§ 98.1.31222 - D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 523.
Regolamento recante norme concernenti i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero del commercio con l'estero


Settore:Normativa nazionale
Data:01/12/1999
Numero:523


Sommario
Art. 1.  Lavori, somministrazioni e servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero del commercio con l'estero
Art. 2.  Amministrazione diretta


§ 98.1.31222 - D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 523.

Regolamento recante norme concernenti i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero del commercio con l'estero

(G.U. 14 gennaio 2000, n. 10)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato nonché il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153, recante il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero del commercio con l'estero;

     Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Considerata la necessità di modificare gli importi previsti dall'attuale normativa in materia di lavori in economia da parte del Ministero del commercio con l'estero, tenuto conto della loro esiguità;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1999;

     Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Lavori, somministrazioni e servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero del commercio con l'estero

     1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153, la lettera z) è sostituita con la seguente:

     "z) spese minute di ordine corrente, non previste nel presente comma, fino all'importo di L. 10.000.000.".

     2. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153, il comma 5 è sostituito con il seguente:

     "5. I lavori di manutenzione e le forniture necessarie all'amministrazione potranno essere disposti direttamente dal consegnatario cassiere fino al limite di L. 5.000.000. Al pagamento delle relative spese si provvede ai sensi dell'articolo 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.".

 

          Art. 2. Amministrazione diretta

     1. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153, la lettera b) è sostituita con la seguente:

     "b) le somministrazioni a pronta consegna, richiedendo, ove la spesa superi le L. 10.000.000 al netto di ogni onere fiscale, preventivi con offerte ad almeno tre persone o imprese, salvo che la specialità o l'urgenza della provvista rendano necessario il ricorso ad una determinata impresa o persona.".