§ 98.1.30487 - D.P.R. 13 novembre 1969, n. 1090.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n. 362, sull'esame di Stato di licenza della scuola media.


Settore:Normativa nazionale
Data:13/11/1969
Numero:1090


Sommario
Art. 1.      Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, numero 362, è modificato secondo le disposizioni degli articoli successivi
Art. 2.      Sono soppresse le parole "delle sessioni" e "o delle sessioni" negli articoli rispettivamente 1 ed 8, quarto comma, nonchè l'ultimo comma dell'art. 3
Art. 3.      L'art. 2 è così sostituito
Art. 4.      Il settimo comma dell'art. 7 è soppresso
Art. 5.      L'art. 11, è così sostituito
Art. 6.      Il secondo e terzo comma dell'art. 12 sono così sostituiti


§ 98.1.30487 - D.P.R. 13 novembre 1969, n. 1090.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n. 362, sull'esame di Stato di licenza della scuola media.

(G.U. 29 gennaio 1970, n. 25)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n. 362;

     Visto il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119;

     Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

     Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, numero 362, è modificato secondo le disposizioni degli articoli successivi.

 

          Art. 2.

     Sono soppresse le parole "delle sessioni" e "o delle sessioni" negli articoli rispettivamente 1 ed 8, quarto comma, nonchè l'ultimo comma dell'art. 3.

     L'intitolazione ed il testo dell'art. 6, sono così sostituiti:

     "Prove suppletive.

     Il presidente della commissione può consentire prove suppletive d'esame per i candidati assenti per gravissimi motivi alle prove effettuate secondo il calendario dell'esame. In tal caso le prove suppletive e le conseguenti operazioni della commissione devono concludersi entro dieci giorni dal termine delle normali operazioni".

 

          Art. 3.

     L'art. 2 è così sostituito:

     "Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, per gli alunni della terza classe, sulla base dei giudizi analitici espressi per le singole materie di esame di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, formula un giudizio complessivo e attribuisce i voti in decimi relativi a ciascuna delle materie anzidette. Dichiara, quindi, l'alunno ammesso agli esami di licenza a meno che non riscontri una insufficienza notevolmente grave di formazione e di sviluppo della personalità. In tal caso il consiglio di classe dichiara l'alunno non ammesso agli esami di licenza. Del pari è dichiarato non ammesso l'alunno che non riporti almeno sei decimi in condotta".

     Il consiglio di classe, infine, esprime, per gli ammessi all'esame, un consiglio di orientamento sulle scelte successive dei singoli candidati, motivandolo con un parere non vincolante. Tale consiglio dovrà essere verificato in sede di esame.

     Non partecipano alle deliberazioni di cui al precedente comma gli insegnanti di materie facoltative o obbligatorie, ogni volta che si tratti di allievi che, usufruendo dei diritti stabiliti dalla legislazione vigente, non abbiano seguito le loro lezioni.

     "Ai fini del giudizio complessivo e della dichiarazione di ammissione prevista dal primo comma del presente articolo, i giudizi ed i conseguenti voti riportati nelle materie facoltative saranno computati soltanto se favorevoli all'alunno. Quest'ultimo potrà sostenere la prova facoltativa di latino qualora il consiglio di classe non riscontri una grave insufficienza. Tale disposizione si applica anche per le prove di applicazione tecniche nelle scuole medie annesse agli istituti e scuole d'arte, nonchè per le prove di educazione musicale e di applicazioni tecniche nelle scuole medie annesse ai conservatori di musica".

     L'ammissione all'esame ai sensi dei precedenti commi è disposta d'ufficio.

     "La prova di latino può essere sostenuta anche dagli alunni ammessi agli esami di licenza che non abbiano seguito il predetto insegnamento. Tali alunni, per essere ammessi alla prova di latino, devono presentare apposita istanza al preside, controfirmata dal padre o da chi ne fa le veci.

     Coloro i quali intendono integrare il diploma di licenza con il superamento della prova di latino in anno scolastico successivo a quello in cui abbiano conseguito il diploma medesimo, devono presentare al preside della scuola presso la quale desiderano sostenere l'esame apposita istanza con le modalità suindicate, nei termini che saranno stabiliti nell'ordinanza ministeriale di cui all'articolo precedente".

 

          Art. 4.

     Il settimo comma dell'art. 7 è soppresso.

     L'art. 9 è così sostituito:

     "I candidati sostengono le prove d'esame nelle sedi delle rispettive scuole o corsi distaccati.

     Ogni sottocommissione opera collegialmente nella correzione degli elaborati e nello svolgimento delle prove orali".

     Nell'art. 10 le parole "delle prove scritte" del primo comma sono sostituite dalle parole "della sessione" e le parole "in particolare delle prove scritte" del secondo comma sono soppresse.

 

          Art. 5.

     L'art. 11, è così sostituito:

     "La sottocommissione, sulla base delle risultanze dell'esame degli atti dello scrutinio finale e di ogni altro elemento a sua disposizione, formula un motivato giudizio complessivo sul grado di formazione e di sviluppo della personalità raggiunto da ogni candidato. Tale giudizio, se positivo, si conclude con l'attribuzione del giudizio sintetico di "ottimo", "distinto", "buono" e "sufficiente"; se negativo con la dichiarazione di "non licenziato". In relazione ai risultati conseguiti nelle prove facoltative, la sottocommissione, inoltre, esprime i medesimi giudizi sintetici, se detti risultati sono positivi; in caso contrario dichiara "non idoneo" il candidato in tali prove. La sottocommissione verifica, e, se necessario, integra, infine, il consiglio orientativo sulle scelte successive, motivandolo con un parere non vincolante sulle loro capacità ed attitudini. Per i candidati che abbiano sostenuto la prova facoltativa di latino e le prove appositamente previste per la scuola media annessa agli istituti e scuole d'arte e conservatori di musica, il consiglio orientativo dovrà fare espresso riferimento anche all'opportunità di insistere o meno nello studio di tali materie.

     Gli adempimenti suindicati sono espletati direttamente dalla commissione nelle scuole con una sola terza classe.

     La commissione plenaria, constatato il regolare svolgimento di tutte le prove d'esame e l'aderenza ai criteri di massima concordati, ratifica le deliberazioni adottate dalle sottocommissioni.

     Tutte le deliberazioni della commissione e delle sottocommissioni sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente.

     Il giudizio complessivo ed il consiglio orientativo, di cui al primo comma del presente articolo, sono trascritti nel libretto scolastico istituito dall'art. 7 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859".

 

          Art. 6.

     Il secondo e terzo comma dell'art. 12 sono così sostituiti:

     "Nel diploma viene trascritto il giudizio sintetico di cui al primo comma del precedente articolo. Il giudizio sintetico attribuito per la prova di latino e, per gli alunni delle scuole medie annesse agli istituti e scuole d'arte e ai conservatori di musica, i giudizi attribuiti per le prove di applicazioni tecniche e di educazione musicale vengono trascritti sul diploma solo se positivi.

     Qualora la prova di latino sia stata superata in anni scolastici successivi, viene rilasciato apposito certificato che integra formalmente il diploma. Nei casi in cui disposizioni legislative o regolamentari facciano riferimento alla votazione in decimi, i giudizi sintetici di "sufficiente", "buono", "distinto" "ottimo" sono considerati corrispondenti rispettivamente alla votazione di 6, 7, 8 e 9-10 decimi".