§ 98.1.30653 - D.P.R. 22 dicembre 1975, n. 1037.
Riduzione dell'onere contributivo per l'anno 1975 in favore del settore della pesca mediterranea.


Settore:Normativa nazionale
Data:22/12/1975
Numero:1037


Sommario
Art. 1.      L'onere contributivo globale, previsto dall'art. 7 della legge 27 luglio 1967, n. 658, a carico degli armatori e dei marittimi imbarcati sui pescherecci operanti nel Mediterraneo è ridotto, per [...]
Art. 2.      Per effetto della riduzione prevista dall'art. 1 del presente decreto, gli armatori ed i marittimi imbarcati sui pescherecci operanti nel Mediterraneo sono esonerati, per l'anno 1975, dal [...]


§ 98.1.30653 - D.P.R. 22 dicembre 1975, n. 1037. [1]

Riduzione dell'onere contributivo per l'anno 1975 in favore del settore della pesca mediterranea.

(G.U. 9 ottobre 1976, n. 270)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, che proroga per il quinquennio 1973-77 il contributo straordinario dello Stato di cui all'art. 19 della legge 28 marzo 1968, n. 479, a favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo, nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni compresi nel periodo anzidetto;

     Considerato che lo stesso art. 14 della legge sopracitata dispone che l'aliquota contributiva da applicarsi per le gestioni assicurative interessate, nei confronti della categoria, debba essere determinata, in relazione al concorso finanziario dello Stato, con le forme e le modalità di cui all'art. 7, secondo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658;

     Preso atto che, con decreto ministeriale 22 novembre 1974, le retribuzioni medie mensili imponibili ai fini contributivi, di cui alla tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27, sono state ulteriormente aumentate, con effetto dal 1° gennaio 1975, nella misura del 13 per cento;

     Tenuto conto, altresì, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, n. 544, registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1975, atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 55;

     Sentito il parere del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara, emesso in data 18 dicembre 1974, secondo il quale l'utilizzazione del contributo statale di lire 2.000 milioni sopra indicato rende possibile la riduzione, per l'anno 1975, dell'onere contributivo degli armatori e dei marittimi dei pescherecci operanti nel Mediterraneo nella misura complessiva pari all'11,30 per cento delle retribuzioni imponibili;

     Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     L'onere contributivo globale, previsto dall'art. 7 della legge 27 luglio 1967, n. 658, a carico degli armatori e dei marittimi imbarcati sui pescherecci operanti nel Mediterraneo è ridotto, per l'anno 1975, in misura pari all'11,30 per cento delle retribuzioni imponibili.

 

          Art. 2.

     Per effetto della riduzione prevista dall'art. 1 del presente decreto, gli armatori ed i marittimi imbarcati sui pescherecci operanti nel Mediterraneo sono esonerati, per l'anno 1975, dal versamento del contributo di pertinenza della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara e tenuti, per lo stesso anno, al versamento del contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con una diminuzione del coefficiente di commisurazione del contributo stesso pari a 3,80 punti, da ripartirsi in favore degli armatori e dei marittimi secondo il criterio di ripartizione dell'onere contributivo afferente il Fondo predetto.

 


[1] Abrogato dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.