§ 98.1.30863 - D.P.R. 8 giugno 1982, n. 524.
Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/576 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:08/06/1982
Numero:524


Sommario
Art. 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro.
Art. 2.      Agli effetti del presente decreto si intende per:
Art. 3.      Il significato e l'impiego dei colori di sicurezza e di contrasto, nonché la forma, l'aspetto ed il significato dei segnali di sicurezza sono fissati nell'allegato I.
Art. 4.      Per le situazioni di pericolo e per le esigenze di informazioni previste nell'allegato II debbono essere usati unicamente i segnali di divieto, di avvertimento, di prescrizione e di salvataggio [...]
Art. 5.      Per la segnaletica concernente il traffico all'interno dell'azienda deve essere impiegata la segnaletica vigente per il traffico stradale.
Art. 6.      Per la vigilanza sull'applicazione delle norme del presente decreto si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, nonché [...]
Art. 7. 
Art. 8.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 98.1.30863 - D.P.R. 8 giugno 1982, n. 524. [1]

Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/576 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di Iavoro e della direttiva (CEE) n. 79/640 che modifica gli allegati della direttiva suddetta.

     (G.U. 10 agosto 1982, n. 218)

 

     Preambolo

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

     Viste le direttive n. 77/576 del 25 luglio 1977 e n. 79/640 del 21 giugno 1979, emanate dal Consiglio delle Comnunità europee, in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro;

     Considerato che in data 25 marzo 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

     Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

     Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

     Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, di grazia e giustizia;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1982;

     EMANA

     il seguente decreto:

 

Art. 1.

Le disposizioni del presente decreto disciplinano la segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro.

     Sono escluse dal campo di applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma:

     a) la segnaletica ferroviaria, stradale, della navigazione fluviale, marittima ed aerea;

     b) la segnaletica per l'immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi;

     c) la segnaletica delle miniere di carbone.

 

     Art. 2.

     Agli effetti del presente decreto si intende per:

     a) segnaletica di sicurezza: una segnaletica che riferita ad un determinato oggetto o ad una determinata situazione, trasmette mediante un colore o un segnale di sicurezza un messaggio di sicurezza;

     b) colore di sicurezza: un colore al quale viene attribuito un determinato significato relativo alla sicurezza;

     c) colore di contrasto: un colore che si distingue da un colore di sicurezza e trasmette così ulteriori indicazioni;

     d) segnale di sicurezza: un segnale che con la combinazione di forma geometrica, colore e simbolo trasmette un determinato messaggio di sicurezza;

     e) segnale di divieto: un segnale di sicurezza che vieta un comportamento dal quale potrebbe risultare un pericolo;

     f) segnale di avvertimento: un segnale di sicurezza che avverte di un pericolo;

     g) segnale di prescrizione: un segnale di sicurezza che prescrive un determinato comportamento;

     h) segnale di salvataggio: un segnale di sicurezza che indica, in caso di pericolo, l'uscita di sicurezza, il cammino verso un posto di pronto soccorso o l'ubicazione di un dispositivo di salvataggio;

     i) segnale di informazione: un segnale di sicurezza che trasmette messaggi di sicurezza differenti da quelli dei segnali indicati ai punti da a) ad h);

     j) segnale complementare: un segnale di sicurezza che viene impiegato solo in combinazione con uno dei segnali di sicurezza indicati nei punti da e) ad h) e che trasmette ulteriori informazioni;

     k) simbolo: un'immagine che rappresenta una determinata situazione e viene impiegata in uno dei segnali di sicurezza indicati ai punti da e) ad h).

 

     Art. 3.

     Il significato e l'impiego dei colori di sicurezza e di contrasto, nonché la forma, l'aspetto ed il significato dei segnali di sicurezza sono fissati nell'allegato I.

 

     Art. 4.

     Per le situazioni di pericolo e per le esigenze di informazioni previste nell'allegato II debbono essere usati unicamente i segnali di divieto, di avvertimento, di prescrizione e di salvataggio ivi indicati.

 

     Art. 5.

     Per la segnaletica concernente il traffico all'interno dell'azienda deve essere impiegata la segnaletica vigente per il traffico stradale.

 

     Art. 6.

     Per la vigilanza sull'applicazione delle norme del presente decreto si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, nonché l'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni.

     Per quanto riguarda la vigilanza sugli impianti delle ferrovie dello Stato nei quali sono svolte attività industriali, si osservano le disposizioni dell'art. 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, e delle relative norme di esecuzione.

 

     Art. 7. [2]

     Le violazioni alle disposizioni del presente decreto sono punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione.

 

     Art. 8.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Le imprese sono tenute ad uniformare la segnaletica alle disposizioni del presente decreto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

 

 

ALLEGATO I [3]

Principi della segnaletica di sicurezza

 

     1. OSSERVAZIONI GENERALI

     1.1. Scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli.

     1.2. La segnaletica di sicurezza non sostituisce in alcun caso le necessarie misure di protezione.

     1.3. La segnaletica di sicurezza deve essere impiegata esclusivamente per quelle indicazioni che hanno rapporto con la sicurezza.

     1.4. L'efficacia della segnaletica di sicurezza dipende da una estesa e ripetuta informazione di tutte le persone per le quali la segnaletica può risultare utile.

 

     2. COLORI DI SICUREZZA E COLORI DI CONTRASTO - 2.1. Significato dei colori di sicurezza - Tabella 1

      

Colore di sicurezza

Significato a scopo

Esempi di applicazione

 

Arresto

Segnale di arresto

 

Divieto

Dispositivo di arresto di emergenza

Rosso

 

Segnale di divieto

 

Questo colore viene impiegato anche per segnalare il materiale antincendio

 

 

 

 

 

Attenzione!

Segnaletica di pericoli (incendio, esplosione, radiazioni, sostanze chimiche, ecc.)

Giallo

Pericolo latente

 

 

 

Segnaletica di soglie, passaggi pericolosi, ostacoli

 

Situazione di sicurezza

Segnaletica di passaggi e di uscite di sicurezza

Verde

Pronto soccorso

Docce di soccorso

 

 

Posti di pronto soccorso di salvataggio

 

Segnale di prescrizione

Obbligo di portare un equipaggiamento individuale di sicurezza

Azzurro (1)

Informazioni

Ubicazione del telefono

(1) E' da considerare come colore di sicurezza solo in combinazione con simboli o con un testo su segnali di prescrizione o di informazione con istruzioni tecniche di sicurezza.

 

     2.2. Colori di contrasto e colori del simbolo.

 

     Tabella 2

 

Colore di sicurezza

Colore di contrasto

Colore di simbolo

rosso

bianco

nero

giallo

nero

nero

verde

bianco

bianco

azzurro

bianco

bianco

 

     3. FORMA GEOMETRICA E SIGNIFICATO DEL SEGNALE DI SICUREZZA

     Tabella 3

     (Omissis)

 

     4.COMBINAZIONE DI FORME E COLORI - LORO SIGNIFICATO PER I SEGNALI

     Tabella 4

     (Omissis)

 

     5. CONFIGURAZIONE DEI SEGNALI DI SICUREZZA (1)

     5.1. Segnali di divieto.

     Fondo: bianco; simbolo o scritta: nero.

     Il colore di sicurezza rosso deve apparire sul bordo e su una sbarra trasversale e coprire almeno il 35% della superficie del segnale.

     5.2. Segnali di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio, di informazione.

     Fondo: colore di sicurezza; simbolo o resto: colore di contrasto.

     Nel caso del triangolo giallo dovrà essere previsto un bordo nero. Il colore di sicurezza deve coprire almeno il 50% della superficie del segnale.

     5.3. Segnali supplementari.

     Fondo: bianco; scritta: nero,

     o

     Fondo: colore di sicurezza; scritta: colore di contrasto.

     5.4. Simbolo.

     Deve avere l'aspetto più semplice possibile e deve essere privo di particolari non necessari alla comprensione.

     5.5. Dimensione dei segnali (2).

     Per le dimensioni di un segnale si raccomanda di osservare la seguente formula:

     A ≥ 1a/200

     dove «A» rappresenta la superficie del segnale espressa in m2 e «1» la distanza misurata in metri, alla quale il segnale deve essere ancora riconoscibile.

 

     6. PROPRIETÀ COLORIMETRICHE E FOTOMETRICHE DEI MATERIALI

     Per quanto concerne le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali sono raccomandate le norme ISO e le norme della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE - Commission international de l'éclairage).

 

     7. SEGNALI DI PERICOLO CON GIALLO/NERO

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II [4]

 

     (Omissis)

 


[1] Decreto abrogato dal D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493.

[2] Articolo così modificato dall'art. 27 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

[3] Allegato così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 28 luglio 1983, n. 206.

[4] Allegato rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 28 luglio 1983, n. 206.