§ 98.1.31153 - D.P.R. 6 ottobre 1993, n. 418.
Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati amministrativi, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:06/10/1993
Numero:418


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Disposizioni generali
Art. 3.  Incarichi consentiti e incarichi vietati
Art. 4.  Cumulo di incarichi
Art. 5.  Norme particolari sugli incarichi
Art. 6.  Comunicazione degli incarichi nell'àmbito degli uffici di appartenenza
Art. 7.  Pubblicità degli incarichi
Art. 8.  Fondo di perequazione
Art. 9.  Disciplina del collocamento fuori ruolo
Art. 10.  Norma transitoria


§ 98.1.31153 - D.P.R. 6 ottobre 1993, n. 418.

Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati amministrativi, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

(G.U. 19 ottobre 1993, n. 246)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Visto l'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

     Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358;

     Considerata la necessità di emanare un regolamento concernente la disciplina degli incarichi conferiti da pubbliche amministrazioni ai magistrati amministrativi;

     Visto il parere, con allegata relazione di minoranza, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, espresso nelle sedute del 13 e 18 maggio 1993;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 7 giugno 1993;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1993;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Il presente regolamento disciplina gli incarichi, di cui al comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, in seguito unitariamente denominati magistrati amministrativi, facendo salve le attività che costituiscono espressione delle libertà e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.

     2. In ogni caso, il magistrato ha il dovere di curare che ogni attività sia svolta in modo che non arrechi pregiudizio alla sua posizione, alla sue funzioni, e al prestigio dell'ordine cui appartiene.

 

          Art. 2. Disposizioni generali

     1. I magistrati amministrativi non possono ricoprire cariche, nè svolgere incarichi, di cui all'art. 1 del presente regolamento, se non nei casi espressamente previsti da leggi dello Stato o dal presente regolamento.

     2. Gli incarichi non possono essere conferiti nè autorizzati quando l'espletamento degli stessi, tenuto anche conto delle circostanze ambientali, sia suscettibile di determinare una situazione pregiudizievole per l'indipendenza e l'imparzialità del magistrato, o per il prestigio e l'immagine della magistratura amministrativa.

     3. Ai fini del conferimento o dell'autorizzazione, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, sulla base di criteri oggettivi e previamente, adottati, valuta la natura e il tipo dell'incarico, il suo fondamento normativo, la compatibilità con l'attività d'istituto, anche sotto il profilo della durata dell'incarico medesimo e dell'impegno richiesto, il numero complessivo dei magistrati amministrativi utilizzati dall'amministrazione richiedente, l'adeguatezza dell'incarico alla qualificazione ed al prestigio del magistrato, il numero e la qualità degli incarichi espletati dal magistrato interessato nell'ultimo quinquennio, avendo speciale riguardo agl'incarichi in corso di svolgimento, nonchè all'opportunità che l'incarico venga espletato, in relazione all'eventuale pregiudizio che possa derivarne, anche di fatto, al prestigio e all'immagine del magistrato, a tal fine tenendo conto delle situazioni locali.

     4. I predetti criteri devono assicurare, inoltre, un'equa ripartizione degl'incarichi fra tutti i magistrati, tenendo conto, altresì, della professionalità, della qualifica rivestita, dell'anzianità posseduta, dell'impegno nello svolgimento nell'attività d'istituto, dell'entità dei proventi percepiti per incarichi almeno nell'ultimo quinquennio e della rilevanza complessiva degli incarichi stessi.

 

          Art. 3. Incarichi consentiti e incarichi vietati

     1. Gli incarichi sono attribuiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

     2. Le amministrazioni che intendono conferire un incarico ad un magistrato amministrativo formulano richiesta non nominativa al Consiglio di presidenza, indicando il tipo d'incarico e la sua durata, la fonte normativa o le ragioni che inducono ad attribuire l'incarico, nonchè il compenso, ove previsto.

     3. Sono consentiti ai magistrati amministrativi:

     a) incarichi presso la Presidenza della Repubblica, il Parlamento, la Corte costituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri, altri organi di rilevanza costituzionale;

     b) cariche e incarichi presso autorità amministrative indipendenti, ovvero presso soggetti, enti e istituzioni, che svolgono compiti di alta amministrazione e di garanzia;

     c) incarichi presso enti e organismi internazionali o sovranazionali;

     d) incarichi di insegnamento di livello universitario o post-universitario, ovvero incarichi di analoga rilevanza presso pubbliche amministrazioni;

     e) incarichi di studio, di ricerca, e di collaborazione scientifica o culturale;

     f) funzioni di giudice unico o di componente di collegi giudicanti nell'ambito della giustizia sportiva;

     g) funzioni di presidente di collegi arbitrali in controversie in cui almeno una delle parti sia un soggetto pubblico;

     h) incarichi previsti da leggi dello Stato o dal presente regolamento, con specifico riferimento a magistrati amministrativi in genere, salvo quanto previsto dall'art. 2;

     i) altri incarichi previsti da leggi dello Stato o dal presente regolamento, il cui conferimento a magistrati amministrativi sia giustificato da particolari e motivate esigenze di imparzialità o garanzia;

     l) incarichi di temporanea o straordinaria sostituzione di organi elettivi degli enti locali e degli organi ordinari di amministrazione di enti pubblici, con funzione di garanzia.

     4. Gli incarichi di cui al comma 3 possono essere attribuiti anche su indicazione nominativa dell'amministrazione richiedente, in base a motivate ragioni, previo consenso del magistrato interessato. La chiamata nominativa è comunque esclusa per gli incarichi di presidenza di collegi arbitrali, salvo che la designazione provenga dal presidente del tribunale civile ovvero da concorde indicazione delle parti o degli altri arbitri, per gli incarichi in commissioni di concorso, commissioni di disciplina e simililari.

     5. Nei casi di particolare e motivata urgenza, gli incarichi di cui al comma 3 possono essere attribuiti con decreto motivato del Presidente del Consiglio di Stato e sono sottoposti all'esame del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, per la ratifica, nella prima seduta utile.

     6. Fatte salve le incompatibilità espressamente sancite da norme di legge, sono vietati ai magistrati amministrativi:

     a) incarichi di consulenza o collaborazione svolte in favore di soggetti privati;

     b) incarichi di consulenza, conferiti da amministrazioni od enti pubblici, che consistano in prestazioni riconducibili ad attività libero-professionali;

     c) partecipazione a commissioni di collaudo;

     d) partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario;

     e) partecipazione a commissioni o comitati di vigilanza sull'esecuzione di piani, programmi, interventi, finanziamenti;

     f) partecipazione a consigli di amministrazione o ad organi con poteri di gestione, esclusi i casi di cui al comma 3, lettera b), ed esclusa la partecipazione gratuita a organi di enti con finalità culturali, scientifiche, sportive, di beneficenza, di volontariato, o altri organismi con finalità non di lucro;

     g) partecipazione a collegi sindacali o di revisori dei conti, salvi i casi espressamente previsti da leggi dello Stato, quelli di cui al comma 3, lettera b), ed esclusa la partecipazione gratuita ad organi di enti con finalità culturali, scientifiche, sportive, di beneficenza, di volontariato, o altri organismi con finalità non di lucro.

 

          Art. 4. Cumulo di incarichi

     1. I magistrati amministrativi possono svolgere un solo incarico che comporti attività di carattere continuativo.

     2. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 1 non si tiene conto degli incarichi di partecipazione ad organi giurisdizionali, degli incarichi di insegnamento, di studio e di ricerca, e degli incarichi di collaborazione istituzionale che non comportino comunque un rilevante impegno di lavoro.

 

          Art. 5. Norme particolari sugli incarichi

     1. Per gli incarichi per i quali sia prevista da leggi dello Stato la designazione ad opera del presidente del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana o di enti territoriali o di altri enti pubblici operanti nella regione, ovvero di amministrazioni anche statali che agiscono nell'àmbito della regione ove ha sede l'ufficio di appartenenza del magistrato, e comunque per gli incarichi da svolgere presso i suddetti enti, l'autorizzazione del Consiglio di presidenza è deliberata avuto riguardo, oltre che ai criteri e princìpi generali di cui al presente regolamento, nonchè agli ulteriori criteri di massima da esso stesso eventualmente fissati, agli speciali problemi che si possono porre in concreto in relazione allo svolgimento della funzione giurisdizionale nel medesimo àmbito territoriale.

 

          Art. 6. Comunicazione degli incarichi nell'àmbito degli uffici di appartenenza

     1. Tutti gli incarichi sono comunicati, secondo le disposizioni emanate dal Consiglio di presidenza, rispettivamente: dai magistrati del Consiglio di Stato al Presidente del Consiglio di Stato e al presidente della sezione di appartenenza; dai magistrati dei tribunali amministrativi regionali al presidente del tribunale amministrativo nonchè, dandosene il caso, a quello della sezione staccata e a quello della sezione interna.

     2. Il Presidente del Consiglio di Stato, i presidenti della sezione del Consiglio di Stato, quelli dei tribunali amministrativi regionali e delle loro sezioni tengono conto delle suddette comunicazioni per le valutazioni di opportunità inerenti alla ripartizione dei magistrati fra le sezioni di una stessa sede; alla composizione dei collegi ed all'assicurazione degli affari, ferme in ogni caso le regole in materia di astensione obbligatoria.

 

          Art. 7. Pubblicità degli incarichi

     1. Presso il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa è tenuto un elenco nominativo, aggiornato sino al mese precedente, di tutti gli incarichi, conferiti o autorizzati, e dei relativi compensi. Di tale elenco possono prendere visione tutti i magistrati amministrativi, con le modalità previste dal Consiglio medesimo e, in ogni caso, con obbligo di riservatezza.

     2. Chi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, può prendere visione, secondo i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio di presidenza medesimo, dei dati risultanti in elenco.

     3. E' in ogni caso pubblico l'elenco degli incarichi in corso di svolgimento con la sola indicazione degli estremi del conferimento o dell'autorizzazione.

 

          Art. 8. Fondo di perequazione

     1. Al fine di assicurare l'equa ripartizione dei compensi spettanti ai magistrati amministrativi, il Consiglio di presidenza promuove le iniziative occorrenti alla costituzione di un fondo di perequazione, ed eventualmente con finalità previdenziali, costituito da quote degli emolumenti percepiti per la partecipazione a collegi arbitrali.

 

          Art. 9. Disciplina del collocamento fuori ruolo

     1. Il Consiglio di presidenza, fermo quanto disposto dall'art. 29 della legge 27 aprile 1982, n. 186, determina criteri integrativi per il collocamento fuori ruolo dei magistrati amministrativi, anche al fine di evitare il cumulo degli incarichi.

     2. Le cariche ricoperte presso autorità indipendenti o di alta amministrazione e garanzia, e gli incarichi di segretario generale presso la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Corte costituzionale, di capo dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e di capo di gabinetto presso i Ministeri, di direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione determinano il collocamento fuori ruolo. E' altresì collocato fuori ruolo il magistrato che sia autorizzato dal Consiglio di presidenza a svolgere attività di insegnamento, studio e ricerca, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

 

          Art. 10. Norma transitoria

     1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli incarichi conferiti o autorizzati prima della sua entrata in vigore.