| Settore: | Normativa nazionale | 
| Data: | 04/04/1964 | 
| Numero: | 243 | 
| Sommario | 
| Art. unico. L'ultimo comma dell'art. 6 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, è sostituito dal seguente | 
§ 98.1.30341 - D.P.R. 4 aprile 1964, n. 243.
Modifica dell'art. 6 del regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706.
(G.U. 8 maggio 1964, n. 112)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
     Visto l'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con 
     Visto il 
Ritenuta la necessità di modificare l'art. 6 del predetto regolamento;
Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;
Decreta:
     L'ultimo comma dell'art. 6 del 
"Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità esercita le funzioni di segretario".