§ 98.1.30796 - D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 84.
Modificazioni agli articoli 1, 35, 38, 39 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, relativi a disposizioni per [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:26/01/1980
Numero:84


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      L'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, viene sostituito dal seguente
Art. 3.      L'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, viene sostituito dal seguente
Art. 4.      L'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, viene sostituito dal seguente
Art. 5.      All'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono aggiunti i seguenti due commi


§ 98.1.30796 - D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 84.

Modificazioni agli articoli 1, 35, 38, 39 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, relativi a disposizioni per la magistratura in provincia di Bolzano.

(G.U. 27 marzo 1980, n. 86)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visti gli articoli 89, 100 e 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

     Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

     Decreta:

 

     Art. 1. [1]

     Al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, viene aggiunto il seguente periodo:

     "Il requisito di cui al comma precedente è richiesto altresì per il personale delle amministrazioni di cui al secondo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia.

     Lo stesso requisito è richiesto per il personale degli uffici giudiziari e degli organi ed uffici della pubblica amministrazione con competenza regionale aventi sede in provincia di Trento, limitatamente ai contingenti determinati, d'intesa con i presidenti della giunta regionale del Trentino-Alto Adige e della giunta provinciale di Bolzano nella misura necessaria per assicurare il buon andamento del servizio anche in lingua tedesca, con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per i magistrati amministrativi e per gli avvocati dello Stato, dal Ministro di grazia e giustizia per i magistrati ordinari, dal commissario del Governo per la provincia di Trento per il restante personale statale e dai presidenti degli enti pubblici interessati, per il personale da questi dipendente".

 

          Art. 2.

     L'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, viene sostituito dal seguente:

     "Per la copertura dei posti di uditore giudiziario nella provincia di Bolzano sono banditi dal Ministero di grazia e giustizia appositi concorsi. Il numero dei posti da mettere a concorso è determinato, in relazione alle vacanze, dal Ministro di grazia e giustizia, su delibera del Consiglio superiore della magistratura d'intesa con la provincia di Bolzano rappresentata come previsto dal terzo comma dell'art. 13 del presente decreto.

     La commissione d'esame è nominata dal Consiglio superiore della magistratura ed è composta da sei membri che conoscano la lingua italiana e la lingua tedesca, tre appartenenti al gruppo di lingua italiana e tre appartenenti al gruppo di lingua tedesca, scelti da un elenco di nomi predisposto dal Consiglio superiore della magistratura d'intesa con la provincia di Bolzano rappresentata come previsto al comma precedente. I componenti appartenenti a ciascun gruppo linguistico devono essere due magistrati, che non hanno fatto parte della commissione esaminatrice del concorso precedentemente bandito, ed uno docente universitario.

     L'elenco di cui al comma precedente deve contenere diciotto nominativi dei quali dodici riferiti a magistrati di categoria non inferiore a magistrato di corte d'appello e sei riferiti a docenti universitari di materie giuridiche.

     Presiede la commissione, senza voto determinante, il magistrato nominato dal Consiglio superiore della magistratura.

     Le prove di concorso si svolgono a Roma".

 

          Art. 3.

     L'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, viene sostituito dal seguente:

     "I magistrati assegnati ad uffici giudiziari della provincia di Bolzano alla data del 20 gennaio 1972, nonchè quelli assunti mediante i concorsi di cui al precedente art. 35 non possono essere trasferiti ad ufficio giudiziario sito fuori della provincia di Bolzano se non a domanda, ferme restando le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità.

     I magistrati assunti mediante i concorsi di cui al precedente art. 35, possono proporre domanda di trasferimento solo dopo dieci anni dalla nomina in ruolo".

 

          Art. 4.

     L'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, viene sostituito dal seguente:

     "Si applicano ai magistrati le disposizioni di cui al titolo I ed agli articoli 12, 18, 20 e 46, primo e secondo comma, del presente decreto.

     Si applica, altresì, ai magistrati l'art. 42, primo e secondo comma, del presente decreto, intendendosi sostituite le parole "commissario del Governo" con le parole "Ministro di grazia e giustizia", nonchè il disposto dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104.

     Il Ministro di grazia e giustizia fornisce all'ufficio unico di cui all'art. 24 del presente decreto, i dati ed i provvedimenti previsti nell'art. 42, terzo comma, del decreto stesso, concernente i magistrati in servizio in provincia di Bolzano, al fine della loro inclusione per notizia nel Bollettino ufficiale di cui al citato art. 42".

 

          Art. 5.

     All'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono aggiunti i seguenti due commi:

     "Fino a quando non sarà possibile assicurare nella formazione della commissione d'esame di cui al precedente art. 35 la partecipazione di appartenenti al gruppo di lingua tedesca aventi i requisiti stabiliti dall'ordinamento giudiziario, nel relativo elenco possono essere compresi anche nominativi di magistrati di tribunale, con non meno di tre anni di anzianità nella qualifica anche se hanno fatto parte della commissione esaminatrice del concorso precedentemente bandito.

     La data in cui cessa di applicarsi la disposizione di cui al comma precedente è decisa nell'ambito dell'intesa di cui all'art. 35, primo comma, del presente decreto".

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327.