§ 98.1.30385 - D.P.R. 22 novembre 1965, n. 1646.
Modifiche all'art. 9 del regolamento generale dei servizi postali - parte seconda - servizi a danaro, approvato con regio decreto 30 maggio [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/11/1965
Numero:1646


Sommario
Art. unico.      L'art. 9 del regolamento generale dei servizi postali parte seconda servizi a danaro, approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, già modificato con il regio decreto 17 ottobre 1941, n. [...]


§ 98.1.30385 - D.P.R. 22 novembre 1965, n. 1646.

Modifiche all'art. 9 del regolamento generale dei servizi postali - parte seconda - servizi a danaro, approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775.

(G.U. 18 febbraio 1966, n. 43)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni;

     Visto il regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni, di cui al regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1292, al decreto legislativo 20 marzo 1947, n. 427, al decreto del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 1227, al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, ed al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1955, n. 1509;

     Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. unico.

     L'art. 9 del regolamento generale dei servizi postali parte seconda servizi a danaro, approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, già modificato con il regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1292, con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 1227, con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, e con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1955, n. 1509, è sostituito dal seguente:

     "Art. 9. - Salvo quanto è stabilito dall'art. 127 per gli assegni all'ordine, il beneficiario, l'ultimo giratario, - rappresentante o delegato, per ottenere il pagamento di qualsiasi titolo deve essere personalmente conosciuto dall'ufficiale pagatore; altrimenti deve provare la propria identità personale:

     a) per somme superiori a L. 600.000:

     1) mediante l'attestazione di due persone note all'ufficiale pagatore;

     2) ovvero mediante autenticazione della firma di quietanza da parte di un notaio, od anche, se l'avente diritto è un pubblico ufficiale, mediante la legalizzazione della sua firma da parte dell'autorità locale competente;

     b) per somme superiori a L. 60.000 fino a L. 600.000 in mancanza di uno dei modi di cui alla lettera a):

     1) mediante l'esibizione di uno dei seguenti documenti: tessera di riconoscimento, rilasciata ai propri membri dal Senato o dalla Camera dei Deputati; tessera ferroviaria od altro documento di riconoscimento congenere ed avente le stesse caratteristiche, rilasciato agli impiegati civili e militari dello Stato; libretto per licenza di porto d'armi; tessera postale di riconoscimento; passaporto; certificato d'iscrizione dei pensionati statali o libretto di pensione rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, purchè muniti di fotografia legalizzata dall'autorità comunale; patente di abilitazione alla guida di autoveicoli e motoveicoli; carta di identità;

     2) ovvero mediante l'attestazione di due persone munite di tessera di riconoscimento, rilasciata ai propri membri dal Senato o dalla Camera dei Deputati, o di tessera ferroviaria od altro documento congenere, o di libretto per licenza di porto d'armi, di cui al precedente n. 1.

     In parziale deroga alle disposizioni della presente lettera b), la tessera postale di riconoscimento è ammessa altresì a provare l'identità personale quando si tratti di pagamenti, fino a L. 1.500.000, di crediti rappresentati da libretti postali di risparmio o da buoni postali fruttiferi e da assegni localizzati di conto corrente postale emessi dal correntista a proprio favore;

     c) per le somme non superiori a L. 60.000, in mancanza di uno dei modi di cui alle lettere a) e b):

     1) mediante l'esibizione di tessere o di altri documenti rilasciati da enti pubblici, purchè provvisti della fotografia e della firma del titolare, della firma del rappresentante dell'ente e di un bollo dell'ente medesimo, applicato in modo da rendere insostituibile la fotografia. Tali tessere e documenti sono specificatamente indicati nelle istruzioni;

     2) ovvero mediante l'attestazione di una persona nota all'ufficiale pagatore o munita di uno dei documenti di cui al n. 2) della precedente lettera b).

     E' in facoltà dell'Amministrazione centrale di ammettere altri documenti di riconoscimento e di stabilirne le caratteristiche nelle istruzioni".