§ 98.1.31142 - D.P.R. 28 aprile 1993, n. 207.
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:28/04/1993
Numero:207


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente
Art. 5.      1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente
Art. 6.      1. L'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente
Art. 7.      1. L'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente


§ 98.1.31142 - D.P.R. 28 aprile 1993, n. 207.

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo.

(G.U. 26 giugno 1993, n. 148)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

     Vista la legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;

     Visti i decreti del Ministro dei trasporti in data 27 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1985, e in data 19 novembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1991, di modifica ed integrazione alla citata legge n. 106 del 1985, e concernenti le caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, relativo all'uso dello spazio aereo nazionale;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 aprile 1993;

     Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:

     "Art. 2 (Obbligo del casco protettivo).

     1. Durante il volo è obbligatorio indossare un casco protettivo di tipo rigido adeguato all'attività.".

 

          Art. 2.

     1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:

     "Art. 5 (Identificazione e registrazione degli apparecchi muniti di motore).

     1. Per essere ammessi alla circolazione gli apparecchi devono essere muniti di apposita targa metallica di identificazione e devono essere colorati con tonalità vivaci a forte contrasto con cielo e terra.

     2. Per essere ammessi alla circolazione gli apparecchi provvisti di motore debbono inoltre essere iscritti in un apposito registro tenuto dall'Aero club d'Italia, vidimato nelle forme di legge, in cui sono annotate le caratteristiche e la dimensione di ciascun apparecchio, con la specificazione della ditta che lo ha prodotto. Nel registro sono annotati in ordine cronologico gli atti di cessione dell'apparecchio.

     3. La registrazione degli apparecchi a motore avviene a seguito di presentazione, da parte del proprietario, di domanda in carta legale e dei seguenti documenti in duplice copia:

     a) due fotografie dell'apparecchio visto di lato e frontalmente, tendenti ad identificare il modello dell'apparecchio indipendentemente dalla colorazione che potrà essere modificata;

     b) dichiarazione del proprietario, autenticata nelle forme di legge, della conformità dell'apparecchio alle caratteristiche prescritte dall'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, come successivamente modificato. La dichiarazione dovrà contenere le seguenti indicazioni: struttura dell'apparecchio (monoposto o biposto), potenza del motore, peso effettivo dell'apparecchio a vuoto, dimensioni (larghezza, massima apertura alare, lunghezza e altezza) espresse in centimetri, ditta costruttrice dell'apparecchio e del motore ove trattasi di prodotti industriali.

     4. L'Aero club d'Italia, verificata la regolarità della prescritta documentazione, rilascia un certificato di identificazione unitamente ad una copia vistata della documentazione stessa e la targa metallica di identificazione. L'Aero club d'Italia può comunque accertare la conformità tra la dichiarazione del proprietario del velivolo e le caratteristiche obiettive dello stesso.

     5. La targa metallica, delle dimensioni di cm 10 x cm 5, sulla quale figura la lettera I seguita da quattro cifre, deve essere apposta in modo stabile sull'apparecchio. Le singole lettere e cifre che figurano sulla targa devono essere riprodotte, ciascuna, in colore scuro su fondo bianco o viceversa nelle dimensioni minime di cm 30 x cm 15 sulla parte inferiore dell'ala.

     6. Il certificato di identificazione e la documentazione vistata devono essere sempre tenuti a bordo.

     7. In caso di passaggio di proprietà dell'apparecchio è fatto obbligo all'acquirente di darne avviso, entro otto giorni, all'Aero club d'Italia. In caso di distruzione dell'apparecchio tale obbligo compete al proprietario.

     8. Il proprietario dell'apparecchio ha l'obbligo di denunciare, con le stesse modalità previste per la iscrizione, le eventuali modifiche alla struttura o agli altri dati indicati nella dichiarazione di cui al comma 3, lettera b).

     9. L'Aero club d'Italia procede al ritiro del certificato di identificazione qualora, per effetto di sopravvenute modificazioni dell'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, l'apparecchio non sia più rispondente alle caratteristiche stabilite salvo diversa disposizione contenuta nella modifica dell'allegato medesimo. Il certificato viene ritirato altresì qualora la corrispondenza alle caratteristiche stabilite venga meno per effetto di modificazioni dell'apparecchio.".

 

          Art. 3.

     1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:

     "Art. 6 (Conduzione dei voli).

     1. L'attività di volo da diporto o sportivo può essere condotta dall'alba al tramonto, fuori dalle nubi ed in condizioni meteorologiche e di visibilità tali da consentire il continuo riferimento visivo con il terreno sottostante, gli ostacoli e la eventuale presenza di ogni altro tipo di traffico.

     2. Salvo quanto previsto dal comma 3, l'attività è consentita fino ad un'altezza massima di 500 piedi (150 metri circa) dal terreno, misurata rispetto al punto più elevato nel raggio di 3 chilometri, tenendosi a distanza di sicurezza dagli ostacoli ed in ogni caso non inferiore ai 5 chilometri dagli aeroporti non ubicati entro ATZ (Aerodrome Traffic Zone).

     3. Nei giorni di sabato, domenica e nelle altre festività nazionali il limite di cui al comma 2 è di 1.000 piedi (300 metri circa). Lo stesso limite si applica nelle aree individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

     4. E' vietato il sorvolo dei centri abitati, degli agglomerati di case ed assembramenti di persone, di caserme, di depositi di munizioni, di porti militari, di aree riservate ai fini della sicurezza dello Stato, di stazioni ferroviarie ed altri centri di vie di comunicazione, di centrali elettriche, di dighe, di ospedali, di carceri, di opifici, nonchè il lancio di oggetti e di liquidi in volo. E' altresì vietato il sorvolo delle autostrade, delle strade statali e delle linee ferroviarie, le quali, quando strettamente necessario, potranno tuttavia essere sorvolate in senso ortogonale.

     5. E' altresì vietato impegnare spazi aerei controllati dai servizi del traffico aereo, zone di traffico aeroportuale, che non sono controllate, nonchè le aree regolamentate, pericolose o proibite, fatti salvi i casi di specifica autorizzazione rilasciata da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale aviazione civile, previo nulla osta del Ministero della difesa per le attività condotte entro le aree di pertinenza militare. Le domande volte ad ottenere la suddetta autorizzazione dovranno comunque essere inviate all'Aero club d'Italia e quindi, se ritenute ammissibili, trasmesse da questo alla Direzione generale dell'aviazione civile, competente per la valutazione finale e l'eventuale rilascio dell'autorizzazione.

     6. E' vietato portare a bordo degli apparecchi per volo da diporto o sportivo, in forma fissa o mobile, sensori, mezzi di ripresa, di osservazione e di rilevamento di ogni specie, eccetto quelli costituenti la strumentazione autorizzata di bordo.".

 

          Art. 4.

     1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:

     "Art. 12 (Attestato di idoneità).

     1. Per essere ammessi allo svolgimento di attività di volo da diporto o sportivo è necessario essere in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dall'Aero club d'Italia.

     2. L'attestato di cui al comma 1 si consegue superando le prove di esame relative ad appositi corsi istituiti dall'Aero club d'Italia con le modalità dallo stesso stabilite ed approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

     3. Possono aspirare al rilascio dell'attestato di cui al primo comma i cittadini italiani, i cittadini di uno Stato membro della CEE o cittadini di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità, purchè si tratti di stranieri residenti in Italia e in regola agli effetti del soggiorno.

     4. Per ottenere il rilascio dell'attestato il richiedente deve presentare il certificato di idoneità psicofisica di cui agli articoli seguenti, nonchè il nulla osta rilasciato dal questore della provincia di residenza che valuterà anche l'inesistenza di controindicazioni agli effetti della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonchè della sicurezza dello Stato.

     5. Il certificato d'idoneità fisica ha valore per due anni; la sua scadenza deve essere annotata, a cura dell'Aero club d'Italia, nell'attestato di cui al comma 1. Alla scadenza l'interessato deve presentare un nuovo certificato per la convalida dell'attestato e per l'annotazione, sullo stesso, della nuova scadenza.

     6. Per coloro i quali svolgono la funzione di istruttore il certificato d'idoneità psicofisica ha valore per un anno dal compimento del quarantesimo anno di età.

     7. I cittadini stranieri, non residenti, che intendano praticare l'attività di volo da diporto o sportivo sul territorio dello Stato, devono essere in possesso della licenza sportiva FAI in corso di validità, rilasciata dalla FAI per il tramite dell'Aero club nazionale di appartenenza, o di altro attestato abilitante all'attività di volo da diporto o sportivo rilasciato dall'autorità competente del Paese di appartenenza e riconosciuto dall'Ae.C.I. Gli stessi devono essere inoltre muniti del nulla osta del questore competente per il luogo delle gare sportive o delle manifestazioni aeronautiche e devono provvedere alla copertura assicurativa ai sensi del presente decreto.".

 

          Art. 5.

     1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:

     "Art. 16 (Attività preparatoria e conseguimento di attestati di idoneità).

     1. L'attività teorico-pratica per la preparazione allo svolgimento dell'attività di volo da diporto o sportivo per il rilascio del relativo attestato di idoneità deve essere condotta, in attuazione dei corsi istituiti dall'Aero club d'Italia, secondo le modalità ed i criteri da quest'ultimo stabiliti ed approvati dal Ministero dei trasporti, presso gli Aero club federati e le associazioni, non aventi scopo di lucro, fra persone che si interessano di questioni aeronautiche, aggregate all'Aero club d'Italia.

     2. E' condizione per la legittimità dell'esercizio dei corsi preparatori la copertura assicurativa della scuola per i danni provocati e riportati dagli allievi ed istruttori durante le esercitazioni di volo, con un massimale non inferiore a lire 500 milioni per persona, animale o cosa, ferme restando le regole generali concernenti l'assicurazione della responsabilità civile per i danni a terzi.".

 

          Art. 6.

     1. L'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:

     "Art. 21 (Obbligo di assicurazione per danni a terzi).

     1. I praticanti la disciplina del volo da diporto o sportivo con mezzi privi di motore devono essere coperti dall'assicurazione della responsabilità civile per i danni prodotti a terzi sulla superficie ed a seguito di urto o collisione in volo.

     2. Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo muniti di motore non possono essere posti in circolazione se non siano coperti dall'assicurazione della responsabilità civile per i danni prodotti a terzi sulla superficie ed a seguito di urto o collisione in volo.

     3. All'osservanza della precedente disposizione è tenuto il proprietario dell'apparecchio provvisto di motore anche se non intenda farne uso personalmente; chi intenda fare uso di un apparecchio altrui è tenuto ad accertarsi che l'obbligo sia stato osservato e, in mancanza, a provvedere alla copertura assicurativa.".

 

          Art. 7.

     1. L'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:

     "Art. 22 (Requisiti della copertura assicurativa).

     1. Affinchè si possa considerare adempiuto l'obbligo di cui all'art. 21 il contratto di assicurazione deve rispondere ai seguenti requisiti:

     1) massimale non inferiore a lire 1 miliardo per sinistro, lire 1 miliardo per persona e lire 1 miliardo per animali o cose;

     2) estensione della copertura assicurativa anche ai voli compiuti, con mezzi provvisti di motore, da persona diversa dall'assicurato ed eventualmente anche contro la volontà di questi, salva, in tal caso, la possibilità di rivalsa dell'assicuratore verso l'autore del danno;

     3) estensione della copertura anche ai danni cagionati con colpa grave;

     4) obbligo dell'assicuratore di risarcire direttamente il danneggiato, a richiesta di costui;

     5) divieto, per l'assicuratore, di opporre al terzo danneggiato, nei limiti del massimale, eccezioni derivanti dal contratto o clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno, salva la possibilità di rivalsa dell'assicuratore verso l'assicurato, nella misura e nelle ipotesi previste dal contratto;

     6) durata della copertura non inferiore a mesi 6;

     7) estensione della copertura ai danni cagionati a qualunque soggetto diverso dall'assicurato, e dal pilota senza limitazioni relative a rapporti di parentela, professionali e simili.".