§ 98.1.30841 - D.P.R. 25 novembre 1981, n. 855.
Modificazioni agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252 (regolamento per i concorsi di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:25/11/1981
Numero:855


Sommario
Art. 1.      L'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252, è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252, è sostituito dal seguente


§ 98.1.30841 - D.P.R. 25 novembre 1981, n. 855. [1]

Modificazioni agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252 (regolamento per i concorsi di ammissione alla carriera diplomatica).

(G.U. 21 gennaio 1982, n. 20)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

     Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1981;

     Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     L'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252, è sostituito dal seguente:

     "La prova orale è comprensiva di un colloquio atto ad accertare l'attitudine del candidato ad affrontare il particolare tipo di lavoro e di vita in ambienti stranieri che è proprio della carriera diplomatica, nonchè la sua capacità di valutazione in relazione a questioni attuali di carattere internazionale".

 

          Art. 2.

     L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252, è sostituito dal seguente:

     "Al fine di conseguire specializzazioni previste dal bando di concorso, i candidati possono chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere una prova integrativa scritta e orale in tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero, nonchè prove integrative orali in una delle seguenti materie:

     1) circolazione internazionale dei lavoratori e loro tutela; movimenti sindacali;

     2) lingua araba;

     3) lingua cinese;

     4) lingua giapponese.

     Il punteggio conseguito nella prova integrativa scritta viene calcolato per determinare la media complessiva relativa alle prove scritte, ai fini dell'applicazione dell'art. 6, secondo comma, soltanto qualora esso sia superiore alla media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte obbligatorie.

     Alla prova integrativa orale di tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero il candidato è ammesso soltanto qualora nella relativa prova scritta egli abbia conseguito un punteggio non inferiore a sessanta centesimi. Per tale prova integrativa orale il candidato può conseguire fino a 5 centesimi, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 2 centesimi.

     Per le rimanenti prove integrative orali indicate nel primo comma, il candidato può conseguire fino a 2 centesimi purchè raggiunga la sufficienza di 1,2 centesimi.

     Il punteggio attribuito per la prova integrativa orale si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, semprechè il candidato sia risultato idoneo".

 


[1] Abrogato dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.