§ 98.1.31116 - D.P.R. 10 settembre 1991, n. 461.
Regolamento in materia di procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:10/09/1991
Numero:461


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Comunicazione volontaria delle intese
Art. 3.  Notificazione dell'apertura dell'istruttoria
Art. 4.  Poteri istruttori
Art. 5.  Ispezioni
Art. 6.  Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazione di esperti
Art. 7.  Partecipazione all'istruttoria
Art. 8.  Riservatezza
Art. 9.  Verbalizzazioni e comunicazioni
Art. 10.  Autorizzazioni di intese in deroga ai divieti
Art. 11.  Revoca delle autorizzazioni
Art. 12.  Istruttoria per le operazioni di concentrazione
Art. 13.  Indagini conoscitive di natura generale
Art. 14.  Accesso ai documenti amministrativi
Art. 15.  Sospensione dei termini


§ 98.1.31116 - D.P.R. 10 settembre 1991, n. 461. [1]

Regolamento in materia di procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione, con riguardo all'attività dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

(G.U. 13 maggio 1992, n. 110)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato, e in particolare l'art. 10, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, sono emanate norme regolamentari per stabilire procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione, con riguardo all'attività dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

     Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

     Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Sentito il parere del Ministero del tesoro, espresso con nota n. 8739 del 18 gennaio 1991;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 aprile 1991;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991;

     Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente regolamento si intende:

     a) per legge, la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

     b) per Autorità, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'art. 10 della legge;

     c) per bollettino, quello di cui all'art. 26 della legge.

 

          Art. 2. Comunicazione volontaria delle intese

     1. La facoltà di comunicazione delle intese, ai sensi dell'art. 13 della legge, deve essere esercitata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna a mano contro ricevuta da parte del segretario generale dell'Autorità o suo delegato.

     2. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono contenere le informazioni e recare gli allegati che consentano di valutare il contenuto dell'intesa. L'Autorità, al fine di facilitare la presentazione di tali comunicazioni, può predisporre un apposito formulario da pubblicarsi sul bollettino.

     3. Resta fermo quanto disposto dall'art. 13 della legge in tema di comunicazioni incomplete o non veritiere. L'Autorità deve comunque informare le imprese dell'incompletezza o non veridicità delle comunicazioni dalle stesse fornite.

     4. Qualsiasi modifica degli elementi essenziali contenenti nella comunicazione, che è nota alle parti o a taluna di esse, deve essere immediatamente comunicata all'Autorità. Ai fini del decorso del termine di cui all'art. 13 della legge, la comunicazione di modifica equivale alla comunicazione di una nuova intesa.

 

          Art. 3. Notificazione dell'apertura dell'istruttoria

     1. In relazione agli elementi in suo possesso o portati a sua conoscenza ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge, l'Autorità, nei casi di presunta infrazione agli articoli 2 e 3 della legge, notifica l'apertura dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati, nonchè alle imprese ed agli enti che ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge, avendo un interesse diretto, immediato ed attuale, hanno presentato esposti, denunce o istanze utili all'avvio dell'istruttoria. Qualora si tratti di imprese assicurative l'Autorità provvede a darne immediata comunicazione all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

     2. La notificazione di cui al comma 1 può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'Autorità.

     3. La notificazione deve contenere gli elementi essenziali in merito alle presunte infrazioni, nonchè il termine, comunque non inferiore a quindici giorni dalla data di ricevimento della notifica stessa, entro il quale può essere esercitato il diritto di essere sentiti di cui al comma 1 dell'art. 14 della legge.

     4. L'Autorità dà adeguata pubblicità dell'avvio dell'istruttoria anche mediante pubblicazione sul bollettino, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 8.

     5. Nella notificazione e nella pubblicità di cui al presente articolo devono essere altresì indicati l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, nonchè l'ufficio dove si possa prendere visione degli atti del procedimento stesso, fatte salve le limitazioni di cui all'art. 8.

 

          Art. 4. Poteri istruttori

     1. I poteri istruttori di cui al comma 2 dell'art. 14 della legge, così come disciplinati dal presente articolo e dagli articoli 5 e 6, sono esercitati a decorrere dal ricevimento della notificazione da parte dei soggetti interessati all'istruttoria, anche contestualmente alla notificazione stessa. Nel caso di pluralità dei soggetti cui è stata notificata l'apertura dell'istruttoria, l'esercizio dei poteri nei confronti di ciascuno di essi decorre dal ricevimento della notificazione loro indirizzata.

     2. L'Autorità può in qualsiasi momento richiedere di fornire informazioni ed esibire documenti alle imprese, enti o persone che ne siano ritenuti in possesso. Le richieste devono essere formulate per iscritto in uno dei seguenti modi:

     a) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

     b) consegna a mano contro ricevuta;

     c) telefax con domanda di conferma scritta del suo ricevimento;

     d) telex o telegramma.

     3. Per le richieste formulate a mezzo telex o telefax devono essere adottate modalità tali da garantire sufficiente certezza dell'avvenuto ricevimento da parte degli interessati.

     4. Le richieste di informazioni dell'Autorità possono essere formulate anche oralmente, nel corso di audizioni od ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le medesime indicazioni di cui al comma 5. Nel caso di risposta orale ed immediata o di esibizione immediata di documento è consentito integrare nel termine stabilito gli elementi forniti.

     5. La richiesta dovrà sinteticamente indicare:

     a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;

     b) lo scopo;

     c) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento;

     d) le modalità attraverso le quali dovranno essere fornite le informazioni e la persona o le persone cui potranno essere esibiti i documenti o comunicate le informazioni richieste eventualmente anche in forma orale;

     e) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni od esibire i documenti richiesti, nonchè quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri.

     6. L'obbligo di fornire le informazioni richieste ad imprese o ad enti grava sui titolari delle imprese o loro rappresentanti e se si tratta di enti con o senza personalità giuridica su coloro che per legge o in base allo statuto ne hanno la rappresentanza legale.

     7. I documenti di cui è richiesta l'esibizione dovranno essere forniti in originale o copia autentica. L'Autorità ha facoltà di estrarne copia. Dell'esibizione di documenti e delle informazioni fornite oralmente viene redatto processo verbale, secondo le modalità di cui all'art. 9.

     8. Il termine di cui alla lettera c) del comma 5 dovrà essere congruo in relazione all'urgenza del caso ed alla natura, quantità e qualità delle informazioni e dei documenti richiesti, tenuto conto del tempo necessario per predisporli.

     9. L'Autorità può inoltre sentire, al fine di integrare l'istruttoria, ogni altra persona, anche nella qualità di legale rappresentante di enti con o senza personalità giuridica, verbalizzando le informazioni raccolte.

 

          Art. 5. Ispezioni

     1. L'Autorità può disporre ispezioni presso chiunque sia ritenuto in possesso di documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche chiede l'esibizione degli atti.

     2. I funzionari dell'Autorità incaricati di procedere alle ispezioni di cui al comma 1 esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto che precisi l'oggetto, lo scopo dell'accertamento e le sanzioni per il rifiuto, l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonchè nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri.

     3. In ogni caso, tenuto conto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 8, non costituisce giustificato motivo del rifiuto o dell'omissione, di cui al comma 2 e all'art. 4, comma 5, lettera e), l'opposizione:

     a) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne anche orali;

     b) di esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative;

     c) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo i casi in cui l'Autorità riconosca particolari esigenze segnalate al riguardo.

     4. Per documento aziendale si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati ai fini dell'attività aziendale, indipendentemente dal livello di responsabilità e rappresentatività dell'autore del documento, nonchè ogni documento prodotto attraverso strumenti informatici.

     5. I funzionari di cui al comma 2 dispongono dei seguenti poteri:

     a) controllare i documenti di cui al comma 4;

     b) prendere copia dei documenti di cui alla lettera a);

     c) richiedere informazioni e spiegazioni orali;

     d) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione.

     6. Di tutta l'attività svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, è redatto processo verbale secondo le modalità di cui all'art. 9.

 

          Art. 6. Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazione di esperti

     1. L'Autorità può disporre perizie e analisi statistiche ed economiche, nonchè la consultazione di esperti, in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.

     2. Il provvedimento con il quale l'Autorità dispone le perizie e le analisi di cui al comma 1, nonchè la data a decorrere dalla quale i risultati definitivi delle perizie e delle analisi sono disponibili ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'art. 7, comma 1, devono essere portati a conoscenza dei soggetti cui il procedimento si riferisce, nonchè delle imprese e degli enti che, avendo un interesse diretto, immediato e attuale ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge, hanno presentato esposti, denunce o istanze utili all'avvio dell'istruttoria o, comunque, sono intervenuti nel procedimento ai sensi dell'art. 7, comma 2.

 

          Art. 7. Partecipazione all'istruttoria

     1. I soggetti ai quali è stato notificato l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 3, comma 1, hanno facoltà:

     a) di accedere ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 14;

     b) di partecipare al procedimento amministrativo presentando memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri.

     2. Agli effetti degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dalle infrazioni oggetto dell'istruttoria o dai provvedimenti adottati in esito alla stessa e che facciano motivata richiesta di intervenire nel procedimento entro trenta giorni dalla pubblicazione sul bollettino dell'avviso di avvio dell'istruttoria.

     3. L'Autorità, ai fini dell'esercizio della facoltà, di cui all'art. 14, comma 1, della legge, di essere sentiti prima della chiusura dell'istruttoria, comunica almeno quindici giorni prima ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, il termine previsto per la chiusura dell'istruttoria. La richiesta di esercizio di tale facoltà deve pervenire all'Autorità entro dieci giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

     4. Nel corso delle ispezioni e delle audizioni e ogni qualvolta siano chiamati a fornire informazioni in forma orale, i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'ispezione o dell'audizione.

 

          Art. 8. Riservatezza

     1. Le informazioni raccolte in applicazione della legge e del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste e, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge, sono tutelate dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di denuncia di cui all'art. 331 del codice di procedura penale.

     2. La disposizione del comma 1 non osta alla pubblicazione, da parte dell'Autorità o comunque previa autorizzazione della stessa, di informazioni di carattere generale e di studi nei quali non compaiano indicazioni su singole imprese o associazioni di imprese.

     3. Nel caso di comunicazioni, informazioni, dichiarazioni o richieste che sia prescritto presentare in forma congiunta, l'Autorità consente di presentare comunque separatamente in allegato, e con annotazioni del riferimento al documento principale, le parti coperte da segreto aziendale o industriale. Analoghe cautele possono essere richieste all'Autorità con riferimento alle eventuali audizioni congiunte ed alle verbalizzazioni.

     4. L'Autorità, ove non ritenga sussistenti gli elementi di riservatezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma 3, ne dà comunicazione agli interessati con provvedimento motivato.

 

          Art. 9. Verbalizzazioni e comunicazioni

     1. Ai fini delle verbalizzazioni previste dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 136, 137 e 141 del codice di procedura penale. Copia del verbale, o stralcio dello stesso per quanto di ragione, sono immediatamente consegnati ai soggetti intervenuti alle operazioni oggetto di verbalizzazione, che ne facciano richiesta.

     2. I verbali di cui al comma 1 devono essere sottoscritti dal segretario generale o da suo delegato se riferiti ad atti o provvedimenti dell'Autorità e, negli altri casi, dai funzionari procedenti.

     3. La trasmissione di documenti e convocazione da parte dell'Autorità ai destinatari deve essere effettuata in uno dei modi previsti dal comma 2 dell'art. 4. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all'istruttoria da parte degli interessati o di terzi all'Autorità. In caso di trasmissione per telex, telegramma o telefax, i documenti si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in cui sono stati inviati, salvo prova contraria.

     4. Quando le comunicazioni sono firmate dai rappresentanti dei soggetti o delle imprese ed enti, essi devono provare di disporre dei poteri di rappresentanza.

 

          Art. 10. Autorizzazioni di intese in deroga ai divieti

     1. Le richieste di autorizzazione di intese di cui all'art. 4, comma 3, della legge, in deroga al divieto di cui all'art. 2 della legge stessa, devono essere presentate con le modalità previste dall'art. 2, comma 1, e devono contenere le informazioni e recare gli allegati che nel caso di specie consentano di valutare la richiesta. L'Autorità, al fine di facilitare la presentazione di tali richieste, può predisporre un apposito formulario da pubblicarsi sul bollettino.

     2. La decorrenza del termine di centoventi giorni, previsto dal comma 3 dell'art. 4 della legge, è sospesa dalle richieste di notizie ed elementi integrativi sino al ricevimento di quanto richiesto. Ai medesimi fini si applicano le disposizioni dell'art. 2, comma 4.

     3. L'Autorità, ricevuta la richiesta di autorizzazione, ne dà adeguata pubblicità, anche mediante pubblicazione sul bollettino, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 8.

     4. Ai soggetti cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dalla autorizzazione, nonchè a coloro che hanno presentato la richiesta, spetta la facoltà di intervenire nel procedimento così come disciplinata all'art. 7, commi 1 e 2. Ai fini del diritto di accesso ai documenti si applica l'art. 14. Nel corso delle ispezioni e delle audizioni e ogni qualvolta siano chiamati a fornire informazioni in forma orale, ai soggetti interessati è riconosciuta la facoltà di cui all'art. 7, comma 4.

     5. I soggetti richiedenti l'autorizzazione hanno diritto di essere sentiti personalmente o a mezzo di procuratore speciale prima della chiusura della istruttoria. A tal fine si applicano le modalità ed i termini di cui all'art. 7, comma 3.

     6. L'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 4, comma 3, della legge decorre dal ricevimento delle richieste di autorizzazione di cui al comma 1 e si svolge secondo le modalità di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.

 

          Art. 11. Revoca delle autorizzazioni

     1. Alle revoche dei provvedimenti di autorizzazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge si provvede con la medesima procedura di cui all'art. 10, previa diffida notificata agli interessati con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 3. I poteri istruttori dell'Autorità, nonchè le facoltà e i diritti degli interessati, si esercitano a decorrere dal ricevimento di detta diffida, fatta salva la possibilità per l'Autorità di ridurre di un terzo, in caso di particolare urgenza, i termini di cui all'art. 7, comma 3.

 

          Art. 12. Istruttoria per le operazioni di concentrazione

     1. Le comunicazioni preventive delle operazioni di concentrazione di cui all'art. 16, comma 1, della legge devono contenere le informazioni e recare gli allegati essenziali, che possono essere indicati con apposito formulario predisposto dall'Autorità e pubblicato sul bollettino, nonchè tutti gli ulteriori elementi che consentano di valutare il contenuto delle operazioni.

     2. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna a mano contro ricevuta rilasciata dal segretario generale dell'Autorità o suo delegato. In tali comunicazioni può essere indicato un incaricato comune autorizzato a trasmettere o ricevere documenti per conto di tutte le parti che procedono alla comunicazione.

     3. Resta fermo quanto disposto dall'art. 16, comma 7, della legge, in tema di comunicazioni gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. L'Autorità deve comunque informare le imprese della inesattezza, incompletezza o non veridicità delle comunicazioni dalle stesse fornite.

     4. L'Autorità, qualora ritenga che una concentrazione comporti le conseguenze di cui all'art. 6, comma 1, della legge, notifica l'apertura dell'istruttoria alle imprese ed agli enti interessati, ovvero all'incaricato comune. La notificazione è effettuata con le modalità di cui all'art. 3 e deve contenere gli elementi essenziali in merito alla presunta esistenza delle condizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge.

     5. L'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge, si svolge secondo quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 14. A tal fine, i termini di quindici e dieci giorni indicati dagli articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, sono ridotti rispettivamente a sette e a cinque giorni. Il termine di trenta giorni previsto dall'art. 7, comma 2, è ridotto a quindici giorni. La proroga del termine di chiusura dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 16, comma 8, della legge deve essere comunicata agli interessati con le medesime modalità con le quali è comunicata l'apertura dell'istruttoria stessa.

     6. Qualora l'Autorità, a seguito di un'operazione ritualmente comunicata, non ritenga necessario avviare l'istruttoria, dà comunicazione delle proprie conclusioni nel merito alle imprese ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le stesse forme previste dal comma 2.

 

          Art. 13. Indagini conoscitive di natura generale

     1. L'avvio delle indagini conoscitive di natura generale di cui all'art. 12, comma 2, della legge può essere adeguatamente pubblicizzato.

     2. Nel corso delle indagini di cui al comma 1 l'Autorità esercita i poteri istruttori di cui agli articoli 4, 5, e 6; non possono applicarsi le sanzioni richiamate agli articoli 4 e 5 e alle richieste di informazioni e documentazioni sono opponibili esigenze di segreto aziendale o industriale. Dell'esito delle attività svolte è data notizia nelle forme ritenute opportune, eventualmente anche in fase di pubblicazione dei risultati dell'indagine sul bollettino.

     3. Qualora nel corso dell'istruttoria, di cui al presente articolo, emergano elementi di presunzione in merito alla violazione dei divieti di cui agli articoli 2 e 3 della legge, ovvero siano accertate le condizioni di cui all'art. 4, comma 2, della stessa, l'Autorità provvede tempestivamente alle notificazioni di apertura dell'istruttoria previste, rispettivamente, dagli articoli 3 e 11.

 

          Art. 14. Accesso ai documenti amministrativi

     1. L'Autorità riconosce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di prendere visione degli atti dell'istruttoria ai sensi dell'ordinamento vigente.

 

          Art. 15. Sospensione dei termini

     1. Le ordinanze di sospensione disposte dal giudice amministrativo in ordine a provvedimenti adottati nel corso dell'istruttoria sospendono il decorso dei termini, previsti dalla legge per la conclusione dell'istruttoria stessa, qualora la sospensione incida sulla prosecuzione del procedimento.

 


[1] Decreto abrogato dall'art. 20 del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217.