§ 98.1.30894 - D.P.R. 13 gennaio 1983, n. 67.
Regolamento per l'affidamento del servizio di pulizia nelle sedi dei comandi provinciali dei vigili del fuoco


Settore:Normativa nazionale
Data:13/01/1983
Numero:67


Sommario
Art. 1.      Il servizio di pulizia nei locali adibiti a sede di servizio del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente [...]
Art. 2.      L'affidamento del servizio avviene mediante la stipulazione di contratto a seguito di esperimento di gara a licitazione privata, da effettuarsi con il sistema previsto dagli articoli 73, lettera [...]
Art. 3.      L'espletamento della gara e la stipula dei relativi contratti avviene presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco
Art. 4.      Il contratto relativo al servizio da effettuare presso le scuole centrali antincendi, il centro studi ed esperienze, la colonna mobile centrale è stipulato dal comandante delle scuole centrali. [...]
Art. 5.      Il Ministero dell'interno predispone schemi-tipo di bandi di gare e di contratti a quali i soggetti di cui all'art. 1 debbono attenersi
Art. 6.      I contratti hanno durata di un anno, ma possono avere durata pluriennale per particolari situazioni accertate dall'amministrazione e notificate alla ditta appaltatrice tre mesi prima della [...]
Art. 7.      L'amministrazione può risolvere o modificare, in tutto o in parte, il contratto nei casi di trasferimento, soppressione di uffici e riduzione o aumento di locali
Art. 8.      Il servizio di pulizie viene espletato sotto la vigilanza del comandante provinciale dei vigili del fuoco, del comandante delle scuole centrali antincendi o di altri funzionari da essi delegati
Art. 9.      Qualora nell'esecuzione del servizio si verifichino inadempienze il comandante applica le seguenti penalità
Art. 10.      L'impresa appaltatrice assume ogni responsabilità per infortuni e danni comunque arrecati a persone e cose verso l'amministrazione e terzi
Art. 11.      L'impresa appaltatrice dovrà obbligarsi ad ottemperare a tutte le disposizioni di legge in materia di lavoro, assistenza, previdenza ed infortuni, nonché a quelli da contratti collettivi di [...]
Art. 12.      Per la partecipazione alla licitazione privata le ditte o imprese partecipanti dovranno provvedere ad effettuare un deposito provvisorio di una somma non inferiore al 5% del prezzo base qualora [...]
Art. 13.      A garanzia del contratto, la cauzione può essere sostituita con una valida fidejussione assicurativa o bancaria rilasciata da un istituto bancario di cui al decreto del Presidente della [...]
Art. 14.      Per la erogazione dei fondi ad ogni comando interessato al servizio di pulizie dei locali, il Ministro, in base alle disponibilità di bilancio, terrà conto delle superfici da pulire e delle loro [...]
Art. 15.      Per dare corso ai pagamenti i documenti devono essere muniti del visto di liquidazione del responsabile dell'ufficio centrale o periferico
Art. 16.      I competenti uffici centrali del Ministero disporranno il pagamento delle spese di cui al presente regolamento con ordinativi diretti, ovvero potranno disporre il pagamento sui fondi accreditati [...]
Art. 17.      Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e negli articoli 333 e seguenti [...]
Art. 18.      Per quanto non previsto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni contenute nella legge e nel regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato


§ 98.1.30894 - D.P.R. 13 gennaio 1983, n. 67.

Regolamento per l'affidamento del servizio di pulizia nelle sedi dei comandi provinciali dei vigili del fuoco

(G.U. 16 marzo 1983, n. 73)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto l'art. 109 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

     Considerata la necessità di disciplinare con specifico regolamento l'affidamento del servizio di pulizia nelle sedi dei comandi provinciali dei vigili del fuoco;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 1982;

     Sulla proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri del tesoro e della difesa;

     Decreta

 

 

     E' approvato l'annesso regolamento concernente l'affidamento del servizio di pulizia nelle sedi dei comandi provinciali dei vigili del fuoco.

     L'art. 36 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, è abrogato.

 

 

     REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NELLE SEDI DEI COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO

 

     Art. 1.

     Il servizio di pulizia nei locali adibiti a sede di servizio del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sarà più svolto dal personale stesso, ma verrà affidato a ditte idonee e specializzate nel settore.

 

          Art. 2.

     L'affidamento del servizio avviene mediante la stipulazione di contratto a seguito di esperimento di gara a licitazione privata, da effettuarsi con il sistema previsto dagli articoli 73, lettera C) - per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo base indicato nella lettera d'invito alle ditte - e 76 del “Regolamento per la esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, esclusa la facoltà della prefissione del limite che le offerte non devono oltrepassare di cui all'ultimo comma dello stesso art. 76. Qualora vadano deserti due esperimenti di gara, il contratto può essere concluso a trattativa privata.

     Può farsi ricorso alla trattativa privata anche nei casi in cui per speciali ed eccezionali circostanze non può essere utilmente seguita la licitazione privata.

     La ragione che giustifica il ricorso alla trattativa privata deve essere esposta nel decreto di approvazione del contratto.

 

          Art. 3.

     L'espletamento della gara e la stipula dei relativi contratti avviene presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco.

     Le gare sono presiedute dai comandanti provinciali dei vigili del fuoco che stipulano i relativi contratti. I processi verbali di aggiudicazione ed i contratti sono ricevuti dall'ufficiale rogante della prefettura, competente per territorio.

     Per i servizi distaccati provvede il comando dal quale amministrativamente essi dipendono.

 

          Art. 4.

     Il contratto relativo al servizio da effettuare presso le scuole centrali antincendi, il centro studi ed esperienze, la colonna mobile centrale è stipulato dal comandante delle scuole centrali. Il processo verbale di aggiudicazione ed il contratto sono ricevuti dall'ufficiale rogante della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

 

          Art. 5.

     Il Ministero dell'interno predispone schemi-tipo di bandi di gare e di contratti a quali i soggetti di cui all'art. 1 debbono attenersi.

 

          Art. 6.

     I contratti hanno durata di un anno, ma possono avere durata pluriennale per particolari situazioni accertate dall'amministrazione e notificate alla ditta appaltatrice tre mesi prima della scadenza.

     In tali contratti non potrà procedersi a revisione prezzi nel corso del primo anno.

     Può farsi luogo a revisione del prezzo contrattuale per gli anni successivi in misura non superiore alle percentuali di variazione verificatesi nel costo dei materiali e della mano d'opera in base agli indici indicati dall'ISTAT.

     La revisione non opera automaticamente ma solo dietro specifica richiesta avanzata dall'impresa esecutrice del servizio.

 

          Art. 7.

     L'amministrazione può risolvere o modificare, in tutto o in parte, il contratto nei casi di trasferimento, soppressione di uffici e riduzione o aumento di locali.

     Di tali circostanze l'amministrazione dà avviso alla ditta appaltatrice tre mesi prima della data in cui dovrà procedersi alla risoluzione del contratto o alla modifica.

     Nel caso di modifica, in aumento o diminuzione dei locali e spazi da pulire, il compenso già stabilito sarà proporzionalmente aumentato o diminuito.

 

          Art. 8.

     Il servizio di pulizie viene espletato sotto la vigilanza del comandante provinciale dei vigili del fuoco, del comandante delle scuole centrali antincendi o di altri funzionari da essi delegati.

 

          Art. 9.

     Qualora nell'esecuzione del servizio si verifichino inadempienze il comandante applica le seguenti penalità;

     in caso di inadempimento parziale ripetuto, di inadempimento totale o comunque tale da pregiudicare l'espletamento del servizio, il contratto sarà rescisso e l'amministrazione avrà diritto ad una penale pari ad un quinto dell'importo contrattuale, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno;

     in caso di inadempimento parziale il comandante avrà facoltà di corrispondere un prezzo contrattuale minore, comunque non inferiore ad un decimo di quello previsto, tenendo conto del lavoro espletato e del danno derivante dall'inadempimento.

 

          Art. 10.

     L'impresa appaltatrice assume ogni responsabilità per infortuni e danni comunque arrecati a persone e cose verso l'amministrazione e terzi.

 

          Art. 11.

     L'impresa appaltatrice dovrà obbligarsi ad ottemperare a tutte le disposizioni di legge in materia di lavoro, assistenza, previdenza ed infortuni, nonché a quelli da contratti collettivi di lavoro di categoria e, in relazione e questi ultimi, a non praticare condizioni normative e retributive inferiori a quelle stabilite dagli stessi.

     Per ottenere la restituzione della eventuale cauzione o, in mancanza di questa, dell'ultima rata del prezzo contrattuale, l'impresa dovrà presentare una idonea documentazione rilasciata dai rispettivi uffici competenti per il territorio in materia di lavoro, assistenza, previdenza, infortuni, attestanti la regolarità dell'impresa stessa nei loro confronti.

     Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto o comunque prima della sua scadenza, l'impresa venisse denunciata dal competente ispettorato regionale del lavoro per inadempienza ai relativi obblighi, l'amministrazione darà corso alla prosecuzione dei pagamenti previsti dal contratto ed al rimborso della eventuale cauzione soltanto dietro autorizzazione dell'ispettorato stesso e l'impresa non potrà avanzare alcuna eccezione o pretesa di somme a qualsiasi titolo, per il ritardato pagamento o rimborso.

 

          Art. 12.

     Per la partecipazione alla licitazione privata le ditte o imprese partecipanti dovranno provvedere ad effettuare un deposito provvisorio di una somma non inferiore al 5% del prezzo base qualora palese, o nella misura indicata nel bando, nel caso si proceda col sistema della busta segreta.

     Tale deposito cauzionale provvisorio può essere costituito o da quietanza di tesoreria o da assegno circolare emesso da istituti di credito di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635, intestato o girato espressamente a favore dell'ente.

     In caso di aggiudicazione il deposito cauzionale provvisorio potrà essere trasformato in cauzione definitiva.

 

          Art. 13.

     A garanzia del contratto, la cauzione può essere sostituita con una valida fidejussione assicurativa o bancaria rilasciata da un istituto bancario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635.

     In tale caso, la ditta o l'impresa dovrà concedere un abbuono pari alla differenza tra la percentuale di costo della fidejussione bancaria e la percentuale del 10% che andrebbe comunque concessa qualora la ditta o l'impresa venisse totalmente esonerata dalla prestazione della cauzione.

 

          Art. 14.

     Per la erogazione dei fondi ad ogni comando interessato al servizio di pulizie dei locali, il Ministro, in base alle disponibilità di bilancio, terrà conto delle superfici da pulire e delle loro particolari caratteristiche, nonché delle superfici a vetro, delle suppellettili compresi i mezzi di diffusione della luce elettrica, di eventuali spazi scoperti e della loro ubicazione.

 

          Art. 15.

     Per dare corso ai pagamenti i documenti devono essere muniti del visto di liquidazione del responsabile dell'ufficio centrale o periferico.

     I documenti prodotti in originale e copia saranno allegati uno al titolo di spesa e l'altro conservato agli atti.

 

          Art. 16.

     I competenti uffici centrali del Ministero disporranno il pagamento delle spese di cui al presente regolamento con ordinativi diretti, ovvero potranno disporre il pagamento sui fondi accreditati al funzionario delegato.

     Gli uffici periferici, invece, provvederanno al pagamento delle spese di cui al presente regolamento coi fondi ad essi accreditati mediante aperture di credito

 

          Art. 17.

     Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive integrazioni e modificazioni.

 

          Art. 18.

     Per quanto non previsto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni contenute nella legge e nel regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.