§ 98.1.30365 - D.P.R. 31 maggio 1965, n. 617.
Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, che reca modificazioni al regolamento per il concorso [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:31/05/1965
Numero:617


Sommario
Art. 1.      L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Le disposizioni di cui al precedente articolo, ad eccezione di quelle contenute nel secondo, quinto ed ottavo comma, si applicano anche agli esami per la nomina ad aggiunto giudiziario
Art. 3.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e si applicherà anche ai concorsi per la nomina ad [...]


§ 98.1.30365 - D.P.R. 31 maggio 1965, n. 617.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, che reca modificazioni al regolamento per il concorso in Magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

(G.U. 15 giugno 1965, n. 147)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Ritenuta la necessità di modificare alcune norme del regolamento per il concorso di ammissione in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28;

     Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 17 luglio 1964;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, è sostituito dal seguente:

     "Compiute le operazioni indicate nel sesto comma dell'art. 8 la Commissione è convocata nel termine di giorni cinque, per iniziare l'esame dei lavori.

     Qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte siano più di trecento, il presidente, sentiti i commissari, può formare tre Sottocommissioni, ciascuna delle quali deve essere composta da non meno di tre commissari, assistiti da un segretario. La Sottocommissione è presieduta dal presidente o dal commissario più anziano. I temi relativi ad una materia o gruppo di materie devono essere tutti esaminati collegialmente dalla stessa Sottocommissione.

     Verificata l'integrità dei pieghi e delle singole buste il segretario, all'atto dell'apertura di queste, appone immediatamente sulle tre buste contenenti i lavori il numero già segnato sulla busta grande. Lo stesso numero sarà poi trascritto, appena aperte le buste contenenti i lavori, sia in testa al foglio o ai fogli relativi, sia sulle bustine contenenti il cartoncino di identificazione.

     La Commissione legge nella medesima seduta i temi di ciascun candidato e, dopo avere ultimato la lettura dei tre elaborati, assegna contemporaneamente a ciascuno di essi il relativo punteggio secondo le norme indicate nell'art. 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e nell'art. 1 del decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 974.

     Nel caso che la Commissione sia divisa in Sottocommissioni, queste nella medesima seduta procedono all'esame dei tre lavori di ciascun candidato e, ultimata la lettura degli elaborati, si riuniscono per la comunicazione delle rispettive valutazioni. Subito dopo ogni Sottocommissione assegna ai lavori da essa esaminati il punteggio secondo le norme indicate nel precedente comma.

     Qualora la Commissione abbia fondate ragioni di ritenere che qualche scritto sia, in tutto o in parte, copiato da altro lavoro ovvero da qualche autore, annulla l'esame del candidato al quale appartiene lo scritto.

     Deve essere pure annullato l'esame dei concorrenti che comunque si siano fatti riconoscere.

     Se la Commissione è divisa in Sottocommissioni, le deliberazioni di cui ai precedenti comma sesto e settimo spettano alla Commissione plenaria. Questa inoltre delibera definitivamente sulla idoneità o non idoneità di un candidato, quando la deliberazione della Sottocommissione sia stata presa a maggioranza e il commissario dissenziente richieda la deliberazione plenaria".

 

          Art. 2.

     Le disposizioni di cui al precedente articolo, ad eccezione di quelle contenute nel secondo, quinto ed ottavo comma, si applicano anche agli esami per la nomina ad aggiunto giudiziario.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e si applicherà anche ai concorsi per la nomina ad uditore giudiziario e agli esami per la nomina ad aggiunto giudiziario indetti prima della sua entrata in vigore e le cui prove scritte saranno effettuate in epoca successiva.