§ 98.1.30324 - D.P.R. 14 febbraio 1963, n. 406.
Modifica dall'art. 370 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:14/02/1963
Numero:406


Sommario
Art. 1.      Il regio decreto 18 aprile 1940, n. 411 e l'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 novembre 1946, n. 511, sono abrogati
Art. 2.      L'articolo 370 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dal seguente


§ 98.1.30324 - D.P.R. 14 febbraio 1963, n. 406.

Modifica dall'art. 370 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(G.U. 6 aprile 1963, n. 93)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visti il regio decreto 18 aprile 1940, n. 411, e l'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 novembre 1946, n. 541, recanti modifiche all'art. 370 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

     Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

     Decreta.

 

     Art. 1.

     Il regio decreto 18 aprile 1940, n. 411 e l'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 novembre 1946, n. 511, sono abrogati.

 

          Art. 2.

     L'articolo 370 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dal seguente:

     "Gli stipendi di attività, assegni di disponibilità o di aspettativa, pensioni ed assegni congeneri si pagano a mensilità maturate.

     Tuttavia il pagamento dello stipendio agli impiegati in attività di servizio e l'assegno agli impiegati in disponibilità, che prestano la loro opera presso uffici governativi, può incominciare il giorno 27 del mese cui si riferisce il pagamento od il precedente giorno feriale qualora il 27 del mese cada in giorno festivo.

     Coloro i quali sono incaricati, ai sensi del successivo art. 383, della riscossione per conto di altri, possono riscuotere presso gli uffici pagatori gli stipendi e gli assegni di disponibilità, per i quali sono stati incaricati, il giorno feriale che precede quello stabilito col secondo comma del presente articolo ed iniziare nello stesso giorno i pagamenti a favore degli aventi diritto.

     Il pagamento delle pensioni è eseguito alle speciali scadenze per esse stabilite o nel giorno precedente qualora quello di scadenza sia festivo.

     Il Ministro per il tesoro può disporre che i termini previsti dal secondo e terzo comma del presente articolo siano anticipati di due giorni feriali e che il pagamento delle pensioni abbia inizio non oltre cinque giorni feriali prima delle scadenze per esse stabilite con l'osservanza delle modalità che saranno determinate con suoi decreti.

     In nessun caso, ove l'impiegato od il pensionato venisse a morire prima del giorno di maturazione della rata di assegni, si promuove azione contro gli eredi per la restituzione all'Erario dell'importo riscosso per i giorni che intercorrono tra la morte dell'assegnatario e la fine del mese, o la data di scadenza della pensione".