di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo, stabilisce un collegamento stabile con gli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e con gli uffici scolastici regionali, mediante conferenze di servizi a livello nazionale e locale, le cui modalità di convocazione e di svolgimento e la cui periodicità sono stabilite col regolamento dell'Istituto.

     2. Le conferenze di servizio di cui al comma 1 possono essere realizzate anche per via informatica, con le modalità previste dal regolamento.

     3. Le deliberazioni assunte dalle conferenze di servizio, verbalizzate dal segretario della conferenza, sono rese pubbliche mediante affissione all'albo delle direzioni regionali interessate. Il verbale della conferenza, comprensivo delle deliberazioni, è depositato agli atti dell'Istituto su supporto cartaceo e informatico.

     4. L'Istituto si collega in via informatica con tutti gli IRRE e gli uffici scolastici regionali, per la realizzazione di un sistema di documentazione e di coordinamento delle iniziative nel settore delle biblioteche-centri di documentazione nelle scuole e delle reti scuole al quale sia possibile accedere da tutte le regioni e da tutte le istituzioni scolastiche.

     5. I programmi concordati con i singoli IRRE e gli uffici scolastici regionali, devono avere caratteristiche tali da poter essere utilizzati nelle altre regioni.

 

          Art. 16. Norme transitorie

     1. Tutto il personale in posizione di comando presso l'Istituto in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è confermato a domanda fino all'espletamento dei concorsi previsti dal comma 2.

     2. Entro sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione dell'Istituto, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio medesimo e nel rispetto dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto legislativo, sono indette le procedure di primo reclutamento. I relativi bandi individuano per ciascuna qualifica i riquisiti di partecipazione, le tipologie delle procedure selettive, nonché la composizione delle commissioni esaminatrici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 3. Per il personale di cui al comma 1 va effettuata una specifica valutazione della competenza relativa agli ambiti di attività acquisita durante il servizio prestato presso lo stesso ente; in caso di parità di punteggio è data preferenza al predetto personale.

     3. Fino alla data di adozione del regolamento di cui all'articolo 7, continuano ad applicarsi le procedure amministrative, contabili e di controllo previste dal vigente ordinamento. Sono consentite le variazioni di bilancio necessarie a fare fronte al periodo transitorio.

     4. Il consiglio direttivo e il collegio dei revisori della biblioteca di documentazione pedagogica restano in carica fino all'insediamento rispettivamente del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dell'Istituto, che deve intervenire nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il direttore della biblioteca di documentazione pedagogica resta in carica fino all'assunzione dell'incarico da parte del direttore dell'Istituto, che deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui sono individuati i criteri per il conferimento del relativo incarico. Tale deliberazione deve essere approvata dal consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dal suo insediamento. I

 

 

Tabella A

(prevista dall'art. 8, comma 2)

 

     DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE PER L'INNOVAZIONE E LA RICERCA EDUCATIVA.

 

     Direttore: una unità.

     Personale tecnico, specialistico e di ricerca: ventotto unità.

     Personale amministrativo: ventitrè unità.

 


[1] Abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80.