§ 98.1.31239 - D.P.R. 11 aprile 2000, n. 132.
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva n. 1999/39/CE, che modifica la direttiva n. 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:11/04/2000
Numero:132


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente
Art. 2.      1. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1999, dopo le parole: "residui di" è aggiunta la seguente: "singoli"
Art. 3.      1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1999, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente
Art. 4.      1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1999, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente


§ 98.1.31239 - D.P.R. 11 aprile 2000, n. 132.

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva n. 1999/39/CE, che modifica la direttiva n. 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini

(G.U. 25 maggio 2000, n. 120)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2;

     Vista la direttiva n. 1999/39/CE, della Commissione, del 6 maggio 1999, che modifica la direttiva n. 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128;

     Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

     Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1999;

     Sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;

     Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2000;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. All'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

     "b-bis) residuo di antiparassitario: il residuo di un prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti a base di cereali e negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, compresi i suoi metaboliti e i prodotti della sua degradazione o reazione".

 

          Art. 2.

     1. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1999, dopo le parole: "residui di" è aggiunta la seguente: "singoli".

 

          Art. 3.

     1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1999, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     "1-bis. In attuazione di specifiche disposizioni comunitarie, con decreto del Ministro della sanità sono definiti:

     a) i livelli massimi specifici di residui antiparassitari nei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1;

     b) gli antiparassitari il cui impiego è vietato nei prodotti agricoli destinati alla produzione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1;

     c) il livello massimo complessivo della quantità di antiparassitari consentito".

 

          Art. 4.

     1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1999, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

     "2-bis. Limitatamente ai residui di singoli antiparassitari è consentito il commercio di prodotti non conformi fino al 30 giugno 2000".